Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18317 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 03/09/2020), n.18317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19697-2019 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini

n. 6, presso lo studio dell’avv.to Manuela Agnitelli che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2974/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da C.O., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Ancona aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, confermava la valutazione del giudice di primo grado e ancor prima quella della commissione competente circa l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.

L’appellante aveva dichiarato di essersi avvicinato alla fede cattolica e, pur non avendo ricevuto il sacramento del battesimo, di non essersi convertito per il timore di subire ripercussioni in caso di rimpatrio, atteso che l’apostasia è un reato sanzionabile con la pena di morte nel quadro dell’interpretazione dell’Islam.

In particolare, era stato iscritto ad una scuola cattolica dal padre, benchè costui fosse musulmano, perchè si trattava di un buon istituto scolastico. Frequentando i compagni di classe, tutti cristiani, aveva cominciato ad interessarsi alla religione, a partecipare alla messa e il padre gli aveva fatto interrompere gli studi e l’aveva mandato a fare il mestiere di muratore. Egli però aveva continuato a frequentare gli amici cristiani tanto che era stato poi picchiato e legato dal padre. Avendo appreso che in Italia vi era libertà religiosa era partito per raggiungere il nostro paese.

Secondo la Corte d’Appello dovevano ritenersi insussistenti le condizioni per riconoscimento delle situazioni soggettive invocate dal ricorrente, pur tenendo conto dei principi relativi all’onere probatorio nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Nella specie, i fatti narrati dal richiedente, oltre a non essere supportati dai riscontri oggettivi, erano caratterizzati da vaghezza ed erano contraddittori, specie con riferimento al fatto che il padre mussulmano l’avesse iscritto ad una scuola cattolica. Tuttavia, anche a voler ritenere veritiera la sua narrazione, l’appellante aveva soltanto lamentato una difficoltà ad abbandonare la religione islamica per quella cristiana, stante il prevalente indirizzo culturale della famiglia di origine, ma riconosceva che in (OMISSIS) la libertà religiosa era riconosciuta e le due comunità cristiana e mussulmana convivevano pacificamente, dunque, non poteva affermarsi che vi erano atti persecutori nei suoi confronti.

Tutto ciò, oltre a non giustificare l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, neppure integrava i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quale misura applicabile al cittadino straniero che non possegga i requisiti per ottenere lo status di rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave non potendosi avvalere della protezione del paese. Nella specie il pericolo di danno non proveniva da un soggetto statale ma dalla famiglia, attenendo, dunque, ad una vicenda di vita privata, di competenza della giustizia ordinaria alla quale il richiedente non si era neppure rivolto, per cui non risultava dimostrato che non poteva ottenere una qualche forma di protezione dall’autorità locale. Nella specie, inoltre, andava esclusa l’esistenza di una situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) infatti la regione di provenienza del richiedente, (OMISSIS), al centro del (OMISSIS) era lontana dalle zone di frontiera con il mare della Mauritania maggiormente soggette all’attivismo di matrice terroristica. In ogni caso non emergeva una situazione di conflitto estremo tale da coinvolgere tutta o gran parte della popolazione civile, sì da escludere la necessità di un rischio specifico ed individualizzato, atteso peraltro che le autorità (OMISSIS) avevano disposto un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo alla questione relativa alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari la Corte d’Appello osservava che non erano state specificamente allegate, nè dimostrate, situazioni soggettive tali da giustificarne la concessione, in quanto l’istante non aveva provato di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali erano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità. Inoltre, il contratto di lavoro, benchè apprezzabile in termini di iniziale inserimento sociale e lavorativo non poteva da solo valere come fattore esclusivo per la concessione della protezione umanitaria, se non accompagnato da una situazione di vulnerabilità personale del soggetto per il rischio di essere immesso nuovamente in conseguenza del rimpatrio in una situazione di significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili che, in caso di specie, non trovava riscontro nella vicenda personale del richiedente.

3. C.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 carenze e lacunosità della motivazione per avere la Corte d’Appello di Ancona rigettato la richiesta dello status di rifugiato senza argomentazione alcuna.

La censura attiene alla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente nonostante egli avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5, tenuto conto anche dell’onere probatorio attenuato gravante su di lui.

