Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18317 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 09/07/2019), n.18317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28248/2016 proposto da:

C.D.A.G., domiciliato ex lege presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO CORRADO;

– ricorrente –

contro

CI.MI., A.G., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI ASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CI.MI. anche difensore di sè medesima;

D.S.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

D.S.F. difensore di sè medesimo;

– controricorrenti –

e contro

AD.AN.;

– intimata –

nonchè da:

AD.AN., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI MARIANO;

– ricorrente –

contro

CI.MI., A.G., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI ASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CI.MI. anche difensore di sè medesima;

D.S.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

D.S.F. difensore di sè medesimo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3676/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.D.A.G. ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 3676/16, del 5 ottobre 2016, della Corte di Appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 13478/15, del 1 dicembre 2015, del Tribunale di Milano, che, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Ci.Mi. (rigettata, invece, la riconvenzionale dell’odierno ricorrente), condannava il C. a pagarle la somma di Euro 20.000,00.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dalla Ci., che chiedeva il risarcimento del danno subito in conseguenza di condotta asseritamente denigratoria tenuta dall’odierno ricorrente e consistita nell’invio di una email, il 25 novembre 2000, nella quale il C. testualmente affermava: “collega, quando ci siamo conosciuti ho visto che eri piccola, ma non pensavo lo fossi anche moralmente”.

Il ricorrente descrive, minuziosamente, l’antefatto del giudizio risarcitorio instaurato a proprio carico (all’esito, peraltro, di un procedimento penale per il reato di ingiuria, conclusosi con sentenza di improcedibilità, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ex art. 34). Riferisce, pertanto, che la Ci. aveva svolto attività defensionale nell’ambito di una causa possessoria tra la zia dell’odierno ricorrente, Ad.An., e il di lei fratello, A.G.. Quantunque il C. fosse rimasto estraneo a quella controversia, non avendovi svolto attività defensionale, lo stesso era stato destinatario delle comunicazioni intercorse tra l’avvocato Ci. ed il legale di controparte, inserendosi, pertanto, la suddetta comunicazione telematica nell’ambito di tale più ampio carteggio.

Convenuto, come detto, in giudizio, perchè fosse accertato il carattere denigratorio di quella comunicazione, con condanna al risarcimento del danno, l’odierno ricorrente svolgeva domanda riconvenzionale non solo nei confronti dell’attrice, ma anche di A.G. e dell’altro legale, D.S.F., che, unitamente alla Ci., aveva assistito l’ A. nella già menzionata causa possessoria, chiedendo il C. il differimento dell’udienza di comparizione e l’autorizzazione a chiamare in causa costoro. Il C., infatti, addebitava ai tre di aver inserito, nella comparsa di risposta depositata nell’ambito di quel giudizio possessorio (al quale egli era stato, sotto ogni aspetto, estraneo), gravi espressioni diffamatorie nei suoi confronti, affermandosi, in particolare, che egli aveva manifestato “piena ed intensa soddisfazione su come erano stati “pilotati” da suo padre, Avv. C.A., i testamenti della zia L.L., riuscendo a evitare che potessero esservi ricompresi gli eredi legittimi della stessa”.

Rammenta, inoltre, l’odierno ricorrente che l’ A., costituitosi in giudizio dopo che una prima notifica della chiamata di terzo non era andata a buon fine, denunciava l’asserita falsità delle firme in calce ai due atti (istanza di differimento di udienza e chiamata di terzo), comunicando di aver sporto denuncia davanti alla Procura della Repubblica di Milano (denuncia, peraltro, poi risoltasi in un procedimento, concluso con pronuncia di una sentenza assolutoria, secondo la formula “perchè il fatto non sussiste”), nonchè proponendo, nel giudizio civile incardinato dalla Ci., querela di falso.

Riferisce, poi, il C. che alla predetta causa veniva riunita altra pendente innanzi al Tribunale di Milano, sempre di natura risarcitoria (e relativa, anche in questo caso, ad espressioni diffamatorie contenute nella comparsa di risposta del già più volte menzionato giudizio possessorio, che si pone come antefatto della presente vicenda processuale), che vedeva come attrice Ad.An., nonchè come convenuti, nuovamente, la Ci., il D.S. e A.G..

