Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18314 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.R., N.A., C.M., B.V.,

rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Guariso ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’avv. Gigliola Mazza Ricci, sito in

Roma, via di Pietralata 320;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2012 della Corte d’Appello di Milano,

depositata in data 2 novembre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Milano ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Milano e, per quanto di interesse nella presente sede, ha respinto la domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe per l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti e per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti in virtù dell’anzianità di servizio complessivamente maturata;

per la cassazione di tale decisione M.R., N.A., C.M., B.V. propongono ricorso affidato a quattro motivi;

il Ministero resiste con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

va preliminarmente dichiarata la tardività del controricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 3, in quanto depositato in data 16 aprile 2013, a fronte della notifica perfezionata in data 13 marzo 2013 (Cass. 12/09/2005, n. 18091);

parte ricorrente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata sprovvista di relazione di notifica benchè nelle premesse del ricorso si assuma che la sentenza impugnata, depositata in data 2 novembre 2012, è stata notificata in data 29 novembre 2012;

il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (“Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile”: Cass. Sez. U., 16/04/2009, n. 9005);

non può addivenirsi a diversa conclusione in virtù della recentissima pronuncia (Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648), invocata nella memoria difensiva, atteso che, anche secondo tale interpretazione, la sanzione dell’improcedibilità può essere evitata solo ove la sentenza con la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, circostanza non sussistente nel caso di specie (infatti, la sentenza con la relata di notifica non è stata rinvenuta agli atti), permanendo, in difetto, l’esigenza obbiettiva posta a fondamento dell’onere in questione, che è stato mantenuto dal legislatore e “la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell’ottica dei principi costituzionali” (Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648, che ha ritenuto di dover confermare, nel suo insieme, gli snodi fondamentali del pensiero delle Sezioni Unite del 2009, “poichè perdurano le ragioni di specialità del giudizio di cassazione, nonchè di congruità del meccanismo processuale prescelto dal legislatore, che sono poste alla base della disposizione applicata”);

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato improcedibile;

non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerata la tardività del controricorso, in difetto di ulteriore attività difensiva nell’interesse del Ministero;

considerato il tenore della pronuncia e l’epoca di introduzione del giudizio (ricorso notificato il 31 gennaio 2013: Cass. 10/07/2015, n. 14515), sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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