Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18317 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCONE PIETRO, giusta procura a margine del

ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

F.S., F.R., F.C.,

FO.AS., F.G. (germani), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149 – Interno

12, presso lo studio dell’avvocato FIDENZIO SERGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato BARBATO TOMMASO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

f.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17169/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 14.3.08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Alessandra Vacca (per delega

avv. Sergio Fidenzio) che si riporta agli scritti. Si fa presente che

la delega depositata in data odierna risulta non valida in quanto il

delegante e’ solo domiciliatario.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

ROSARIO GIOVANNI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.A. ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per revocazione della sentenza di questa Corte n. 17169 del 2008, resa nella causa n. 25492/03, con la quale e’ stata dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto avverso S., R., C., As. e F.G., per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata l’11 marzo 2003. In quel giudizio di legittimita’ e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio con f.a..

Con la sentenza qui oggetto di revocazione, questa Corte ha stabilito la inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’art. 331 c.p.c. per non aver il ricorrente ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio.

L’odierno ricorrente deduce che vi sarebbe stato errore di fatto nell’esame degli avvisi di ricevimento prodotti per documentare l’avvenuta notifica. Hanno resistito con controricorso i germani F.S., R., C., As. e G..

E’ rimasta intimata f.a., che ha ricevuto personalmente la notifica del ricorso per revocazione il 17 ottobre 2008. La relazione depositata ex art 380 bis c.p.c. ha evidenziato che “la sentenza ha ritenuto che l’ordine di integrazione non fosse stato adempiuto e ha valutato le relate di notifica, ma non ha analizzato le indicazioni sulle quali e’ denunciato l’errore percettivo che viene ritenuto rilevante. Il ricorso sostiene proprio che nel corso della valutazione delle relate vi sarebbe stata detta svista e la verifica che deve essere eseguita in sede di revocazione e’ proprio questa.

Sono stati oggetto di valutazione tre avvisi diretti ad f.

a.:

a) uno restituito in bianco;

b) un altro ritenuto inidoneo perche’ privo di numero della raccomandata e della data di spedizione;

c) (un terzo) perche’ riferito all’avviso “di deposito del plico nell’ufficio postale senza attestazione delle condizioni che lo avrebbero consentito”.

Ha ritenuto che su questi due ultimi cadono opportune le osservazioni del ricorso.

Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che almeno sulla valutazione di un avviso di ricevimento non sussista la evidenza decisoria che giustifica la declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza. In osservanza del disposto dell’ultimo inciso dell’art. 391 bis c.p.c., comma 3 deve quindi rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia a pubblica udienza.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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