Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18315 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 08/07/2019), n.18315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13923-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BORDONE;

– ricorrente –

contro

CRM SRL, in persona dell’amministratore unico legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 195,

presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO GHIBELLINI, STEFANO

GHIBELLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25956/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 25956 del 2017, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da S.L. avverso la sentenza di appello che aveva ridotto l’ammontare del risarcimento del danno dovutogli da CRM s.r.l.;

che avverso tale pronuncia S.L. ha proposto ricorso per revocazione, fondato su di un motivo;

che CRM s.r.l. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia errore di fatto per avere questa Corte ritenuto che il secondo motivo del suo ricorso per cassazione fosse inammissibile per non aver riportato in modo specifico il contenuto degli atti da cui ricavare che la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro necessaria al fine di costituire una rendita vitalizia fosse stata ritualmente introdotta in giudizio e che, a fronte del suo accoglimento in prime cure e dell’appello proposto da parte avversa, che non aveva investito tale specifica statuizione di accoglimento, la decisione sul punto a lui favorevole era passata in giudicato;

che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze di legittimità, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si realizza ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare, ma non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione, con conseguente impossibilità di configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità circa la violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (cfr. tra le tante Cass. nn. 14608 del 2007, 9835 del 2012, 8615 del 2017, 20635 del 2017);

che le suggestive considerazioni svolte da parte ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., secondo cui, scaturendo il giudizio di autosufficienza da fatti di rilievo processuale, dovrebbe ammettersi la possibilità di denunciare per errore di fatto la sentenza che abbia negato la sussistenza di elementi la cui esistenza in atti viceversa esclude la non autosufficienza (rectius, il difetto di specificità) del ricorso, s’infrangono contro il rilievo che l’art. 395 c.p.c., n. 4, richiede, per poter configurare un errore revocatorio, che il punto sul quale si è formata la falsa rappresentazione del giudice fosse un punto non controverso, in ciò propriamente risolvendosi l’assenza di qualsiasi giudizio al riguardo, mentre il sindacato circa l’ammissibilità dei motivi di ricorso costituisce precisamente il frutto di un apprezzamento delle risultanze processuali, che – come qualsiasi altro apprezzamento dei fatti che il giudice compia – può essere oggetto di impugnazione (se consentita) ove erroneo, giammai di revocazione;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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