Il Tribunale di Ancona e la Corte d’Appello con una motivazione apparente non avrebbero realmente spiegato le ragioni per le quali il racconto del ricorrente non dovesse ritenersi credibile.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la mancanza assoluta di motivazione mentre la Corte d’Appello ha dato atto dei criteri in base ai quali valutare il racconto del richiedente, tenuto conto anche dell’onere probatorio attenuato e ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni di non credibilità, sicchè il motivo si rivela del tutto infondato.

La critica formulata nel motivo costituisce, infatti, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 5, 8 e 9, e art. 27, comma 1 bis, dal momento che la protezione sussidiaria sarebbe stata rigettata senza alcuna valutazione sulla sussistenza del danno grave.

A parere del ricorrente la sentenza della Corte d’Appello violerebbe palesemente le norme indicate per avere rigettato la richiesta di protezione sussidiaria senza alcuna valutazione sulla sussistenza o meno del danno grave, come richiesto dalla normativa.

A differenza di quanto previsto per lo status di rifugiato, infatti, per il riconoscimento della protezione sussidiaria è sufficiente un rischio effettivo di subire un grave danno in caso di rientro al Paese di origine, per il pericolo di essere sottoposto a pena di morte, torture o trattamenti inumani e degradanti, o per una minaccia grave individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. Nella specie la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria ritenendo arbitrariamente non effettivo il danno cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rimpatrio, avendo escluso la sussistenza nella zona di provenienza di un pericolo generalizzato.

Dunque, la Corte d’Appello avrebbe valutato la mancanza di un danno grave soffermandosi unicamente sulla assenza di una situazione di violenza generalizzata nel paese di origine senza, peraltro, utilizzare i poteri ufficiosi di indagine indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e b, artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria sarebbe stato emesso sulla base di un prognostico futuro incerto non sullo stato effettivo e attuale del Paese d’origine ritenendo che in (OMISSIS) non vi fosse un pericolo generalizzato.

Le considerazioni espresse dalla Corte d’Appello di Ancona sulla condizione del (OMISSIS) non corrisponderebbero allo stato effettivo ed attuale del Paese e non vi sarebbe alcun cenno al motivo che aveva costretto il ricorrente a fuggire.

Questi ha rappresentato il timore, nel caso di rimpatrio, di essere ucciso per la sua scelta religiosa e tale circostanza non sarebbe stata presa in considerazione nel giudizio di merito. A tal proposito il ricorrente richiama quello che emerge dal sito ufficiale della Farnesina sullo stato del (OMISSIS), evidenziando che in caso di ritorno al Paese di origine sarebbe fortemente esposto al rischio di violenza generalizzata.

3.1 Il secondo e il terzo motivo, chef stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La Corte D’Appello ha motivato sulle ragioni per le quali, a prescindere dalla non credibilità del racconto del richiedente, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b), e c).

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che in (OMISSIS) coloro che credono nella religione cattolica convivono serenamente con i credenti di altre religioni e che, pertanto, non vi è alcun rischio per il richiedente.

Inoltre, quanto alla situazione generale del (OMISSIS) ha escluso la presenza di una violenza indiscriminata, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). La nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, infatti, va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui tale conflitto armato rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel provvedimento impugnato, il collegio giudicante ha puntualmente scongiurato questa eventualità, ed, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha verificato l’assenza di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente nella sua Regione di provenienza ((OMISSIS)).

Peraltro, in presenza di dichiarazioni che siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 4, illogica contraddittoria e apparente motivazione per avere la Corte d’Appello di Ancona rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine.

Nel caso di specie sussisterebbero motivi di carattere umanitario tali da rendere necessaria la protezione residuale invocata atteso che il ricorrente è scappato dal suo Paese perchè convertito alla religione cristiana e, in caso di rimpatrio, si verificherebbe una situazione di significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, quali la libertà religiosa.

Nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Come si è detto, la Corte d’Appello ha compiutamente analizzato l’aspetto relativo alla libertà religiosa con riferimento al paese di provenienza del richiedente e ha effettuato anche la valutazione comparativa necessaria per escludere la situazione di vulnerabilità.

Il racconto del richiedente, peraltro, non è stato ritenuto credibile ed egli non ha allegato ulteriori situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la protezione umanitaria qui invocata.

La pronuncia impugnata risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che, quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29459/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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