All’esito dell’istruttoria (sostanziatasi, peraltro, quasi

integralmente nello svolgimento della causa di falso), mentre la domanda riconvenzionale del C. veniva respinta, era, invece, accolta quella dell’attrice Ci., sul rilievo che la sentenza intervenuta in sede penale per il delitto di ingiuria – e qualificata, erroneamente, a dire dell’odierno ricorrente, come di “non punibilità” – avesse accertato, comunque, il carattere denigratorio della comunicazione telematica del 25 novembre 2000.

Proponeva appello il C., dando atto della notifica della sentenza da parte dell’Avv. Ci. in data 15 dicembre 2015 e notificando il proprio atto di gravame in data 5 gennaio 2016.

Costituitisi in giudizio gli appellati, il D.S. chiedeva dichiararsi la tardività del gravame – per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. – sulla base di una notifica della sentenza, a suo dire effettuata “via PEC” al procuratore del C. e dell’ A., in data 4 dicembre 2015, senza tuttavia mai depositare la prova della notifica per via telematica, che, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, deve avvenire necessariamente a mezzo deposito telematico.

La Corte meneghina accoglieva l’eccezione del D.S. e dichiarava inammissibile l’appello del C..

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il C., sulla base di sette motivi, più altri sei che mirano a sollecitare la decisione, nel merito, da parte di questa Corte delle questioni già oggetto dell’appello dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 3, e art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Si assume che la notifica telematica, asseritamente effettuata dall’Avv. D.S. il 4 dicembre 2015, nei confronti dell’allora difensore del ricorrente (Avv. N.G.), non sarebbe mai avvenuta, secondo quanto il C. ebbe a rilevare, prontamente, nella memoria autorizzata del 23 settembre 2016. Lo stesso D.S., del resto, dopo aver affermato di aver inviato due distinte “PEC” al C., avrebbe successivamente ammesso che la sola inviatagli riportava la seguente dicitura “notifica a mezzo PEC, quale procuratore di Ad.An.”.

Si rileva, inoltre, quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, che – a norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal medesimo art. 6, comma 2.

Inoltre, la prova dell’esistenza di tali ricevute, e conseguentemente della notifica, a norma della stessa L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, doveva darsi, nel caso in esame, esclusivamente a mezzo del deposito telematico con le modalità stabilite dall’art. 9, comma 1 bis, potendo tale onere probatorio essere assolto mediante deposito cartaceo delle copie, su supporto analogico, del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono state tratte, solo ove sia impossibile procedere al deposito telematico dell’atto notificato. Nel caso di specie, il deposito telematico era possibile, sicchè l’avvocato D.S. – assume il ricorrente – ha mancato di assolvere a tale preciso onere probatorio, oltretutto effettuando il deposito cartaceo incurante delle modalità imposte dal citato art. 9, comma 1 bis, avendo prodotto, con la comparsa di costituzione, “una serie di fogli spaiati e spinzati”, in assenza della attestazione di conformità prescritta dal legislatore.

Di qui, pertanto l’inesistenza della notificazione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. Sez. Lav., sent. 7 ottobre 2015, n. 20072, non massimata).

3.2. Il secondo motivo – anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 3, e art. 9, commi 1 bis e 1 ter, in relazione alla mancata puntuale allegazione, da parte dell’appellato D.S., in ordine al numero e contenuto degli allegati alla PEC asseritamente inviata al procuratore di C.D..

Si censura la sentenza impugnata laddove essa afferma che entrambi gli appellati, ovvero il C. e la A., avrebbero pacificamente confermato la ricezione della PEC in esame. La Corte milanese, infatti, nel rilevare una presunta mancata contestazione di tale fatto (che invece vi fu da parte del C.) non si è preoccupata – secondo il ricorrente – di rilevare, preliminarmente, come fosse l’allegazione del D.S. ad essere generica e non circostanziata, traendone le dovute conseguenze, se non altro in applicazione del principio per cui la contestazione è richiesta solo a fronte di allegazioni puntuali e specifiche, nella specie, invece, mancate.

3.3. Il terzo motivo – dedotto, del pari, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 11, in relazione all’art. 3 bis, comma 4, della stessa legge.

Per l’ipotesi in cui, rigettando i primi due motivi di ricorso, questa Corte dovesse ritenere non contestata, o comunque provata, l’esistenza della notificazione, si rileva come la stessa sia affetta da nullità, della quale il giudice di appello ha, invece, immotivatamente escluso l’esistenza. Difatti, a norma del summenzionato art. 3 bis, comma 4, il messaggio PEC deve indicare, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, la dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 94”, dizione nella specie mancante.

