Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18311 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio

Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Barbantini Goffredo

Maria, dal quale e’ rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato

Tiziana Mevio, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE “BASSA VALTELLINA”, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Morbegno depositata in

data 2 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.A. ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Giudice di pace di Morbegno, depositata il 2 ottobre 2008, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile il ricorso che egli aveva proposto in opposizione avverso due verbali di contestazione emessi il 6 marzo 2008;

che il Giudice di pace ha rilevato che il ricorso e’ stato presentato oltre il termine di sessanta giorni;

che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

che, invero, osserva il ricorrente, il motivo di opposizione si fondava sulla circostanza che i verbali di contestazione non gli erano mai stati notificati e che egli aveva proposto opposizione subito dopo che gli era stato notificato l’avviso di inizio del procedimento per la revisione della patente proprio in conseguenza delle violazioni che gli sarebbero state contestate il 6 marzo 2008;

che la mancata notificazione dei verbali di contestazione escludeva quindi di per se’ la possibilita’ di una tempestiva proposizione dell’opposizione nel termine di sessanta giorni;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attivita’ difensiva;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, non avendo il ricorrente osservato quanto stabilito dall’art. 366 bis c.p.c., comma 2, in tema di formulazione del motivo di ricorso nel caso in cui venga dedotto un vizio di omessa motivazione.

Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusivita’ (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioe’ la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

(Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008)”;

che il ricorrente non ha svolto rilievi critici alla relazione;

che il collegio, pur condividendo e recependo la ragione prospettata dal consigliere relatore, rileva altra e pregiudiziale ragione d’inammissibilita’;

che deve innanzitutto rilevarsi che, avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione dichiara la inammissibilita’ della stessa per tardivita’, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 e’ esperibile il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008);

che non puo’, in proposito, essere condiviso il diverso orientamento di recente espresso sul punto dalla Sezione Lavoro di questa Corte, la quale, con sentenza n. 4355 del 2010, ha ritenuto che anche dette ordinanze siano appellabili e non ricorribili in cassazione sulla base del rilievo che, pur se, in base al tenore letterale del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 non risulta inciso la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato D.Lgs., il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione della normativa in questione, quale questione, quale evidenziato nella relazione ministeriale allo schema del decreto – delegato;

che, invero, prevedendo il citato art. 23, comma 1, espressamente la non impugnabilita’ dell’ordinanza che dichiara la inammissibilita’ dell’opposizione tardiva, non vi e’ luogo ad applicare ulteriori criteri interpretativi, desumibili dalla presunta volonta’ del legislatore di rendere appellabili tutti i provvedimenti adottati nel procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che, peraltro, il ricorso appare inammissibile perche’ proposto nei confronti del Servizio Associato Polizia Municipale Bassa Valtellina e cioe’ nei confronti di un organismo privo della legittimazione a contraddire nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa;

che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della difesa, e, in alternativa, il Ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo Ministero dell’interno, ecc. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimita’, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (e pluribus, Cass., n. 17189 del 2007; Cass., n. 22358 del 2008);

che, anche nel caso in cui oggetto di opposizione sia un’ordinanza ingiunzione emessa dal comandante della polizia municipale, la legittimazione passiva al relativo giudizio spetta al Comune, quale autorita’ amministrativa di vertice da cui dipende l’organo accertatore della violazione, nella persona del sindaco, quale organo cui spetta la rappresentanza dell’ente (Cass., n. 3300 del 2006);

che, peraltro, nel caso di specie la proposizione del ricorso nei confronti del citato Servizio Associato non consente neanche di individuare quale fosse il Comune passivamente legittimato a contraddire alla proposta opposizione e quindi di apprezzare se la notificazione eseguita presso la Polizia municipale del Comune di Morbegno sia suscettibile di rinnovazione perche’ effettuata in un luogo e ad un destinatario dotato di un qualche collegamento con l’effettivo destinatario della notificazione medesima;

che, per altro verso – atteso il rapporto tra l’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), disposizione di carattere generale, e le disposizioni di carattere speciale in ordine alle convenzioni previste nell’art. 15 della L. 8 agosto 1990, n. 241, e nel capo quinto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. da 30 a 35, anche alla luce della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1, comma 2, e art. 4, comma 1, dai quali ultimi e’ espressamente prevista la gestione in forma associativa tra Comuni del servizio di polizia municipale – neppure risulta se vi sia un’associazione o un consorzio costituiti in conformita’ alla richiamata normativa ed a quale organo l’atto costitutivo abbia conferito detta legittimazione;

che – per sola completezza – puo’ anche rilevarsi come nessuna censura basata sull’omessa notificazione possa utilmente sollevare il soggetto che, in sede di contestazione immediata, abbia rifiutato di ricevere il verbale (Cass., n. 19025 del 2005; Cass., n. 16420 del 2002) , cosi’ come il rifiuto di ricevere una notificazione equivale alla consegna dell’atto notificando (Cass., S.U., n. 9325 del 2002);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per erronea individuazione del soggetto legittimato a contraddire;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, non avendo l’intimato Servizio svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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