Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18316 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

CHIGI N. 5, presso lo studio dell’Avvocato PANDOLFO ANGELO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato PALUMBO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOMBARDIERI VINCENZO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1143/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/12/2008 R.G.N. 1299/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato TURCO MARIA LUCREZIA per delega PANDOLFO ANGELO;

udito l’Avvocato BOMBARDIERI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rete ferroviaria italiana spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, pubblicata il 6 dicembre 2008, che ha respinto il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Locri aveva accolto il ricorso di F.V. e condannato la società a corrispondergli 46.764,43 Euro per differenze retributive.

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la spa assumendo di aver lavorato alla sue dipendenze in base ad una convenzione di accudienza, pulizia e custodia del dormitorio del personale di macchina di (OMISSIS), dal 1977 alla fine del 1987.

Era stato poi assunto dalla medesima società con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1987. Per il periodo di lavoro precedente assumeva di aver comunque svolto lavoro di natura subordinata e chiedeva la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

La domanda venne in parte accolta dal Tribunale e la sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello.

La società propone quattro motivi di ricorso. Il lavoratore si difende con controricorso ed ha depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo la società denunzia violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., nonchè dalla L. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 23 ed omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è privo di quesito di diritto e quindi inammissibile.

Quanto al vizio di motivazione, non viene indicato il fatto su cui verterebbe, nè motivato il suo carattere decisivo e controverso, come richiede l’art. 360 c.p.c., n. 5, ma si censurano le considerazioni della Corte d’appello assumendo che non avrebbe correttamente valutato gli elementi caratterizzanti il rapporto, il che riguarda il merito della controversia.

Con il secondo motivo si denunzia un’omessa e/o insufficiente motivazione assumendo che la Corte ha effettuato una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, vuoi perchè ha valutato le deposizioni senza tener conto del fatto che essendosi il lavoro dopo il 1987 svolto con le caratteristiche del lavoro subordinato i testi possono aver omesso di distinguere le due fasi del rapporto, vuoi perchè i testi, a dire della ricorrente, avrebbero riferito di aspetti del rapporto inidonei a confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E’ evidente che in tal modo si chiede al giudice di legittimità di compiere una nuova valutazione del merito della controversia. Il motivo è pertanto inammissibile.

Con il terzo motivo si denunzia insufficiente comunque contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione sulla capacità dei testi e sulla loro attendibilità.

La censura concerne quindi, da un lato, la capacità di alcuni testimoni, dall’altro, la valutazione della loro attendibilità.

A sua volta, la censura concernente la capacità imputa al giudice di aver illegittimamente ammesso la prova testimoniale del coniugo e della sorella della parte e dei colleghi di lavoro, alcuni dei quali avevano in corso cause parallele sul medesimo tema.

Quanto alla testimonianza di parenti ed affini, la norma che prevedeva il loro divieto di testimoniare (art. 247 c.p.c.) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 luglio 1974, n. 248.

Quanto alla testimonianza dei colleghi di lavoro e tra questi di colleghi che hanno a loro volta promosso controversie giudiziarie nei confronti del datori di lavoro, anche sulla medesima questione, la giurisprudenza consolidata è nel senso che la stessa sia ammissibile, salvo una attenta valutazione. Cass. 12 maggio 2006, n. 11034 ha affermato in proposito: “L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.

Nè l’eventuale riunione delle cause connesse (per identità dì questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni” (in senso conforme: Cass. 9832/1998; 2618/1999; 9050/2003).

Parimenti pacifico, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, è che il giudizio sull’attendibilità dei testimoni attiene al merito della causa; spetta pertanto alla valutazione del giudice di merito e può essere oggetto di ricorso per cassazione solo in presenza di vizi logici nella relativa motivazione. In questa caso, la Corte d’appello ha motivato il perchè ha ritenuto attendibili le testimonianze oggetto di critica della ricorrente e la motivazione non presenta incongruenze logiche, sicchè non può essere riformulata in sede di legittimità.

Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia violazione degli artt. 2946 e 2948 c.p.c.. Si sostiene che il termine prescrizionale sarebbe decorso anche durante il rapporto di lavoro, poi dichiarato di natura subordinata, poichè la società datrice di lavoro ha un numero di dipendenti che comporta il regime di stabilità reale. Si sostiene poi che i plurimi atti di interruzione della prescrizione considerati dai giudici di merito, non avrebbero tale valenza in quanto le note citate dalla sentenza impugnata, come si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, sono state inviate dal legale che assisteva il ricorrente, ma non sono state sottoscritte dalla parte e non sono pertanto ad essa riferibili”. Quest’ultima affermazione non trova riscontro nel passaggio del ricorso introduttivo riportato, ai fini dell’autosufficienza, nel ricorso per cassazione dal quale si evince solo che il ricorrente tramite il suo legale ha sollecitato l’ente ad inquadrarlo nei ruoli organici e a corrispondergli le relative differenze di stipendio, non anche che tali atti sarebbero a firma esclusiva dell’avvocato.

Più in generale, deve poi e comunque rilevarsi che questa Corte ha più volte, ed anche di recente, affermato il seguente principio di diritto: “La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto, allorchè si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantita sin dall’inizio della stabilità reale, e a nulla rilevando, in relazione alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto (così Cass. 19 gennaio 2011, n. 1147, occupandosi di un caso del tutto analogo a quello in esame di lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato L. n. 1236 del 1959, ex art. 26 in cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto; ma v. già Cass. 9839 del 2002 e 23227 del 2004). Il ricorso è pertanto, nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in 40,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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