Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18317 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO

50, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BIN MARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– A.G. INDUSTRIE S.R.L. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO AMEDEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHIA DANILO, giusta

delega in atti;

– O.L.P. S.R.L., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER, 44, presso lo studio dell’avvocato

AZZARO ANDREA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ZUCCO

GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

TECNOGRAPHICS S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2021/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/02/2007 R.G.N. 1318/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato BENIFEI ALBERTO per delega COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.G. ha chiesto al Tribunale di Torino di accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la Tecnographics srl e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la AG Industries o in subordine con la OPL srl e l’inefficacia del licenziamento intimatogli il 7 gennaio 2004.

La domanda è stata respinta e l’appello è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Torino. Il giudice del merito riferisce anzitutto come pacifico che il P. aveva lavorato dal 1 febbraio 1999 alle dipendenze della AG Industries come impiegato tecnico di settimo livello e dal successivo 1 settembre come dirigente con funzione di responsabile dello stabilimento. Il 15 ottobre 2002 aveva rassegnato le dimissioni per contrasti con taluni dipendenti ed aveva fruito di due periodi di permesso di sette giorni ciascuno. Il 29 ottobre di quell’anno era stato incaricato di dirigere il progetto di installazione di un nuovo stabilimento di proprietà della OLP srl sito in (OMISSIS). Aveva poi nuovamente rassegnato le dimissioni dalla AG Industries in data 22 ottobre 2002 e il 7 gennaio 2003 aveva sottoscritto un contratto a termine con la Tecnographics srl.

La Corte territoriale, premesso che, secondo il P., detto contratto era da ritenere nullo perchè simulato e stipulato in violazione del divieto di interposizione di mano d’opera, sicchè, alternativamente, il rapporto di lavoro con la AG era continuato con distacco presso lo stabilimento OLP di (OMISSIS) o era sorto un nuovo rapporto di lavoro con la stessa OLP, ha disatteso queste tesi osservando, anzitutto, a confutazione degli argomenti addotti dal P. che dopo le dimissioni del 15 ottobre 2002, come riconosciuto dallo stesso lavoratore, vi era stato un accordo per la prosecuzione del lavoro con concessione di 14 giorni di permesso.

Quindi lo svolgimento dell’incarico di inventariare le attrezzature, dato dalla A. G. al P. dopo le dimissioni, trovava ragion d’essere nel permanere del rapporto fino al 22 novembre 2002 e non costituiva prova della simulazione del rapporto a termine perchè stipulato nel vigore del contratto con la AG. D’altra parte, il rapporto di lavoro era cessato per le dimissioni del 22 novembre 2002, in relazione alle quali il P. aveva bensì adombrato una costrizione della sua autonomia contrattuale senza tuttavia in realtà neppure prospettare la loro annullabilità per vizio del consenso. In proposito, secondo la Corte, non vi erano dubbi circa la volontà del lavoratore di risolvere il contratto.

Deponevano in tal senso la lettera del 15 ottobre 2002, le dichiarazioni rese dal P. nell’interrogatorio dinanzi al GIP, la conferma della volontà di risolvere il rapporto, manifestata nel mese di novembre con la comunicazione del giorno 22 dove il lavoratore, richiamate le dimissioni presentate il 15 ottobre precedente, aveva chiesto la restituzione del libretto di lavoro perchè intenzionato a cessare il rapporto con l’azienda. Del resto l’affermazione, peraltro indimostrata, che il testo della lettera di dimissioni gli fosse stato dettato, non sarebbe stata idonea ad inficiare la validità del recesso, non essendo la dettatura equiparabile a violenza morale. Ulteriori conferme della genuinità delle dimissioni si traevano poi dalle dichiarazioni del P. in sede di interrogatorio libero e dalla prova testimoniale, in particolare dalla deposizione del teste Pa.. Secondo la Corte non era affatto provato che la AG avesse continuato a corrispondere al P. la retribuzione anche per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto, risultando invece che le somme corrisposte dalla società dopo il mese di novembre dovevano essere imputati a debiti pregressi. Ciò era confermato anche dal comportamento processuale del P. che, tanto nel ricorso introduttivo quanto nell’appello, aveva rivendicato il pagamento della mensilità di dicembre 2002, così contraddicendo la deduzione di aver percepito la stessa mensilità da parte della AG. In conclusione, era da ritenere provata alla stregua delle risultanze istruttorie la risoluzione del rapporto di lavoro tra il P. e la A. G. nel mese di novembre, così venendo meno il presupposto di un distacco del P. presso la OLP. L’alternativa a tale conclusione avrebbe richiesto la dimostrazione di una interposizione dì manodopera per il periodo successivo novembre 2002, quale effetto di una prestazione resa nello stabilimento di (OMISSIS) ma in favore della AG: circostanza neppure dedotta, essendo pacifica l’appartenenza dello stabilimento alla OLP. La Corte d’appello ha quindi esaminato la possibilità di configurare un nuovo rapporto di lavoro del P. alle dipendenze della OLP, quale presupposto per dichiarare illegittimo il contratto a termine stipulato con la Tecnographics.

