Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18316 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/09/2020), n.18316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21478-2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 824/2019 del TRIBUNALE di REGGIO

CALABRIA, depositato il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da I.J. la sentenza n. 824/2019 del Tribunale di Reggio Calabria con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Crotone – Sezione di Reggio Calabria il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva dichiarata inammissibile in quanto trattavasi di reiterazione della domanda avanzata in passato dallo stesso soggetto e già respinta.

Impugnata la decisione della Commissione di Crotone con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato col provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo del ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 3 CEDU, nonchè della Dichiarazione universale dei diritti umani e di varie norme dei D.Lgs. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 25 del 2008.

Il motivo è del tutto inammissibile.

Con lo stesso si deduce, in sostanza, una pretesa “violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice”.

La deduzione non risulta svolta in precedenza nel corso dei pregressi gradi del giudizio, nè – in violazione del noto onere di autosufficienza – viene debitamente specificato dove e quando tale violazione è stata denunciata.

Già con riferimento a tali aspetti il motivo del ricorso si appalesa – come innanzi già affermato – del tutto inammissibile.

Ma v’è di più.

Nel contestare, meramente, l’apprezzamento degli elementi fattuali della decisione gravata, parte ricorrente evita di confrontarsi con l’effettiva ratio della sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, si fonda – innanzitutto – sulla rilevata radicale inammissibilità della domanda di protezione internazionale da ultimo proposta dal ricorrente in quanto essa era “una mera reiterazione della domanda avanzata in passato dallo stesso soggetto e già respinta con provvedimento del 29.7.2015”.

Anche sotto tale ultimo aspetto il ricorso, al di là della strumentale e nuova deduzione di violazione di legge, si conferma del tutto inammissibile.

2.- Alla detta inammissibilità del motivo non può che conseguire l’inammissibilità del ricorso.

3.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio poichè l’atto denominato controricorso depositato dalla parte intimata non riveste i requisito formali del rituale controricorso e, quindi, essendo, inidoneo come tale è inammissibile.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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