Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18313 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12869-2015 proposto da:

D.M.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

FAGGIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROSSELLA DE ANGELIS, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAN MARCO S.R.L., C.f. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO REALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN PAOLO OLIVETTI RASON,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/03/2015 R.G.N. 437/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FAGGIANI GUIDO e l’Avvocato DE ANGELIS ROSSELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo alla Corte d’appello di Venezia, la s.r.l. San Marco impugnava la sentenza del 9.6.14 del Tribunale di Padova che respinse la sua opposizione, proposta ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, avverso l’ordinanza 4.7.13 di condanna della società alla reintegrazione della dipendente D.M. nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, comma 4 (nel testo novellato dalla detta L. n. 92 del 2012), in relazione ai licenziamenti disciplinari, dichiarati illegittimi, intimati alla lavoratrice il (OMISSIS), e sino alla data del terzo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ((OMISSIS)).

Radicatosi il contraddittorio, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2015, la Corte d’appello accoglieva il reclamo e rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice in primo grado, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare intimatole il (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la D.M., affidato a cinque motivi.

Resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., con la conseguente inammissibilità e nullità del reclamo proposto dalla società per mancato rispetto dell’onere di specificazione dei motivi di impugnazione.

Il motivo è inammissibile, essendosi la D.M. limitata a riprodurre l’intero atto di reclamo, soggiungendo che da esso non erano evincibili, con sufficiente grado di specificità, le concrete censure mosse alla sentenza impugnata “nella sua interezza”, evidenziando principi generali in tema di specificità dell’impugnazione. Tale doglianza, limitandosi in sostanza a rinviare all’atto contestato, finisce per richiedere a questa Corte un’inammissibile valutazione di fatto e la selezione delle parti rilevanti per i fini dedotti dalla ricorrente, indagine preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716), addossando peraltro alla Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi, contenuti nell’atto di reclamo, quelli rilevanti ai fini del decidere, e dunque un giudizio di fatto (ex aliis, Cass. n. 2321/16).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 7 e 18, art. 2729 c.c., nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per non avere la corte di merito rilevato il contrasto insanabile dell’addebito formulato dal datore di lavoro nella lettera relativa al secondo licenziamento e le risultanze probatorie documentali che avrebbero dovuto comportare la declaratoria di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c.) per avere il giudice di appello omesso l’esame di fatti decisivi ai fini della definizione del giudizio, “ritenendo di dovere accertare solo attraverso la prova per testi indicati dal datore di lavoro e non anche i fatti di cui alle prove documentali della lavoratrice che, se esaminati, in relazione ai comportamenti tenuti dalle dipendenti F. e R. anteriormente alla loro escussione dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avrebbero dovuto comportare una decisione opposta a quella adottata in ordine all’attendibilità di detti testi e quindi all’esito del giudizio”.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per non aver considerato che il fatto addebitato costituirebbe delitto punibile d’ufficio, omettendo altresì di valutare la totale mancanza di prova della commissione di tale delitto da parte della ricorrente.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, artt. 2106 e 2119 c.c..

Lamenta che la corte di merito ritenne erroneamente che il fatto contestato e controverso, costituisse giusta causa di recesso, per la sua gravità, la sua portata oggettiva e soggettiva, e che la sanzione irrogata fosse proporzionata all’addebito.

6.- I motivi da 2 a 5, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (proporzionalità della sanzione: Cass. n. 8293 del 25/05/2012, Cass. n. 144 del 08/01/2008 Cass. n. 21965 del 19/10/2007, Cass. n. 24349 del 15/11/2006, e gravità dell’inadempimento: Cass. n. 1788 del 26/01/2011, Cass. n. 7948 del 07/04/2011) si sostanzia In un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito (cfr. Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), con particolare riferimento ai fatti di cui alla contestazione del 31.10.12, consistenti, tra l’altro, nell’aver prelevato e portato fuori dell’ufficio, senza autorizzazione, taluni faldoni contenti documenti aziendali.

7.- Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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