Al riguardo, premesso che il P. aveva allegato la diretta utilizzazione delle sue prestazioni da parte della OLP quale responsabile dell’officina dal dicembre 2002 a dicembre 2003 e l’illiceità del contratto di fornitura stipulato fra la OLP e la Tecnographics perchè avente ad oggetto solo la fornitura di manodopera e, in ogni caso, l’inopponibilità ad esso P. di tale contratto, la Corte di merito osserva in primo luogo che nel contratto di fornitura 23 settembre 2002 la Tecnographics ed il signor S. avevano personalmente garantito la realizzazione del progetto nel reparto OLP di (OMISSIS) puntualmente articolando la fornitura del servizio nelle sue varie fasi. Secondo la Corte dall’istruttoria non era emerso che il P. fosse stato sottoposto al potere funzionale, gerarchico e di controllo dei vertici della società. Tale conclusione viene giustificata dalla giudice di merito con il richiamo e l’analisi di talune testimonianze, una delle quali, anzi, avrebbe dimostrato l’esatto contrario dell’assunto del P. di essere stato sottoposto al potere gerarchico ed organizzativo della OLP. D’altra parte il contenuto dell’attività svolta dal P. nello stabilimento di (OMISSIS) era assolutamente coerente con il servizio che la Tecnografics si era assunta l’obbligo di fornire alla OLP, rientrando nel contratto di fornitura anche le mansioni di capo officina svolte dal P., visto che per contratto la società si era obbligata alla produzione degli stampi e alla messa in funzione dell’attività produttiva. L’attività prevista nel contratto di fornitura non poteva poi essere ritenuta estranea all’oggetto sociale della Tecnografics, vero essendo piuttosto il contrario sulla base del certificato camerale. Infine, il contratto in questione non poteva esser considerato nullo perchè concluso in frode alla legge e segnatamente al divieto di appalto di manodopera, perchè in primo luogo oggetto il contratto di fornitura non era affatto la mera prestazione di mano d’opera ma l’allestimento e la messa in funzione di uno stabilimento produttivo, ed inoltre risultava assolutamente provato il presupposto di fatto dell’applicazione della legge sul divieto di interposizione ossia la prestazione di lavoro a favore o sotto il potere direttivo dell’interponente.

In conclusione, il contratto a termine con la Tecnografics era da considerare pienamente valido e la sua risoluzione per scadenza del termine pienamente legittima, con conseguente infondatezza delle pretese relative al licenziamento.

Quanto al compenso per lo straordinario, tenendo conto del ruolo dirigenziale del P., era mancata la prova che le relative prestazioni avessero ecceduto i limiti della ragionevolezza.

Le pretese di pagamento di ferie, scatto di anzianità del mese di marzo 2003 e t.f.r. erano infondate, trattandosi di compensi già corrisposti.

Non vi erano i presupposti per l’indennità di trasferta, non invocabile per compensare il lavoratore dell’esborso subito nel percorso abitazione-luogo di lavoro.

P.G. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso articolato su nove (in realtà 10) motivi, illustrati anche da memoria.