3.4. Il quarto motivo – articolato, come i precedenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce nuovamente violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 11, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 3.

La censura è svolta sotto due distinti profili: inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo alle notifiche a mezzo PEC, in quanto oggetto di una disciplina che si pone come “lex specialis” e che la escluderebbe; carattere puramente tautologico dell’affermazione secondo cui la notifica, nel caso che qui occupa, avrebbe raggiunto il suo scopo, in mancanza di una espressa dichiarazione del destinatario di averla ricevuta o di averne compreso gli effetti giuridici, ovvero di un comportamento concludente di tal fatta, il cui riscontro, tuttavia, non poteva che formare oggetto di un accertamento da compiersi in concreto, e nella specie invece mancato.

Si contesta, inoltre, la sentenza impugnata laddove, nel motivare in ordine alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, afferma che l’osservanza delle prescrizioni in materia di notificazione non tutelerebbe un astratto interesse alla regolarità del procedimento notificatorio, sicchè la loro violazione rimarrebbe priva di effetti quando l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario ed il medesimo non alleghi uno specifico, concreto, pregiudizio. Orbene, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte milanese, nel caso di specie l’allegazione del pregiudizio è stata effettuata, dal momento che la irregolarità del procedimento notificatorio ha avuto come effetto l’inammissibilità della proposta impugnazione, per decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c..

3.5. Il quinto motivo – sempre proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce nuovamente violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, censurando la sentenza impugnata laddove, pur riconoscendo vizi della notifica, non solo la ritiene sanata ma altresì idonea a far decorrere termini processuali.

Evidenzia il ricorrente come, nella giurisprudenza di questa Corte, si distingua fra l’efficacia sanante “ex tunc” della nullità, in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto nullo, e la persistente inidoneità della invalidità da cui esso risulta affetto a far decorrere i termini per impugnare.

3.6. Il sesto motivo deduce – nuovamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione della L. n. 53 del 1994, art. 6,comma 2, censurando la sentenza della Corte milanese per non aver percepito la illogicità di una decisione che finisce col “premiare” il responsabile di un grave illecito disciplinare, qual è da ritenere, ai sensi della norma suddetta, il contegno osservato, nella specie, dall’Avv. D.S., per aver eseguito una notificazione non conforme al modello legale.

3.7. Il settimo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c., in ragione della scindibilità delle cause, all’origine separate, che vedevano coinvolti il C. e la A..

Si contesta la sentenza impugnata laddove essa ha affermato che, quand’anche una sola delle due notifiche effettuate a mezzo posta non dovesse essere ritenuta valida, il proposto gravame dovrebbe in ogni caso ritenersi tardivo. Opererebbe, infatti, secondo la sentenza impugnata, il principio per cui, in caso di proposizione di domanda giudiziale nei confronti di due diversi convenuti sulla base di un unico fatto generatore dell’illecito, sorge un litisconsorzio unitario o quasi necessario con conseguente applicabilità della regola della unitarietà del termine per proporre l’impugnazione.

Nella specie, per contro, mancherebbe proprio il presupposto dell’unitarietà del fatto generatore dell’illecito, dal momento che il C. e la A. richiesero il risarcimento del danno sulla base di specifiche ed autonome espressioni diffamatorie rivolte nei loro confronti.

3.8. Quanto ai restanti sei motivi, attraverso di essi il ricorrente sul presupposto che questa Corte non potrà non cassare la decisione della Corte territoriale, laddove ha ritenuto inammissibile, per tardività, il proposto gravame – sollecita una decisione nel merito dell’appello allora proposto, ritenendo che le questioni con esso poste non necessitino di ulteriori accertamenti istruttori.

4. Anche Ad.An., con atto successivo a quello del C., ha proposto ricorso per cassazione della stessa sentenza n. 3676/16, del 5 ottobre 2016, della Corte di Appello di Milano, che ha ritenuto tardivo pure il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 13478/15, del 1 dicembre 2015, del Tribunale di Milano, di rigetto della propria domanda risarcitoria.

