Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18314 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 03/09/2020), n.18314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20534-2019 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI, 31/B, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 4565/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.O. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Treviso, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese a seguito dell’omicidio del padre – cercatore d’oro – da parte di una banda criminale, informata del ritrovamento di una pepita d’oro di circa mezzo Kilogrammo, alla cui furia omicida s’era sottratto a stento con la fuga – rimase ferito al naso -.

Il Tribunale lagunare ha rigettato il ricorso del richiedente asilo ritenendo non credibile il racconto del S. in relazione alle circostanze dell’uccisione del padre e dell’aggressione da parte dei banditi ed evidenziando come non concorresse, nella specie,alcuna del ipotesi prescritte dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre in relazione a quella umanitaria alcuna situazione di specifica vulnerabilità risultava dedotta nella causa.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale veneto articolato su sei motivi.

Il Ministero degli Interni,ritualmente evocato,è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal S. appare inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce nullità del decreto impugnato poichè contiene motivazione apparente a supporto della statuizione afferente la non credibilità del suo racconto.

Con la seconda doglianza il S. lamenta omesso esame di fatto rilevante e travisamento della prova ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con la terza ragione di impugnazione il S. deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 in relazione alla valutazione delle dichiarazioni da lui rese ed omessa attivazione del potere officioso di collaborazione istruttoria.

Le tre censure evocate possono essere esaminate unitariamente – siccome unitariamente risultano trattate in ricorso – poichè attingono da profili diversi la statuizione di non credibilità delle ragioni riferite dal richiedente asilo per giustificare la decisione di abbandonare il suo Paese.

La prima censura centrata sulla nullità per motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, appare manifestamente priva di fondamento poichè apodittica ed in contrasto con l’evidenza del provvedimento impugnato, siccome risulta manifesto dallo stesso svolgimento dell’argomento critico sviluppato in ricorso. Difatti detto argomento critico si compendia nella contestazione delle valutazioni circa la credibilità del racconto fatto dal ricorrente,illustrate dal Collegio lagunare, così manifestando che la motivazione esiste e risulta puntuale rispetto ai dati fattuali acquisiti in atti.

Quanto all’omesso esame di fatto decisivo lo stesso nemmeno risulta puntualmente indicato, posto che,come detto, l’argomento critico svolto si risolve nella valutazione alternativa del racconto del S. per illustrarne la credibilità in contrasto con l’apprezzamento fattone dai Giudici veneti.

Infine i denunziati vizi di violazione dei criteri legali di valutazione del racconto del richiedente asilo e della potestà di acquisizione ex officio di informazioni non concorrono poichè la censura proposta al riguardo risulta essere fondata sulla mera proposizione di ricostruzione alternativa senza un effettivo confronto con la motivazione esposta dal Tribunale.

Difatti il Collegio lagunare ha puntualmente esaminato quanto riferito dal S. per illustrare le ragioni alla base del suo abbandono del (OMISSIS) e messo in evidenza le specifiche ragioni fondanti il giudizio di non credibilità relativamente, non tanto all’attività di cercatore d’oro del padre, quanto alla riferita sua aggressione ed uccisione da parte del gruppo di banditi.

In presenza di accertata non credibilità del racconto nemmeno può ipotizzarsi onere istruttorio in capo al Collegio – Cass. sez. 1 n 15794/19 – d’indagare su fatti motivatamente ritenuti non credibili.

Dunque i motivi esaminati appaiono generici eppertanto inammissibili.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il S. deduce omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nel mancato apprezzamento dell’esistenza in (OMISSIS) della leva obbligatoria e del pericolo d’esser, quale soldato, impiegato in azioni belliche,situazione messa in rilievo anche in recenti arresti di merito.

In effetti il Collegio veneto ha puntualmente motivato circa la situazione interna socio-politica attuale del (OMISSIS) in relazione alla zona di provenienza del richiedente asilo per escludere la sussistenza delle condizioni, cui la legge ricollega il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente non attinge detta statuizione con censura, bensì rileva l’omesso esame della sua prospettazione difensiva fondata sull’esistenza in (OMISSIS) della leva obbligatoria e così il pericolo cui sarebbe esposto, rientrando in Patria, di esser arruolato ed impiegato in azioni belliche anche di repressione,confortando tale sua tesi con arresto della Corte d’Appello di Trieste.

Tuttavia, anche se il Collegio veneto non ha in modo puntuale esaminato detta difesa, va notato in primo luogo come il vizio, disciplinato ex art. 360 c.p.c., n. 5, si riferisce ad un fatto e, non già, ad argomentazione, ipotetica ed astratta, utilizzata a scopo difensivo, posto che nemmeno il ricorrente deduce d’aver abbandonato il suo Paese per sfuggire alla leva obbligatoria o perchè obiettore di coscienza ovvero per evitare d’esser impiegato,quale militare di leva, in attività repressive.