La AG Industrie srl in liquidazione e la OLP S.r.l. resistono con controricorso. La Tecnographics è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, con una motivazione omessa od insufficiente circa un fatto decisivo per il giudizio, ritenuto che il ricorrente avesse chiesto la condanna al pagamento della mensilità di dicembre 2002 ritenendo al tempo stesso che le somme corrisposte al ricorrente dopo il mese di novembre 2002 dovessero essere interamente imputate a debiti pregressi.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c. e erroneamente ritenuto dì imputare a “debiti pregressi” i pagamenti effettuati dalla società AG al P. nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003, in realtà corrispondenti alle relative mensilità.

I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, non possono essere accolti. La questione del pagamento della mensilità di dicembre e quella della imputazione a debiti pregressi costituiscono uno dei numerosi argomenti utilizzati dalla Corte per ritenere che il P. intendesse risolvere il contratto con la AG. Tale conclusione reggerebbe quindi anche se le censure fossero fondate, dal che emerge la loro non decisività.

Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, con motivazione omessa ed insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, escluso che il ricorrente avesse svolto ininterrottamente prestazioni di lavoro subordinato in favore della società AG nei mesi di novembre e dicembre 2002, specie dopo il 22 novembre 2002.

Con il quarto motivo di ricorso si addebita la sentenza impugnata di avere con violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto (artt.- 2094, 2118, 2119, 1321, 1322, 1326 c.c., art. 1362 c.c. e segg.) e escluso il permanere del rapporto di lavoro o dopo le dimissioni del 22 novembre 2002 nonostante lo svolgimento da parte del ricorrente di immutata attività lavorativa subordinata, in contrasto con il principio generale secondo cui le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

I due motivi, esaminare congiuntamente perchè connessi, non possono essere accolti.

La Corte di merito ha ampiamente motivato le ragioni per le quali il rapporto di lavoro con la AG era venuto meno con le dimissioni del 22 novembre 2002 ed ha tenuto conto anche dell’attività successivamente svolta dal P. nello stabilimento di (OMISSIS), chiarendo in proposito che per identificare la AG quale datore di lavoro del P. anche successivamente alle dimissioni da questi presentate, il P. avrebbe dovuto dimostrare che l’attività lavorativa prestata in tale stabilimento era resa in favore della AG, mentre tale circostanza non era stata nemmeno allegata. Si tratta di motivazione congrua, alla quale il terzo motivo oppone in sostanza, in ammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti. Il quarto motivo, trovando presupposto nella situazione di fatto affermata nel motivo procedente, subisce le sorti di quest’ultimo.

Con il quinto motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, con motivazione omessa ed insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ritenuto che il signor S. fosse il legale rappresentante della Tecnographics e come tale avesse esercitato le sue direttive sul ricorrente.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La questione deve essere inquadrata nel problema della riconoscibilità o no di un lavoro subordinato tra la OLP ed il P., ma quest’ultimo, come risulta dalla sentenza impugnata aveva infatti dedotto l’esistenza di tale rapporto assumendo che OLP aveva direttamente utilizzato le sue prestazioni lavorative di responsabile dell’officina dal dicembre 2002 al dicembre 2003 e che il contratto di fornitura tra la OLP e la Tecnografics, in base al quale quest’ultima si impegnava alla realizzazione del progetto nel reparto OLP di (OMISSIS), era illecito perchè avente ad oggetto solo la fornitura di manodopera ed era comunque in opponibile allo stesso P..

In proposito la Corte territoriale, esaminata l’istruttoria, ria concluso nel senso che il P. non aveva dimostrato di essere stato di fatto sottoposto al potere gerarchico ed organizzativo della OLP, ed ha poi aggiunto che dalla deposizione della teste O. risultava il contrario, avendo la teste dichiarato che il signor S., legale rappresentante della Tecnographics, impartiva al P. le necessarie direttive. Secondo il ricorrente lo S. indicato nella deposizione era l’ingegner S.F., il quale non aveva la qualità che la corte di merito aveva ritenuto rivestisse, essendo legale rappresentante della Tecnographics non l’ing. S.F. ma St.Lu.. La Corte di merito, come detto, sulla premessa giuridicamente corretta che la prova della subordinazione rispetto alla OLP incombesse sul P. ha ritenuto che questi non la avesse fornita. Ciò è sufficiente a giustificare le ulteriori determinazioni della sentenza, sicchè la considerazione aggiuntiva sulla esistenza di una prova contraria agli assunti del P., non riveste carattere decisivo.

