Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18315 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

G.F., rappresentato e difeso dall’avv. Romeo Brunetti,

presso il cui studio, sito in Roma, via Armellini 30, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. n. 395/2013 della Corte di appello di Torino,

depositata il 7 maggio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a G.F. – assunto come docente con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53 con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste il G. con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la sentenza impugnata si fonda sul rilievo che la L. n. 312 del 1980, art. 53 non è mai stato fatto oggetto di interventi abrogativi e risulta espressamente richiamato dalla contrattazione collettiva come norma applicabile al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo;

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 degli artt. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e 146 c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 nonchè violazione della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro; d’altro canto, il trattamento economico previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 trova ormai applicazione solo agli insegnanti di religione, dovendosi escludere in ogni caso le supplenze;

il ricorso è fondato nella parte in cui il Ministero contesta la ritenuta applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53;

infatti, come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 25/05/2017, n. 13223, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise) “la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e ex art. 71dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

è invece infondato il rilievo svolto in ordine alla sussistenza di ragioni obiettive per giustificare il diverso trattamento retributivo riconosciuto dal c.c.n.l. sulla base dell’anzianità maturata – domanda pure proposta dal lavoratore in primo grado, secondo quanto si evince dalle conclusioni svolte in quella sede per come riportate nel ricorso del Ministero – atteso che, in proposito questa Corte ha ritenuto (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni pure ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise), “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, nei termini sopra precisati, con rinvio alla Corte di merito anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il motivo di ricorso relativo alla ritenuta applicabilità degli scatti L. n. 312 del 1980, ex art. 53 e, rigettata ogni altra doglianza, cassa la sentenza impugnata in relazione all’indicato accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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