Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18315 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO

TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato SABETTA ETTORE,

rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS ORESTE, MASSARO

LUCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3255/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2005 R.G.N. 1066/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di S.F., nella sua qualità di erede di Se.Fi., dei ratei relativi all’indennità di accompagnamento, spettante a quest’ultimo, per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2002 e il 3 gennaio 2005.

La Corte, basando la propria decisione su una nuova consulenza tecnica d’ufficio, riteneva provato che, a partire dal gennaio 2002 e fino alla data del decesso (3 gennaio 2005), il quadro invalidante da cui era affetto Se.Fi. era tale da non consentirgli di compiere da solo gli atti quotidiani della vita ed aveva imposto una continua assistenza dell’invalido.

Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso S.F. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno rimaneva intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa motivazione relativamente ad un punto decisivo della controversia. Deduce che l’originaria domanda aveva ad oggetto, oltre all’indennità di accompagnamento, anche la pensione di inabilità e che la sentenza di prime cure, dopo aver riconosciuto il diritto a quest’ultimo beneficio, aveva condannato l’amministrazione al pagamento dei relativi ratei limitandolo erroneamente fino al 7 febbraio 1994. Orbene, pur avendo il ricorrente proposto appello avverso la statuizione del giudice di prime cure che aveva fissato il suddetto limite temporale, il giudice del gravame aveva omesso di pronunciarsi.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 201 cod. proc. civ. nonchè del D.Lgs. n. 509 del 1988 e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione concernente la data di decorrenza dell’indennità di accompagnamento. Deduce che la consulenza tecnica d’ufficio – che era stata rinnovata non avendo il primo consulente risposto al quesito concernente la decorrenza dei benefici – non aveva adeguatamente spiegato le ragioni dell’indicata decorrenza.

Il primo motivo è fondato.

Deve premettersi che risulta soddisfatto il principio, univocamente enunciato da questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 19 maggio 2006 n. 11844), secondo cui, poichè l’omessa pronuncia su uno o più motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, questo deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Inoltre parte ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, ha specificato i termini con i quali l’impugnazione concernente l’erroneità della limitazione temporale concernente la condanna al pagamento dei ratei della pensione di inabilità (fino al 7 febbraio 1994) da parte del giudice di prime cure era stata proposta dinanzi al giudice di appello.

Ciò premesso sussiste nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia.

In effetti dall’esame degli atti, consentito in questa sede di legittimità in quanto la denuncia di violazione della disposizione di cui all’art. 112 cod. proc. civ. integra un’ipotesi di error in procedendo, risulta che la sentenza di primo grado nel riconoscere il diritto di Se.Fi. alla pensione di invalidità dalla data della domanda (2 dicembre 1991) ha limitato la conseguente condanna al pagamento delle relative prestazioni fino al 17 febbraio 1994. Il ricorrente ha correttamente impugnato in sede di appello la suddetta limitazione temporale. Tuttavia la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la suddetta censura violando così la disposizione di cui all’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione al suddetto motivo.

Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata ha determinato la data di decorrenza dell’indennità di accompagnamento richiamandosi alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di appello secondo la quale la situazione clinica di S.F. (emiparesi facio- branchio-crurale sinistra, ritardo mentale e bronco pneumopatia cronica ostruttiva) aveva subito, a partire dal gennaio 2002, un decisivo aggravamento che aveva determinato l’impossibilità per l’infermo di compiere da solo gli atti quotidiani della vita.

Tale motivazione resiste alla censura proposta.

Ed infatti, rilevato che non è stata nemmeno dedotta un’ipotesi di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, ovvero una omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, la censura anzidetta costituisce espressione di mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e si traduce, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr., ad esempio, Cass. 29 aprile 2009 n. 9988).

In definitiva il ricorso viene accolto limitatamente al primo motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio ad altro giudice, individuato in dispositivo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;

cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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