Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18310 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18310 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 23090-2008 proposto da:
PERISSINOTTO

TOMASI

PAOLO

prsp1a66e241378g,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE
5697,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTI IVAN, giusta procura speciale in
2014

calce al ricorso;
– ricorrente –

3.020
contro

DEIANA GIAN MARIO, CATTOLICA ASSICURAZIONE SCARL , LA
FONDIARIA SAI SPA ;

1

Data pubblicazione: 27/08/2014

- intimati –

Nonché da:
DEIANA GIAN MARIO DNEGMR6OPO5B063M, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

speciale in calce al controricorso e al ricorso
incidentale;
– ricorrente

incidentale –

contro

PERISSINOTTO

TOMASI

PAOLO

prsp1a66e241378g,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE
5697, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTI IVAN, giusta procura speciale in
calce al ricorso principale;
controricorrente all’incidentale nonchè contro
CATTOLICA ASSICURAZIONE

SCARL , LA FONDIARIA SAI

SPA ;
– intimati avverso la sentenza n. 158/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 20/06/2007, R.G.N. 231/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

2

SANTULLI TERESA e MAFFEI ROSA, giusta procura

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale e del

ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/6/2007 la Corte d’Appello di Trento,
in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Gian
Mario Deiana e in conseguente parziale riforma della pronunzia
Trib. Trento 9/9/2005, ha condannato il sig. Paolo

al pagamento, in solido, di ( minor ) somma ( rispetto a quella
liquidata dal giudice di prime cure ) in favore del primo a
titolo di risarcimento del danno dal medesimo subito in
conseguenza di sinistro stradale, ascritto alla concorrente
responsabilità di entrambi nella misura

del 50%, avvenuto il

19/9/1998, allorquando la moto Honda 600 c.c. condotta dal
primo e l’Aspes Yuma 125 c.c. condotta dal secondo si
scontravano frontalmente sulla SP 11 nel tratto Levico Vetriolo, ove il giorno successivo si sarebbe svolta una gara
motociclistica.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Perissinotto Tomasi propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il Deiana, che spiega altresì
ricorso incidentale sulla base di 4 motivi, cui resiste con
controricorso il Perissinotto Tornasi.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» su

4

Perissinotto Tomasi e la Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l.

punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,
1 ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
al

riguardo

il

seguente

quesito:

<>.
Con il 3 ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione dell’art. 163 c.p.c., in relazione all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il l ° motivo il ricorrente in via incidentale denunzia
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione>> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,

Formula al riguardo il seguente momento di sintesi:
«qualora dalle risultanze istruttorie testimoniali e
documentali risulti la responsabilità di un solo conducente,
esiste la possibilità per il Giudice di merito di trascurare in
toto dette risultanze, ritenendole prive di ogni significativo
valore ai fini della decisione 7».
Con il 2 ° e 3 0 motivo il ricorrente in via incidentale
denunzia <> su punti decisivi della controversia, in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente “quesito di diritto”:
<>, alla <>, all’<>, all’<>, alle «prove
orali>>, all’espletata CTU, ai <>,

dalla sentenza di 1 grado, all’atto di appello del

Deiana, al proprio «atto di comparsa di costituzione e
risposta ed appello incidentale>>, agli appelli incidentali

8

Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di

delle

compagnie

assicuratrici

Società

Cattolica

di

Assicurazione e Fondiaria Sai, alle «dichiarazioni spontanee
rese dai due centauri protagonisti dell’incidente innanzi agli
ufficiali di P.G. il 23 settembre 2008», ai <> in calce ai motivi in questione,
difettando essi dei requisiti all’uopo richiesti e più sopra
richiamati.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e a

fortiori

debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del
motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.

11

altresì violativa dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c.

Attesa

la

reciproca

soccombenza,

va

disposta

la

compensazione tra i ricorrenti delle spese del giudizio di
cassazione.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine spese
del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i riuniti ricorsi. Compensa tra
i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 23/4/2014

avendo i medesimi svolto attività difensiva.

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