Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18310 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., rappresentato e difeso da se’ medesimo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Antonelli n. 50,

presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

PORTO LACONIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1300/07,

depositata in data 10 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.F. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1300 del 2007, depositata il 10 ottobre 2007, con la quale la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda con la quale egli ed altre tre persone avevano chiesto, nei confronti della Porto Laconia s.p.a., in liquidazione, di pronunciare sentenza ex art. 2932 cod. civ., e per l’effetto sentire dichiarare trasferite le quote di proprieta’ indivisa del complesso alberghiero (OMISSIS), con la formula della multiproprieta’ alberghiera attributiva del godimento per i periodi prescelti delle specifiche suite indicate;

che la Corte d’appello ha ritenuto, conformemente a quanto gia’ affermato dal Tribunale di Verona, che la documentazione prodotta dagli appellanti comprovasse la formulazione, da parte loro, di una proposta irrevocabile di acquisto, in relazione alla quale non poteva ritenersi intervenuta l’accettazione da parte della societa’ convenuta;

che il ricorrente propone due motivi di censura;

che, con il primo motivo, rubricato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’asserita unilateralita’ del modulo sottoscritto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato che i moduli sottoscritti avessero natura unilaterale, costituendo tale affermazione frutto della mancata considerazione del contenuto dei documenti stessi, che erano moduli chiaramente predisposti dalla societa’ Porto Laconia, come era agevole desumere dalla circostanza che il proponente, con la sottoscrizione di quei moduli, si impegnava, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., ad accettare alcune clausole specifiche;

che, del resto, la stessa Corte d’appello avrebbe contraddetto tale ricostruzione, laddove ha riconosciuto che i versamenti effettuati da esso ricorrente avevano valore di caparra confirmatoria; istituto, questo, che integra esso stesso un contratto e che comunque si correla ad un contratto di compravendita;

che, con il secondo motivo, rubricato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla mancanza di accettazione, il ricorrente deduce che, pur volendo aderire alla tesi della unilateralita’ del modulo da lui sottoscritto, la decisione della Corte d’appello sarebbe comunque immotivata, quanto meno con riferimento all’esatta portata dei documenti di provenienza Porto Laconia, nei quali si confermava la prenotazione di cui ai moduli sottoscritti;

che, inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sostenibile che il versamento dell’intero prezzo pattuito non esorbitasse dall’ambito della semplice proposta unilaterale, in quanto, posto che nel modulo sottoscritto si stabiliva che le somme versate corrispondevano al prezzo dell’intera quota, non poteva non ritenersi che il riferimento al prezzo postulasse la conclusione di un contratto di compravendita;

che, ulteriormente, la Corte territoriale avrebbe fatto confusione tra gli elementi del contratto e le prestazioni dovute e non avrebbe idoneamente spiegato come potesse ricondursi all’adempimento di due proposte irrevocabili, sottoscritte l’una l’ (OMISSIS), la circostanza che il pagamento era stato ultimato, rispettivamente, il (OMISSIS), senza che fosse intervenuta l’accettazione da parte della venditrice;

che la societa’ intimata non ha svolto difese; che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile.

Difetta, invero, in relazione ad entrambi i motivi di ricorso, la individuazione del fatto controverso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., comma 2, il quale, nel caso in cui vengano proposti motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

In proposito, trova applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusivita’ (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioe’ la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).

Nella specie, difetta lo specifico momento di sintesi richiesto dalla disposizione richiamata”;

che il ricorrente ha depositato memoria, con la quale contesta la proposta di decisione;

che, ad avviso del Collegio, le critiche mosse dal ricorrente non possono essere condivise, dovendosi evidenziare non solo che entrambi i motivi di ricorso non rispondono alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella relazione, ma anche che, in realta’, attraverso la censura della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente mira ad ottenere un diverso apprezzamento in fatto delle risultanze documentali, gia’ valutate dalla Corte d’appello nel senso della non configurabilita’, nella specie, di un contratto preliminare, suscettibile di esecuzione ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.;

che, inoltre, deve rilevarsi che molti dei rilievi svolti dal ricorrente – e segnatamente quelli relativi alla efficacia dell’accettazione contenuta nella proposta irrevocabile sottoscritta dagli acquirenti e alle conseguenze della qualificazione della somma versata come caparra confirmatoria – prospettano questioni di diritto che avrebbero dovuto essere denunciate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con formulazione, ex art. 366-bis cod. proc. civ., di appositi e specifici quesiti corrispondenti alle plurime questioni prospettate;

che, infatti, ove vengano proposti motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di piu’ motivi, affinche’ non risulti elusa la ratio dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realta’ avanzati (Cass., S.U., n. 5624 del 2009 e n. 2863 del 2009 in motivazione);

che tale considerazione vale, in particolare, tanto per le questioni poste in ordine al significato da attribuire agli atti presi in considerazione, che dovevano formare oggetto di argomentazioni e consequenziali quesiti da prospettare in riferimento ad eventuali violazioni dei canoni legali dell’ermeneutica contrattuale, quanto per le questioni poste in ordine alla contestata affermazione dell’inidoneita’ dei documenti stessi a provare l’accettazione, questione non di motivazione ma di diritto, da argomentare con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e da concludere con corrispondenti quesiti;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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