Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18312 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23510-2008 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato MOLINARO LUCIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASARA STEFANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., M.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 585/2007 del TRIBUNALE DI CAGLIARI, SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI del 27/09/07, depositata il 09/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.A. ha intrapreso nel 1995 azione possessoria davanti al Pretore di Olbia, chiedendo la reintegrazione nel possesso di una servitù di passo su una stradina sita nell’isola di (OMISSIS). Costituitisi i convenuti M.V. e L., la domanda è stata respinta dal tribunale di Olbia il 21 gennaio 2003. Il 9.10.2007 la Corte d’appello di Sassari ha confermato detta sentenza. Il B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 ottobre 2008, affidandosi a due motivi. I M. sono rimasti intimati. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. e l’avviso di udienza sono stati comunicati a parte ricorrente, mediante notifica presso la cancelleria effettuata il 24 marzo 2010. La precedente notifica indirizzata al domiciliatario dell’avv. Asara, in via S. Tommaso D’Aquino 80, non era andata a buon fine a causa del trasferimento altrove dell’avv. Molinaro. Detto mutamento di domicilio non risulta comunicato alla cancelleria in relazione alla causa de qua.

Nel procedimento di legittimità, per il caso in cui risulta il trasferimento del domiciliatario (senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio) la notificazione deve effettuarsi in cancelleria, atteso che l’elezione di domicilio è priva di efficacia per cui, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto del secondo comma dell’art. 366 cod. proc. civ. dettato per l’omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 2, (Cass. 17086/08; SU 92/99;

4813/98).

La relazione era del seguente tenore:

“Il ricorso appare inammissibile. In primo luogo va rilevata la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta effettuata agli appellati, rimasti intimati. L’omissione può cagionare (SU 627/’08) l’inammissibilità del ricorso.

In secondo luogo i motivi, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sono privi della indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.”.

Il Collegio, nel confermare la sussistenza dei due profili di inammissibilità individuati dalla relazione, osserva che parte ricorrente, secondo quanto verificato nel fascicolo in data odierna e attestato dalla Cancelleria, non ha versato in atti gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso agli intimati, notifica eseguita a mezzo posta. Vale in proposito riportare la massima di SU 627/08: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività.’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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