4.1. Riferisce, infatti, Ad.An. di aver radicato, sempre innanzi al Tribunale di Milano, un giudizio risarcitorio per censurare il contegno degli avvocati Ci. e D.S., e del loro patrocinato A.G., in quanto costoro – nella comparsa di risposta predisposta dai primi due e con cui il terzo si era costituito in un giudizio possessorio intentato nei suoi confronti dall’odierna ricorrente – avevano accusato la stessa di aver “prosciugato” due conti correnti cointestati alla predetta Ad.An. e, l’uno, alla di lei zia, L.L., nonchè, l’altro, alla sua domestica, P.G..

Rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria, il gravame proposto dalla A. veniva dichiarato inammissibile, per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., e ciò sulla base di una notifica della sentenza, a dire del D.S. effettuata in data 4 dicembre 2015 “via PEC” al procuratore (all’epoca comune ad entrambi) dell’ A. e del C., senza tuttavia mai depositare il notificante la prova della notifica per via telematica, che ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, deve avvenire necessariamente a mezzo deposito telematico.

4.2. Avverso la decisione della Corte meneghina ha proposto ricorso per cassazione la A., sulla base di sette motivi di contenuto identico a quelli proposti dal C., più altri sei che tendono, invece, a conseguire la riforma della sentenza adottata dal giudice di prime cure, per l’ipotesi in cui – cassata da questa Corte la sentenza di appello – il gravame fosse ritenuto ammissibile.

5. Hanno resistito con controricorso, alle avversaria impugnazioni, sia il D.S. che, con il medesimo atto, la Ci. e A.G., chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

In particolare, il D.S. rileva come il C. e l’ A. non abbiano mai contestato la ricezione della PEC, nè la data di avvenuta ricezione, come confermerebbe il fatto che, da esso eccepito il giudicato all’udienza del 14 settembre 2016, dal verbale di udienza risulta che, sottoposta ai procuratori delle parti la questione della tempestività dell’impugnazione, il legale del C. si era limitato a rilevare soltanto la nullità della notificazione, in quanto l’oggetto della PEC risultava sprovvisto della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 7”.

Entrambi i controricorrenti poi eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, rilevando comunque l’infondatezza delle singole censure.

6. Tutte le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, deve essere vagliata la procedibilità dei ricorsi, anche per dare seguito all’ordinanza interlocutoria n. 22695/18, del 25 settembre 2018, con cui questa Corte aveva rinviato la trattazione del presente giudizio, in attesa della decisione delle Sezioni Unite – successivamente intervenuta – sulla disciplina degli oneri di deposito gravanti sui difensori che notifichino gli atti introduttivi del ricorso per cassazione a mezzo PEC.

Infatti, sia il ricorso del C. che quello della A. sono stati notificati a mezzo PEC, essendoci agli atti, esclusivamente per il primo, attestazione di conformità all’originale digitale solo della copia analogica del ricorso, mentre analoga attestazione difetta sia per la relata di notificazione e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dell’email.

Trattandosi, nella specie, di documento digitale “nativo”, trovano applicazione i principi enunciati da Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 24438, in particolare con la massima Rv. 650462-01, a mente dei quali “ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente”, disconoscimento, nella specie, non operato.

8. Superati i dubbi sulla procedibilità dei ricorsi del C. e dell’ A., deve rilevarsi che essi sono fondati, sebbene nei limiti di seguito precisati.

8.1. Al riguardo, occorre muovere dal presupposto, incontestato, che – all’esito della notificazione, in via telematica, della sentenza di primo grado – la parte (“recte”: una di esse) risultata vittoriosa, ovvero il D.S., non ha provveduto al deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna, provvedendo, invece, al deposito cartaceo delle copie, su supporto analogico, del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, senza però attestarne la conformità ai documenti informatici da cui erano state tratte.

Si tratta di un contegno che non era idoneo a far decorrere, nei confronti del destinatario, il termine breve per impugnare, alla stregua del principio secondo cui “la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonchè la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16undecies” (Cass. Sez. 3, ord. 19 settembre 2017, n. 21597, Rv. 645733-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., ord. 16 agosto 2018, n. 20747, Rv. 650245-01).

Su queste basi, pertanto, deve rilevarsi che la doglianza proposta con i due ricorsi sia fondata, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte milanese affinchè decida il merito dei proposti atti di gravame.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso di C.D.A.G. e quella di Ad.An. e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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