Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18311 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21393-2115 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALI

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

L.L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELA

GIANTURCO, 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5540/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, riconosceva in favore di L.L. l’indennità di accompagnamento far data dal 1/10/1995.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione decennale dei ratei sollevata dall’istituto in sede di memoria difensiva di primo grado e riproposta in appello. Ribadisce che la domanda amministrativa era stata presentata in data 5/9/1995 ed era stata rigettata con provvedimento del 8/11/95, mentre il ricorrente era ricorso in giudizio solo in data 29 febbraio 2008.

3. L.L. ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il motivo di ricorso, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, è stato ritualmente proposto dall’Inps.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire alla Corte di verificarne sulla base degli atti la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività (vedi Cass. 5/12/2014 n. 25761, Cass. 4/07/2014 n. 15367, Cass. n. 5070 del 2009, n. 20518 del 2008).

1.1. Nel caso, l’Inps nel proprio ricorso riferisce puntualmente i fatti di causa, trascrivendo anche a pg. 5 il contenuto della memoria di costituzione di primo grado laddove formulava l’eccezione di prescrizione ed a pg. 7 il contenuto della memoria di costituzione in appello che la richiamava. Il richiamo puntuale a tali atti, ed il richiamo alla loro produzione nel fascicolo della parte ed in quello d’ufficio, consente inoltre di verificare la tempestività della proposizione della richiamata eccezione.

2. Il Collegio ritiene che il motivo sia altresì fondato.

2.1. La domanda giudiziale del L. aveva ad oggetto l’indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 1.10.1995 e la pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12 a far data dalla domanda del 20.9.2006. Il Tribunale, recependo le conclusioni della disposta c.t.u., accoglieva la domanda con decorrenza dal 2.10.2006; non veniva quindi in rilievo l’eccezione di prescrizione, considerato che il ricorso giudiziario era del 2008 e nessuna prescrizione era maturata dal 2006, nè essa veniva esaminata, esplicitamente o implicitamente, dal primo giudice.

In grado d’appello, il L. contestava la sentenza di primo grado laddove non aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento dal 1995. In tal senso, il gravame rimetteva in discussione i ratei per il periodo che avrebbe potuto essere coperto dalla prescrizione decennale, oggetto dell’eccezione del resistente.

2.2. Occorre premettere che opera anche nel rito del lavoro il principio, stabilito dall’art. 346 c.p.c., per il quale le domande ed eccezioni non accolte e rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello (v. Cass 12644 del 2004, 15764 del 2002, 12692 del 2001).

Per ottenere che il giudice di secondo grado esaminasse l’eccezione di prescrizione, l’Inps doveva quindi riproporla ex art. 346 c.p.c., così come ha fatto. Non viene qui in esame infatti il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017 hanno affermato che il convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, per ottenere che il giudice d’appello esamini una propria eccezione di merito deve formulare appello incidentale ex art. 342 c.p.c., in quanto il principio è stato espressamente riferito all’ipotesi in cui tale eccezione sia stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, in quanto solo in tal caso può dirsi che vi sia stato un pronunciamento giudiziale in cui la parte appellata era soccombente: ipotesi che, come anticipato, non ricorre nel caso in esame.

2.3. Il Collegio ritiene poi che l’inciso formulato nella memoria di costituzione in appello dall’Inps (“L’impugnata sentenza è corretta e giusta e, pertanto, richiamato con pieno effetto devolutivo tutte le difese ed eccezioni articolate nel corso del giudizio di primo grado, se ne chiede la conferma”) fosse idoneo a devolvere alla Corte d’appello anche l’esame dell’eccezione di prescrizione.

E difatti, se è vero che questa Corte ha ritenuto che per manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata, non sia sufficiente il mero richiamo generico nella memoria di costituzione alle conclusioni assunte in primo grado, così come insufficiente è stata ritenuta una mera formula di stile (Cass. 25/11/2010 n. 23925, Cass. 11/01/2017, n. 413), è altresì vero che non sono necessarie formule specifiche, essendo sufficiente che si ricavi in modo inequivoco la volontà del convenuto di sollecitare il giudice di secondo grado a decidere anche in merito a dette eccezioni, che pertanto non possano ritenersi rinunciate (in tal senso, questa Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo specifico di una difesa già svolta in primo grado, implicante l’eccezione in questione, Cass. 11/04/1998 n. 3755, Cass. 19/06/1998 n. 6129). E’ proprio l’inesistenza di una contrapposizione alla sentenza di primo grado, del resto, che differenzia gli oneri di specificità posti a carico del ricorrente in appello (artt. 342 e 434 c.p.c.) dai meno gravosi oneri di mera riproposizione delle eccezioni non accolte posti a carico dell’appellato dall’art. 346 c.p.c.

2.4. Nel caso in esame, la riproposizione delle eccezioni come formulata dall’Inps nella memoria di costituzione assolveva quindi alla finalità posta dall’art. 346 c.p.c., considerato anche che i presupposti per l’individuazione dei termini di operatività dell’eccezione di prescrizione decennale dei ratei risultavano dalla situazione fattuale già all’esame del giudice di secondo grado in virtù dell’esposizione contenuta nel ricorso in appello, il che esonerava l’appellato da una più puntuale esplicitazione.

3. Per tali motivi ritiene il Collegio che il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, vada accolto con ordinanza in camera di consiglio, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto della sollevata eccezione di prescrizione.

4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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