Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18313 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 08/07/2019), n.18313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23851-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

PASSAGLIA N. 11, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA LETIZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI DELUCCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.4.2017, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.G. volta a conseguire l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e succ. mod.;

che avverso tale pronuncia M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che il Ministero della Salute ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115-116 c.p.c. e dell’art. 41 c.p., per avere la Corte di merito ritenuto che il nesso causale fra la terapia trasfusionale da lei subita e il contagio da epatite virale di tipo “C” dovesse essere accertato secondo la regola dell’alta probabilità, invece che giusta il principio del “più probabile che non”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115-116 c.p.c. e dell’art. 41 c.p. per avere la Corte territoriale deciso la causa contrapponendo all’unico fattore di rischio documentato e provato in atti la mera astratta possibilità che eventi diversi dalla trasfusione potessero aver determinato l’insorgere della malattia da cui è affetta;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono manifestamente fondati quanto alla doglianza di violazione dell’art. 41 c.p., essendo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la terapia trasfusionale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al criterio del “più probabile che non”, da ancorarsi non già esclusivamente alla determinazione quantitativa della frequenza statistica della classe di eventi, secondo i dettami della cd. probabilità quantitativa o pascaliana, ma all’ambito degli elementi di conferma e/o disconferma disponibili nel caso concreto, giusta le prescrizioni della cd. probabilità logica o baconiana (cfr. da ult. Cass. nn. 25119 del 2017, 23197 del 2018);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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