Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18317 del 25/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22141-2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

DE PERNA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2/015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – con sentenza n. 303/26/2015, depositata l’11 febbraio 2015, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Foggia – nei confronti del sig. G.P., avverso la sentenza della locale Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego sull’istanza di rimborso della metà della ritenuta Irpef operata dal sostituto d’imposta sulle somme percepite a titolo d’incentivo all’esodo, in occasione della cessazione del suo rapporto di lavoro.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e lesione del principio di certezza del diritto e del principio di affidamento, laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto ugualmente incorso in decadenza il contribuente nella proposizione dell’istanza di rimborso, computando il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dalla data dell’eseguita ritenuta in misura maggiore a quella dovuta, ignorando che solo l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia aveva concretamente reso possibile la proposizione dell’istanza.

Analoga censura, con il secondo motivo, è svolta dal contribuente con la denuncia di violazione ed errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in ordine alla ritenuta intervenuta decadenza del diritto di chiedere il rimborso.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Il contribuente assume l’applicabilità in materia dei principi in tema di overruling, che avrebbero legittimato la proposizione della domanda, pacificamente proposta oltre il termine di 48 mesi, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, dalla data in cui la ritenuta era stata operata. Solo, infatti, con l’ordinanza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea depositata in data 16 gennaio 2008, era stato definitivamente chiarito – dopo la prima decisione del 21 luglio 2005 in causa C- 207/2004 – che la discriminazione della norma che prevedeva il dimezzamento dell’aliquota di tassazione dell’incentivo per le sole donne che avessero un’età compresa tra i 50 ed i 55 anni, esigeva, prima dell’adozione da parte del legislatore delle misure atte a ripristinare la parità di trattamento, che il giudice nazionale dovesse applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell’altra categoria. Ciò avrebbe giustificato quindi, secondo il ricorrente, nel quadro della tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, la posposizione della decorrenza del termine di decadenza dell’istanza di rimborso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (12 aprile 2008) dell’ultima ordinanza resa in materia dalla Corte di giustizia.

I motivi sono manifestamente infondati, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014 che, con specifico riferimento alla questione qui oggetto di causa, hanno affermato l’inapplicabilità in materia dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di overruling quanto all’interpretazione di norme processuali, dovendosi ritenere prevalente un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata, attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti, da ciò derivando l’ulteriore conseguenza che il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorrente, per quanto qui rileva, dalla data in cui la ritenuta è stata operata, è operante anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ricorrente anche quando sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

A tali principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6- 5, 27 novembre 2014, n. 25268; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7996; Cass. sez. 6-5, ord. 25 agosto 2016, n. 17340), va assicurata ulteriore continuità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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