Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18310 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sud ricorso 6569-2015 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE OCEANO

ATLANTICO 37-H, presso lo studio dell’avvocato TITO FESTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DI MEZZA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIREZIONE PROVINCIALE DEI

SERVIZI VARI DEL MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1463/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli confermò la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la domanda proposta da R.E. per il riconoscimento della pensione di inabilità. La Corte d’appello riferiva che il consulente tecnico di primo grado aveva accertato la sussistenza dei requisiti per il conseguimento della prestazione solo dal maggio 2008, quando la ricorrente aveva già compiuto 65 anni. Aggiungeva che il consulente tecnico nominato in secondo grado aveva invece ritenuto l’invalidità del 100% raggiunta già nel mese di aprile del 2006, ma che tale affermazione non era correlata ad alcuna decisiva documentazione e/o certificazione che consentisse di discostarsi dalle precedenti valutazioni della commissione medica e del c.t.u. nominato in primo grado, le cui conclusioni erano state invece dettagliatamente motivate ed erano coerenti con la matrice delle malattie, riconosciuta dallo stesso ausiliare officiato in appello, improntate ad un progressivo deterioramento.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso R.E., che denuncia come primo motivo omesso e/o erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio, come secondo motivo la violazione o falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 2. Lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato le proprie argomentazioni difensive e soprattutto la documentazione medica prodotta, che dimostrava la decorrenza del beneficio conseguente al riconoscimento dello stato di invalidità del 100% sin dall’epoca anteriore al compimento del 65^ anno di età, e quindi non abbia riconosciuto la prestazione della quale sussistevano tutti i requisiti.

3. L’Inps ha resistito con controricorso; il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Direzione provinciale dei servizi vari del Ministero sono rimasti intimati. R.E. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello si è adeguata al principio secondo il quale qualora il giudice d’appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado e accolga quelle del consulente tecnico d’ufficio designato in primo grado, deve enunciare le ragioni della scelta, contestando le contrastanti argomentazioni della seconda consulenza (Cass. 07/10/2015 n. 20125). Ed infatti, è giunta alle proprie conclusioni in merito al fatto oggetto del ricorso, ovvero la data di decorrenza dell’invalidità totale, sulla base di una meditata valutazione comparativa delle consulenze espletate in secondo e primo grado e dell’esame della commissione medica, giungendo a ritenere preferibili e più argomentate le seconde rispetto alla prima, anche in considerazione della natura fortemente ingravescente delle malattie da cui la ricorrente è affetta, che ne giustificano un progressivo aggravamento sino allo stato attuale.

1.1. Il primo motivo di ricorso si condensa quindi nell’espressione di un mero dissenso diagnostico volto a contestare nel merito la decisione impugnata, chiedendosi un nuovo esame della documentazione che è stata già valutata nelle consulenze tecniche poste a confronto dalla Corte di merito. Si tratta pertanto di doglianze da ritenersi inammissibili siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).

2. Va, poi, rilevato, quanto al secondo motivo, che attraverso la denunzia del vizio di violazione di legge, la ricorrente tenta di far discendere le patrocinate conseguenze giuridiche da presupposti di fatto (l’insorgenza dello stato invalidante sin da epoca anteriore al maggio 2008) che sono stati sconfessati dalla Corte di merito.

3. Il Collegio ritiene quindi che il ricorso, manifestamente infondato, debba essere rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

4. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c.. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione è infatti sottoscritta da solo difensore, ed è pertanto inidonea ai fini dell’esenzione, essendo richiesta la sottoscrizione della parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (cfr. in tal senso ex aliis Cass. 06/05/2014 n. 9733, Cass. 10/6/2013, n. 14546; id. 20/3/2012, n. 4423).

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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