Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18315 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 03/09/2020), n.18315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20054-2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico

Villanova, con studio in Treviso via Nicolò Franco 8;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale Dello Stato, con sede in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il

28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che il sig. K.I., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso il decreto con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero la protezione internazionale sussidiaria e per quella umanitaria proposto in sede di opposizione al diniego espresso dalla Commissione territoriale con provvedimento del 11/12/2017;

– quanto ai motivi per i quali aveva lasciato il proprio paese, egli dichiarava di aver partecipato ad un matrimonio omosessuale, nel corso del quale aveva fatto irruzione la polizia e precisava che la notizia scatenava le ire omofobe degli abitanti del quartiere che minacciavano di ucciderlo;

– il Tribunale di Venezia ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria dichiarando che, stante la non credibilità del ricorrente, non si ravvisavano i presupposti di legge per l’accoglimento di nessuna delle richieste;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 22/06/2019 ed affidato ad un unico articolato motivo;

– il Ministero dell’interno resiste al ricorso con controricorso tempestivamente notificato il 30 luglio 2019 chiedendo di accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso e nel merito, di rigettarlo perchè infondato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– in via preliminare, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 per contrasto con l’art. 77 Cost. non sussistendo i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè per contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’abrogazione del permesso per motivi umanitari ed ancora illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017 per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. ed art. 6 CEDU, art. 47Carta di Nizza, dell’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE e dell’art. 117 Cost. per avere eliminato il grado di appello ed avere introdotto il rito camerale senza udienza pubblica e partecipazione del ricorrente e del suo difensore;

– le plurime questioni di illegittimità costituzionale appaiono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate laddove riguardano l’adozione dello strumento legislativo del decreto legge ed il rito camerale;

– è inammissibile per evidente difetto di specificità la questione sollevata con riguardo all’insussistenza dei casi di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dall’art. 77 Cost. del D.L. n. 113 del 2018 perchè il ricorrente formula una critica generica che neppure contempla lo specifico riferimento alle plurime condizioni indicate dal legislatore quali, esemplificativamente, la ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonchè di garantire l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione, ovvero la ritenuta necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

– è già stata d’altra parte e con riferimento ad altra questione sollevata dal ricorrente dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018);

– è stata pure dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, come modificato dal D.L. n. 113 del 2017 poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr. Cass. 17717/2018);

-è stata, ancora, affermata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla previsione della non reclamabilità del decreto adottato dal tribunale specializzato sulla scorta della sancita inesistenza della copertura costituzionale del principio del doppio grado di giudizio (cfr. Cass. 27700/2018);

– va, invece, dichiarata l’inammissibilità per difetto di rilevanza della questione proposta con riguardo alla legittimità costituzionale dell’abrogazione della protezione umanitaria poichè, nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha (cfr. pag. 9 del decreto) ritenuto legittimamente che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;

– conseguentemente la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, come nel caso di specie (Cass. Sez. Un. 29459/2019);

– passando all’esame del motivo di censura del provvedimento impugnato con esso si denuncia sotto più profili la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 laddove il provvedimento impugnato ha escluso la possibilità di concedere un permesso umanitario non valutando l’allegato rischio di esposizione ad azioni di violenza, tale da integrare gli estremi per il riconoscimento dei seri motivi di carattere umanitario;

– secondo il ricorrente, il tribunale non aveva colto il problema della diffusa persecuzione dell’omosessualità, che costituisce una minaccia stessa all’incolumità e alla libertà della persona;

– non aveva, altresì, tenuto conto della fuga dalla Libia posta in essere dal ricorrente per porsi in salvo dal conflitto ivi scoppiato che aveva determinato una situazione di straordinario pericolo tale da integrare le esigenze umanitarie che giustificavano il rilascio del permesso di soggiorno;

– ancora, ad avviso del ricorrente, il tribunale non aveva adeguato valorizzato l’inserimento lavorativo del ricorrente nel territorio nazionale;

– il motivo è infondato rispetto a tutti i profili censurati;

– il tribunale ha infatti nella parte sub 3) del decreto analizzato la situazione del richiedente secondo la prospettazione individuale al fine di verificare il pregiudizio eventualmente connesso con il suo allontanamento dal territorio nazionale ed il ritorno nel paese di origine ed ha ritenuto che tale rientro non possa determinare una condizione di vulnerabilità caratterizzata dalla privazione della titolarità dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. 14005/23018; Cass. 4455/2018);

– ciò posto ed alla stregua dei criteri interpretativi correttamente richiamati il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– in tale prospettiva anche il riferimento alla non credibilità e genericità del racconto del ricorrente, che ha riferito di essere sposato e di avere un figlio e di avere partecipato per curiosità ad un matrimonio omossessuale celebrato nel cortile di una scuola, costituisce motivo legittimo per negare la protezione umanitaria stante l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità connesse alle condizioni di vita nel Paese di provenienza nè rispetto a altre asserite violenze subite durante il periodo vissuto in Libia (cfr. Cass. 27438/2016);

– infine, altrettanto legittimamente il provvedimento impugnato ha escluso che la conoscenza della lingua italiana e la frequentazione di corsi di avviamento professionale ovvero lo svolgimento di attività lavorativa in Italia possano giustificare di per sè, al di fuori della comparazione oggettiva e soggettiva con la condizione del richiedente nel paese di origine, Senegal, dove lavorava come operaio e dove sono rimasti moglie e figlio, il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018; id.9304/2019; id. 13079/2019;,id29459/2019);

– in conclusione il ricorso va respinto per l’infondatezzza delle censure e parte ricorrente va condannata, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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