Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18312 del 25/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25602-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOIARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Foggia con sentenza del 2009 accoglieva il ricorso proposto da Z.S. (insieme ad altri litisconsorti) e ne dichiarava il diritto all’iscrizione negli elenchi annuali degli operai agricoli. Al fine di ottenere l’esecuzione di tale sentenza lo Z. intraprendeva la procedura esecutiva notificando all’Inps il 21/11/2012 atto di precetto seguito poi da ricorso per la fissazione delle modalità dell’esecuzione forzata. L’Inps si costituiva nel giudizio e dimostrava di avere provveduto ad iscrivere il ricorrente negli elenchi anagrafici per le giornate indicate nella sentenza. Il giudice investito del procedimento di esecuzione dichiarava quindi cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio. Nei confronti di tale ordinanza lo Z. proponeva ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2 innanzi al Tribunale di Foggia. Con la sentenza oggetto del gravame in rassegna, il Tribunale revocava l’ordinanza impugnata e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale argomentando che l’Inps soltanto nel corso del giudizio esecutivo aveva proceduto ad adempiere alla sentenza irrevocabile azionata dalla controparte – condannava l’Inps al pagamento delle spese e competenze relative al giudizio esecutivo.

2. L’Inps con il gravame in oggetto censura l’impugnata sentenza che lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di esecuzione. Deduce come primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che il giudice del Tribunale di Foggia non abbia considerato che la sentenza passata in giudicato del 2009 era una sentenza di mero accertamento del rapporto di lavoro agricolo, sicchè l’esecuzione intrapresa in forza dell’art. 612 c.p.c. doveva ritenersi illegittima.

3. Come secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione argomentava puntualmente in ordine alla ragione della disposta compensazione delle spese processuali.

4. Z.S. ha resistito con controricorso. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il Tribunale, ai fini della richiesta verifica dell’ordinanza emessa all’esito del procedimento ex art. 612 c.p.c. sul capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, ha correttamente proceduto all’accertamento della soccombenza virtuale, che costituisce il naturale corollario della pronuncia di cessazione della materia del contendere, quando non siano le stesse parti a chiederne congiuntamene la compensazione (Cass. 11/02/2015 n. 2719, 07/05/2009 n. 10553).

1.2. A tal fine, ha rivalutato gli atti processuali, desumendone che il ricorrente aveva introdotto una domanda di condanna al ripristino della posizione assicurativa e che l’Inps non aveva alcuna discrezionalità nel procedere all’iscrizione, essendone i presupposti individuati nell’an e nel quantum nella sentenza del Tribunale di Foggia, del tutto idonea a costituire titolo per procedere ad esecuzione forzata.

1.3. Il primo motivo proposto dall’Inps è quindi infondato laddove addebita al Tribunale l’omessa pronuncia sulla portata del titolo, considerato che tale valutazione è stata compiuta dal giudice di merito. Parimenti infondata è la critica al procedimento logico seguito a tale fine, addebitando di avere considerato anche il contenuto della domanda per valutare la portata del decisum del Tribunale di Foggia del 2009, mentre tale statuizione è conforme a diritto, considerato che, come affermato da ultimo da Cass. ord. 21/12/2016 n. 26567 e Cass. 01/10/2015 n. 19641, sulla scorta di Cass. S.U. 02/07/2012 n. 11066, il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, nè si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita 1′ interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.

2. Il secondo dei citati arresti ha aggiunto che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d’integrazione extratestuale dell’accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito. Da ciò consegue che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, considerato che la motivazione del giudice di merito, nel rivalutare la soccombenza virtuale dell’Inps al fine di statuire sulle spese di lite del procedimento ex art. 612 c.p.c., come richiestogli, è stata adeguata ed ha tenuto conto di tutti gli elementi di cui la difesa dell’istituto richiede oggi il riesame, sicchè inammissibilmente l’istituto chiede oggi una diversa valutazione delle medesime circostanze (v., sui limiti al controllo della motivazione, Cass. S.U 07/04/2014, n. 8053 e 8054).

3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della limitata complessità e della serialità della controversia, del suo valore, limitato alle spese processuali, e con esclusione dal computo della fase decisionale, sono liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, in virtù della dichiarata anticipazione.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. avv. Giuseppe Cipriani.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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