Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18316 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 19/09/2016), n.18316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3784/2014 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO

GULLOTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANNALISA ROSIELLO, EMANUELE PRINCIPI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA, P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO

PONZONE, MARCO GUASCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 859/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2013 R.G.N. 386/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato PRINCIPI EMANUELE;

udito l’Avvocato GUASCO MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Aosta, in parziale accoglimento delle domande proposte da C.M. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, dichiarava che questa era responsabile della patologia che aveva dato luogo al superamento del periodo di comporto ed al successivo licenziamento della ricorrente e condannava la Banca alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e alla corresponsione delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino alla reintegra; condannava altresì la Banca a risarcire alla ricorrente il danno biologico, determinato in Euro 10.000, e il danno derivante dal periodo di inabilità temporanea, pari ad Euro 5.000.

A seguito di impugnazione della Banca, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 6 agosto 2013, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande della dipendente.

Osservava che dalla istruttoria svolta, ed in particolare dalle deposizioni dei testi, non erano emersi elementi integranti la fattispecie del mobbing. Parimenti tali elementi non erano ravvisabili nello scambio di comunicazioni (mail) intervenute, nel periodo (OMISSIS), tra la C. ed un responsabile di agenzia, trattandosi di comunicazioni che, pur contenendo espressioni “forti” e toni ironici e sarcastici, erano pur sempre inerenti a questioni di carattere lavorativo che mai erano trascese all’insulto, all’offesa e alla minaccia.

Infine, non potevano considerarsi persecutori e vessatori il provvedimento con il quale erano state revocate alla C. le funzioni di responsabile dell’Ufficio fidi e quello con cui erano state attribuite alla medesima le funzioni di Responsabile monitoraggio clienti. Il primo era stato determinato dalla perdurante assenza della dipendente dal lavoro, che aveva lasciato scoperto l’Ufficio fidi; il secondo non poteva comportare un demansionamento, atteso che la presenza della C. presso la sede dove la medesima era stata destinata si era protratta appena per quindici giorni. Peraltro la stessa dipendente aveva chiesto dapprima la riduzione dell’orario di lavoro e poi di essere collocata in aspettativa, istanze entrambe accolte dalla Banca. Era dunque da escludere ogni responsabilità aziendale nella determinazione delle patologie lamentate dalla dipendente, che avevano dato luogo al superamento del periodo di comporto.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso C.M. sulla base di tre motivi. Resiste la Banca con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la nullità della sentenza impugnata per violazione di plurime disposizioni di legge e per “inesistenza della motivazione sul punto”, deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso in appello per inosservanza della disposizione di cui all’art. 434 c.p.c., che richiede, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste nonchè l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza è nulla per violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., artt. 116 e 252 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Rileva che, come era stato provato documentalmente, nell’imminenza dell’udienza per l’assunzione dei testi, un responsabile dell’ufficio legale della Banca aveva convocato tali testi per dare loro indicazioni sulle dichiarazioni da rendere. La Corte di merito, anzichè escludere la loro attendibilità ha dato credito alle loro dichiarazioni, rendendo una motivazione “tanto asettica quanto apodittica”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2048 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostiene che la Corte di merito ha erroneamente escluso la sussistenza del mobbing. In particolare ha omesso di considerare le numerosissime denunce e/o istanze da lei inoltrate ai vertici aziendali sin dal mese successivo al suo insediamento presso l’Ufficio fidi, con le quali erano state rappresentate le vessazioni nonchè l’accanimento e l’isolamento attuato nei suoi confronti.

Tale stato di cose configurava la fattispecie del mobbing orizzontale e/o verticale, rispettivamente posto in essere dai suoi superiori e colleghi di lavoro alla stregua dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Di tutto ciò la sentenza impugnata non ha tenuto conto, omettendo altresì di prendere in considerazione la consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva arricchito il quadro probatorio, confermando il nesso di causalità tra le vessazioni denunciate e il danno psicofisico subito.

4. Il primo motivo non è fondato.

La Corte di merito ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, rilevando che questo era stato proposto in conformità al disposto del nuovo testo dell’art. 434 c.p.c..

In particolare, ha rilevato che la Banca, dopo aver riportato i fatti di causa, ha proposto specifici motivi di gravame, riportando sinteticamente “le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice”, sviluppando ulteriormente tale sintetica esposizione con riferimento a ciascun profilo.

La ricorrente ribadisce la tesi dell’inammissibilità del ricorso in appello, continuando ad affermare che esso era privo dei requisiti di cui all’art. 434 c.p.c., ma, da un lato, tale assunto è stato motivatamente smentito dalla Corte territoriale, dall’altro la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non trascrive, nè tanto meno deposita, il ricorso in appello al fine di comprovare le ragioni a sostegno della censura.

5. Il secondo motivo – con il quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza perchè emessa sulla scorta di dichiarazioni rese da testi inattendibili, perchè convocati, prima della loro deposizione, da un rappresentante della banca per un incontro “informativo” sulle testimonianze da rendere – è inammissibile, oltre che infondato.

Inammissibile perchè la ricorrente non deduce di aver sottoposto tale questione – non affrontata dalla Corte di merito all’esame della stessa nè tanto meno nè precisa i termini (cfr., fra le altre, Cass. Sez. Un. n. 2399/14; Cass. n. 20518/08; Cass. n. 3664/06). Inoltre, non trascrive nè, tanto meno produce, unitamente al ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4) la comunicazione di convocazione in questione.

Infondato, in quanto la sentenza impugnata si basa non solo sulle deposizioni di detti testi, ma, oltre che sull’ampio materiale probatorio, anche sulle dichiarazioni di altri testi, più che qualificati, come il direttore generale Dr. Q., che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, “non era più dipendente della Banca al momento del processo e quindi “non convocabile””.

6. Inammissibile, oltre che infondato, è infine il terzo motivo, con il quale, in relazione alla ritenuta insussistenza della fattispecie del mobbing, la ricorrente denuncia violazione di legge.

Sotto quest’ultimo profilo, la ricorrente, nel prospettare violazione degli artt. 2087 e 2048 c.c. (quest’ultimo articolo erroneamente, attinendo alla responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d’arte), non precisa perchè la Corte di merito è incorsa nella violazione di dette disposizioni. Al contrario, la sentenza impugnata, tenendo ben presenti i presupposti occorrenti per la configurazione del mobbing – che, com’è noto, è caratterizzato da una condotta del datore di lavoro, del superiore gerarchico o da colleghi di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità – ha escluso, dando ampiamente conto delle ragioni della decisione, la sussistenza di tali elementi.

Inammissibile è il motivo nella parte in cui, pur denunciando violazione di legge, la ricorrente prospetta un vizio di motivazione, lamentando “una lettura parziale dei fatti e della documentazione” nonchè l’omessa valutazione delle “numerosissime denunce e/o istanze” presentate “ai vertici aziendali fin dal mese successivo al proprio insediamento presso l’ufficio fidi (inizi di giugno 2004)”.

Ed infatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8053/14, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 6 agosto 2013, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (conf. Cass. 8 ottobre 2014 n. 21257).

Nella fattispecie in esame non si ravvisa siffatta anomalia, avendo la Corte di merito dato ampiamente conto delle ragioni della decisione, escludendo la sussistenza del mobbing nonchè ogni responsabilità aziendale nella determinazione delle patologie lamentate dalla ricorrente.

Deve aggiungersi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/14 cit.; Cass. 27 novembre 2014 n. 25216).

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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