In secondo luogo il ricorrente nel citare arresto della Corte triestina omette di considerare che espressamente quel Giudice aveva collegato la questione della leva obbligatoria alla situazione di esistente conflitto armato, ritenuto in detta decisione, viceversa escluso, senza che la statuizione sia attinta da censura, dal Collegio veneziano nella presente causa.

In terzo luogo l’argomentazione critica si limita alla denunzia di omesso esame di fatti rilevante senza anche correlarlo ad uno specifico istituto previsto dalla protezione internazionale invocato al fine di apprezzare il necessario ricorrere del connotati della rilevanza.

Quindi manifestamente il vizio denunziato non concorre e perchè non centrato su fatto – affermazione del richiedente asilo -, bensì mero argomento difensivo, e perchè non rilevante in quanto la protezione internazionale, come insegna questa Suprema Corte – Cass. sez.1 n 30031/19 -, risulta correlata non già alla mera esistenza della leva obbligatoria, bensì all’obiezione di coscienza anche in presenza di probabili attività belliche, qualificabili siccome crimini di guerra.

Nella censura mossa il ricorrente non opera cenno a sua obiezione di coscienza mentre prospetta, siccome mera possibilità, il suo arruolamento ed impiego in azioni belliche in ipotesi di rimpatrio.

Rimane così evidenziata la genericità della censura sollevata.

Con la quinta ragione di doglianza il S. rileva la violazione del disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 ed art. 46 Direttiva U.E. n 2013/32 posto che il Collegio lagunare non ha riconosciuto il concorrere dei requisiti per l’accoglimento della domanda afferente la protezione umanitaria.

Con la sesta doglianza il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

Anche dette due ragioni d’impugnazione possono – siccome fatto in ricorso – esser esaminate unitariamente poichè ineriscono la medesima questione sostanziale e sono inammissibili.

Parte ricorrente osserva come la valutazione di non credibilità del suo racconto circa le ragioni dell’abbandono del (OMISSIS),siccome operata dal Tribunale, è errata poichè fondata su grave contraddizione nel suo narrato in effetti inesistente; come la valutazione delle prospettate sue condizioni di vita in caso di rimpatrio elaborata dal Tribunale sia contraria alla norma ex art. 46 direttiva U.E. citata; come i Giudici veneti abbiano omesso di valutare l’attuale situazione sociopolitica del (OMISSIS) in relazione alla questione della leva obbligatoria ed alla sensibile violenza in atto – ancorchè non avente i connotati della diffusione per individuare una delle situazioni legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria – che per consolidata giurisprudenza di legittimità non sono rigidamente tipizzate. L’inammissibilità delle due censure discende innanzitutto dall’obiettiva circostanza che le ragioni di contestazione alla statuizione, adottata sul punto dal Collegio lagunare, sono la riproposizione degli argomenti critici fondanti i precedenti motivi di ricorso, già disattesi.

Inoltre non risulta contestata l’affermazione del Tribunale in relazione alla mancanza di elementi fattuali lumeggianti integrazione in Italia ed alla situazione di stabilità, anche economica, della famiglia d’origine del richiedente asilo.

Difatti il Tribunale nel rigettare anche l’istanza di protezione umanitaria ebbe a puntualizzare detti elementi,sottolineando l’assenza di situazioni di vulnerabilità anche in relazione alla situazione socio-politica attuale della zona del (OMISSIS), in cui viveva il S..

A fronte di detta motivazione, fondata essenzialmente sul rilievo del deserto fattuale e probatorio a sostegno della domanda,il ricorrente si limita ad apodittica contestazione circa l’accertamento di non credibilità del suo racconto, senza una prospettazione di ragioni diverse rispetto a quelle fondanti i primi tre motivi di ricorso; alla riproposizione, sempre su un piano di ipotesi astratta, dell’incidenza della leva obbligatoria sulla sua vita in caso di rimpatrio, senza cenno alcuno ad eventuale obiezione di coscienza e fattuale esistenza di una sua effettiva chiamata alle armi; all’apodittica affermazione di violazione della normativa portata nella direttiva U.E. – per altro relativa alla potestà legislativa degli Stati membri – fondata sull’apodittica affermazione che il proprio specifico caso rientra nell’ipotesi, forzatamente, astratte e generali formulate in detta disciplina.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata resistenza dell’Amministrazione. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13,comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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