Con il successivo motivo di ricorso, rubricato ancora come quinto, ma in realtà sesto, si addebita alla sentenza impugnata di avere, con motivazione omessa ed insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, trascurato di considerare che nel periodo tra l’11 novembre 2002 e il 7 gennaio 2003 il P. aveva regolarmente prestato attività lavorativa presso lo stabilimento OLP di (OMISSIS) in assenza di alcun contratto con la Tecnographics, stipulato solo il 7 gennaio 2003. Il motivo non può trovare accoglimento.

Anzitutto la circostanza che si assume trascurata non è tale perchè la Corte afferma che il P. ebbe lavorare dall’11 novembre 2002 presso lo stabilimento di (OMISSIS) e, benchè in modo non del tutto esplicito, che tale lavoro venne effettuato alla dipendenze della Tecnographics. Ma va anche aggiunto che la circostanza che tale lavoro si sia svolto prima della stipulazione del contratto a termine con quest’ultima società non implica automaticamente che esso sia stato reso in favore della AG o della OLP, circostanze specificamente escluse dalla sentenza impugnata. Tanto base per disattendere siccome irrilevante la censura in esame.

Con il sesto (in realtà settimo) motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ritenuto la validità e legittimità del contratto a termine stipulato dal P. con la Tecnografics. Il motivo non può trovare accoglimento.

La corte di merito ha esaminato il contratto di fornitura 23 settembre 2002 tra la Tecnographica e la OLP accertando che l’oggetto di tale contratto era l’allestimento e la messa in funzione di uno stabilimento produttivo ed escludendo invece la mera prestazione di manodopera. ha considerato l’attività svolta da P. se perfettamente aderente al servizio che la Tecnographics si è assunta l’obbligo di fornire il suddetto contratto, precisando in proposito che contrariamente a quanto affermato dal P. anche le funzioni di capo officina rientravano in esso, visto che fra l’altro il contratto aveva ad oggetto la produzione degli stampi e la messa in funzione dell’attività produttiva. Inoltre ha ritenuto inapplicabile la legge sul divieto di interposizione per la mancata dimostrazione del presupposto di fatto costituito dalla situazione effettiva della prestazione di lavoro a favore o sotto il potere direttivo dell’interponente.

Con il settimo (in realtà ottavo) motivo dì ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1; del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 10; degli artt. 1414 e 1418 c.c., violato il principio della nullità del contratto di lavoro a termine per simulazione e frode alla legge, in relazione alla violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dal momento che il contratto oggetto di controversia era stato concluso in manifesta violazione di quel divieto, simulando l’esistenza di un apparente rapporto di lavoro subordinato, in realtà mai intercorso tra i soggetti contraenti, avendo il lavoratore svolto la propria attività ad esclusivo beneficio di un terzo, effettivo titolare del rapporto di lavoro.

I due motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi perchè sotto veste di denunzia di vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, fondano in realtà le rispettive censure su una diversa ricostruzione dei fatti.

Con l’ottavo (in realtà nono) motivo di ricorso si addebita la sentenza impugnata di avere con motivazione omessa ed insufficiente circa fatti controversi decisivi per il giudizio erroneamente imputato al ricorrente di non aver dimostrato di essere stato di fatto sottoposto al potere gerarchico ed organizzativo della OLP, trascurando numerosi elementi presuntivi al riguardo (specificamente indicati nel corpo del motivo).

Anche in questo caso il motivo propone alla Corte una diversa lettura delle risultanze istruttorie e non può trovare accoglimento.

Con il nono (in realtà decimo) motivo si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1; degli artt. 2118 e 2119 c.c.; degli artt. 19, 22, 23 CCNL Dirigenti Industriali 27 aprile 1995, come modificato dall’accordo 19 novembre 1997 e dall’accordo 23 maggio 2000; della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 come modificata dalla L. 11 maggio 1990, n. 108; della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 come modificata dalla L. n. 108 del 1990, ritenuto che l’accertata validità e legittimità del contratto a termine rendesse legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, con conseguente rigetto di ogni pretesa relativa al licenziamento.

Il motivo è infondato, essendo infondata alla stregua delle considerazioni svolte in precedenza la censura concernente la ritenuta legittimità del contratto a termine.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 20,00 oltre ad Euro 5000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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