Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18316 del 25/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13345/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso le sentenze n. 1963/10/2014 e n. 1964/10/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositate il

19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1963/10/2014, depositata il 19 novembre 2014, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna rispettivamente rigettò l’appello proposto nei confronti del Dott. F.F. dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Ferrara n. 110/6/11, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il Dott. F., medico oculista ospedaliero dipendente della ASL di Ferrara, aveva presentato per l’Irap versata per gli anni 1998 – 2005.

Con sentenza n. 1964/10/2014, depositata in pari data, ugualmente non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna accolse invece l’appello del contribuente proposto nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Ferrara n. 263/2/14, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso per l’IRAP versata per le annualità 2005-2009.

Avverso entrambe le pronunce della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso cumulativo per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui le sentenze impugnate hanno escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ritenendo a tal fine irrilevante il possesso da parte del contribuente di una pluralità di studi medici tra la provincia di Ferrara e quella di Lecce.

Il motivo è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza) hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie è incontroversa in fatto la circostanza dell’utilizzo da parte del F. di quattro studi, dei quali, uno, quello per il quale la stessa CTR ha dato atto di un cospicuo investimento da parte del professionista, è del tutto svincolato, anche per la sua ubicazione territoriale, dall’ambito del rapporto di dipendenza ospedaliera del medico dalla ASL di Ferrara, dovendo ritenersi pertanto che esso sia destinato all’esercizio di consulenza professionale resa privatamente.

Deve ritenersi quindi, in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussistente il presupposto impositivo dell’automa organizzazione, come d’altronde questa Corte, con specifico riferimento all’ipotesi di pluralità di studi professionali facenti capo al professionista che possa dirsi responsabile in proprio dell’organizzazione, ha già avuto modo di recente di confermare (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3003; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 17569), dovendo tale principio essere altresì coordinato con l’ulteriore affermazione, che ricorre costantemente nella giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui incombe al professionista l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, 25311; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2014, n. 18749).

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione delle sentenze impugnate e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto degli originari ricorsi del contribuente.

La sopravvenienza della succitata pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio di legittimità giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA