Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18313 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
STCV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79 H, presso lo
studio dell’avvocato LOBIANCO MICHELE, rappresentata e difesa dagli
avvocati DI MARCO LORETA, MELLONE ERNESTO, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA FERRARA DI OTTAVIO & GAETANO FERRARA SNC, in persona del
suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA SALLUSTIO 24, presso lo studio dell’avvocato PANETTA MARIA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ALESSANDRO
UMBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2456/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
6/07/07, depositata il 09/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli il 9 luglio 2007 accoglieva il gravame proposto dalla snc Impresa Ferrara avverso la odierna ricorrente STCV srl e riformava la sentenza resa tra le parti il 5 febbraio 2004 dal tribunale di Napoli. Per l’effetto rigettava “la domanda di pagamento avanzata dalla srl STCV”, relativa al compenso per i servizi tecnici necessari alla definizione di un progetto di costruzione di opere stradali. STCV srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto spedito a mezzo posta il 31 luglio 2008 e ricevuto il 6 agosto successivo. L’Impresa Ferrara snc ha resistito con controricorso, tempestivamente notificato il 22 ottobre 2008. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. L’avviso di udienza e la relazione redatta ex art 380 bis c.p.c. sono stati comunicati alle parti. Essa era sostanzialmente del seguente tenore:
Il ricorso appare improcedibile ex art. 369 c.p.c.. Ai sensi del comma 1 di detta norma, “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilita’, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto” . Nel caso in esame, dopo la notificazione, pervenuta il 6 agosto 2008 al difensore domiciliatario della societa’ appellante, il deposito doveva aver luogo entro il cinque ottobre 2008, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. E’ stato invece effettuato, come risulta dalla nota di deposito e dalla nota di iscrizione della causa a ruolo, il quindici ottobre successivo”.
Il Collegio, verificati gli atti sopraindicati, che recano marche da bollo e per contributo unificato con data dell’8 ottobre 2008, (ulteriore conferma del fatto che il deposito e’ stato tardivo), condivide la relazione depositata dal relatore.
Discende da quanto esposto la declaratoria di improcedibilita’ del ricorso e la condanna alla, refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a favore di controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010