Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18310 del 27/08/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18310 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 23090-2008 proposto da:
PERISSINOTTO
TOMASI
PAOLO
prsp1a66e241378g,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE
5697,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTI IVAN, giusta procura speciale in
2014
calce al ricorso;
– ricorrente –
3.020
contro
DEIANA GIAN MARIO, CATTOLICA ASSICURAZIONE SCARL , LA
FONDIARIA SAI SPA ;
1
Data pubblicazione: 27/08/2014
- intimati –
Nonché da:
DEIANA GIAN MARIO DNEGMR6OPO5B063M, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
speciale in calce al controricorso e al ricorso
incidentale;
– ricorrente
incidentale –
contro
PERISSINOTTO
TOMASI
PAOLO
prsp1a66e241378g,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE
5697, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTI IVAN, giusta procura speciale in
calce al ricorso principale;
controricorrente all’incidentale nonchè contro
CATTOLICA ASSICURAZIONE
SCARL , LA FONDIARIA SAI
SPA ;
– intimati avverso la sentenza n. 158/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 20/06/2007, R.G.N. 231/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
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SANTULLI TERESA e MAFFEI ROSA, giusta procura
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale e del
ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/6/2007 la Corte d’Appello di Trento,
in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Gian
Mario Deiana e in conseguente parziale riforma della pronunzia
Trib. Trento 9/9/2005, ha condannato il sig. Paolo
al pagamento, in solido, di ( minor ) somma ( rispetto a quella
liquidata dal giudice di prime cure ) in favore del primo a
titolo di risarcimento del danno dal medesimo subito in
conseguenza di sinistro stradale, ascritto alla concorrente
responsabilità di entrambi nella misura
del 50%, avvenuto il
19/9/1998, allorquando la moto Honda 600 c.c. condotta dal
primo e l’Aspes Yuma 125 c.c. condotta dal secondo si
scontravano frontalmente sulla SP 11 nel tratto Levico Vetriolo, ove il giorno successivo si sarebbe svolta una gara
motociclistica.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Perissinotto Tomasi propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il Deiana, che spiega altresì
ricorso incidentale sulla base di 4 motivi, cui resiste con
controricorso il Perissinotto Tornasi.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» su
4
Perissinotto Tomasi e la Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l.
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,
1 ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
al
riguardo
il
seguente
quesito:
<
Con il 3 ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione dell’art. 163 c.p.c., in relazione all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <
Con il l ° motivo il ricorrente in via incidentale denunzia
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione>> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,
Formula al riguardo il seguente momento di sintesi:
«qualora dalle risultanze istruttorie testimoniali e
documentali risulti la responsabilità di un solo conducente,
esiste la possibilità per il Giudice di merito di trascurare in
toto dette risultanze, ritenendole prive di ogni significativo
valore ai fini della decisione 7».
Con il 2 ° e 3 0 motivo il ricorrente in via incidentale
denunzia <
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente “quesito di diritto”:
<
orali>>, all’espletata CTU, ai <
dalla sentenza di 1 grado, all’atto di appello del
Deiana, al proprio «atto di comparsa di costituzione e
risposta ed appello incidentale>>, agli appelli incidentali
8
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di
delle
compagnie
assicuratrici
Società
Cattolica
di
Assicurazione e Fondiaria Sai, alle «dichiarazioni spontanee
rese dai due centauri protagonisti dell’incidente innanzi agli
ufficiali di P.G. il 23 settembre 2008», ai <
difettando essi dei requisiti all’uopo richiesti e più sopra
richiamati.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e a
fortiori
debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del
motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
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altresì violativa dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c.
Attesa
la
reciproca
soccombenza,
va
disposta
la
compensazione tra i ricorrenti delle spese del giudizio di
cassazione.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine spese
del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i riuniti ricorsi. Compensa tra
i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 23/4/2014
avendo i medesimi svolto attività difensiva.