Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18316 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.
BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato PICCINNI GIANLUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALIMONTI SANDRO, giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA di CREDITO COOPERATIVO del TUSCOLO, Societa’ Coop. per azioni,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARCONE Nicola, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA PESCE, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza R.G. 245/07 del TRIBUNALE di TIVOLI del 21.9.07,
depositata il 10/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con il provvedimento impugnato viene accolta opposizione avverso liquidazione di compenso in favore di consulente tecnico di ufficio in processo civile;
che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che il Collegio ritiene, invece, debba provvedersi all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle controparti – sigg. Z. M. e A.G. – dell’attuale controricorrente nel processo nel corso del quale il CTU, attuale ricorrente, ha prestato il suo ufficio: costoro, infatti, sono stati parti del giudizio di merito nel quale e’ stato pronunziato il provvedimento qui impugnato e sono litisconsorti necessari.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Z.M. e A. G., con termine per provvedervi di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010