Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1831 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1831 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 20514-2015 proposto da:
COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, in persona del legale
rappresentante Dott. FRANCESCO DI GIOVANNI,
Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata
in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO TERZI,
FRANCESCA TERZI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA quale incorporante

Data pubblicazione: 25/01/2018

MILANO ASSICURAZIONI SPA , in persona del Dott. ENZO
FRILLI, in qualità di procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
GUERRERI, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

332/2015 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

01/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CARMELO FARACI per delega;

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– controrícorrente

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 16 marzo 2005 la compagnia
assicuratrice SASA – Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. conveniva
in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti la EAS European Avia
Services S.p.A. affermando di avere corrisposto all’assicurata Air

proprietà di quest’ultima in occasione del sinistro del 12 settembre
2002; in particolare, allegava che, in fase di rullaggio all’aeroporto di
Roma Fiumicino, si era verificato un impatto tra l’elica dell’aereo e un
“tacco” di parcheggio collocato in una posizione impropria sul
piazzale; l’assicuratore promuoveva azione in surrogazione ex art.
1916 cod. civ. nei confronti di EAS, fornitore dei servizi di rampa alla
Air Columbia e responsabile dell’omessa segnalazione del pericolo.
Costituendosi in giudizio la EAS European Avia Services, oltre a
contestare la propria responsabilità, deduceva che, con atto di
citazione del 2 febbraio 2004, la Air Columbia S.r.l. aveva adito il
Tribunale di Civitavecchia per l’accertamento della responsabilità della
Aeroporti di Roma S.p.A. e della stessa EAS in ordine al sinistro del
12 settembre 2002 e per ottenere il risarcimento dei danni subiti; la
convenuta chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio ex art. 295
cod. proc. civ.
Con sentenza n. 358 del 7 maggio 2009 il Tribunale di Chieti
accoglieva la domanda attorea, rilevando che non vi era i presupposti
per la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e
condannava la EAS European Avia Services a pagare alla SASA Assicurazioni e Riassicurazioni la somma di Euro 357.377,28, oltre a
interessi legali e spese.
La EAS European Avia Services impugnava la decisione con
appello, che era rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila con
sentenza n. 332 del 4 marzo 2015.

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Columbia S.r.l. l’indennizzo per i danni derivati all’aeromobile di

Avverso tale pronuncia la Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
(società che ha incorporato la EAS European Avia Services S.p.A.)
propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
Resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni S.p.A.
(incorporante la Milano Assicurazioni S.p.A., che a sua volta aveva

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il ricorso si articola in sei motivi.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., «errato esercizio della disponibilità e del prudente
apprezzamento delle prove (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.) sul fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la
esatta ubicazione del tacco di gomma»; sostiene la ricorrente che la
Corte di merito avrebbe «malamente esercitato il potere di
disponibilità delle prove … assumendo, a fondamento della decisione,
la ubicazione del tacco all’interno dell’area di partenza (piazzola E22),
quale fatto non specificamente contestato dall’EAS … [e] valutando la
testimonianza resa dal sig. Quattrone …» poiché «il corretto e
prudente apprezzamento del materiale probatorio, avrebbe portato
all’esito positivo dell’accertamento» in ordine alla mancanza di
ostacoli nella piazzola E22; inoltre, si deduce errore «nell’esercizio del
prudente apprezzamento delle prove … [per aver] ritenuto che dalla
CTU espletata fosse emerso che la responsabilità dell’incidente
doveva essere ascritta proprio al rampista Quattrone».
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4
cod. proc. civ., la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per essere
stato attribuito valore probatorio alla relazione del comandante
dell’aereo, la quale «non essendo stata confermata nel processo, non
costituisce “documento” in senso tecnico-giuridico, che abbia una sua
valenza probatoria, non potendosi attribuire natura di atto pubblico,

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incorporato la SASA – Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.).

né potendosi applicare per essa la normativa di cui all’art. 2702 c.c.
prevista per le scritture provenienti dalle parti».
Con il terzo motivo la Compagnia Aerea Italiana censura la
decisione impugnata, affermando la violazione e falsa applicazione

(ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 115 cod. proc. civ. «in tema

convincimento il rapporto del responsabile di Aeroporti di Roma,
richiamato nell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, prova non
offerta dalla parte.
Con il quarto motivo si deduce la nullità (ex art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.) della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito
respinto l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc.
civ. ritenendo configurabile, rispetto al giudizio intrapreso innanzi al
Tribunale di Civitavecchia, una mera pregiudizialità logica anziché un
rapporto di pregiudizialità giuridica.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa
pronuncia (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per essere stata
pretermessa dal giudice dell’appello l’istanza di sospensione del
processo avanzata ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
Con l’ultimo motivo, la Compagnia Aerea Italiana censura la
decisione impugnata, affermando la violazione e falsa applicazione

(ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 2909 cod. civ., per avere la
Corte territoriale statuito l’inidoneità a far stato in altro processo del
giudizio vertente sulla responsabilità nei confronti del danneggiato,
pur essendo l’azione dell’assicuratore surrogante una fattispecie di
successione a titolo particolare nel credito risarcitorio.
2. Il primo motivo è inammissibile.
In proposito si deve richiamare l’ormai consolidato orientamento
di questa Corte, secondo cui «La riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere
5

di disponibilità delle prove», per aver assunto a base del suo

interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione
solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della

impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione.» (ex multis,

Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830-01).
Al contrario, nella sentenza impugnata (nelle pagg. da 6 a 11), la
Corte di merito ha ampiamente illustrato le prove (orali e scritte) in
base alle quali è stata ricostruita la dinamica dell’incidente occorso
all’aeromobile della Air Columbia – le quali non si fondano soltanto
sulla non contestazione della EAS circa la posizione del tacco di
gomma nella piazzola E22 (affermazione che l’odierna ricorrente
contesta senza nemmeno riportare – in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso – le difese svolte in primo grado), ma
anche sulle altre risultanze istruttorie – e accertata la responsabilità
della fornitrice dei servizi di rampa, che era tenuta a controllare
l’assenza di oggetti o attrezzature atti a ostacolare le operazioni di
partenza del velivolo.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esame dei
documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale,
il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece
che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
6

motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza

ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere

dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze
che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328-01, e Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841-01); nel caso, come
sopra esposto, il giudice dell’appello ha effettuato una valutazione
complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e
logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento su
alcune di esse.
Inoltre, anche a voler ammettere – in via meramente ipotetica un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non
legali) da parte del giudice di merito, non vi sarebbe comunque alcun
vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non potendosi
inquadrare tale doglianza né nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio),
né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite
dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv.
640194-01).
3. Il secondo motivo – che, per un verso, denuncia una nullità
della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per poi
7

ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,

censurare una presunta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. – è
inammissibile.
Dalla succinta esposizione della ricorrente sembra evincersi una
critica all’attribuzione di valore probatorio al rapporto scritto del
comandante dell’aereo.

che non sono state riportate le argomentazioni della Corte riguardanti
il predetto documento; in ogni caso, la censura si appalesa infondata,
posto che la Compagnia Aerea Italiana trascura consolidati
insegnamenti giurisprudenziali che riconoscono l’ammissibilità e
l’efficacia probatoria delle cosiddette prove atipiche.
4.

Il terzo motivo è inammissibile.

La ricorrente non deduce una nullità procedimentale per essere
stata posta a fondamento della decisione una dichiarazione acquisita
dal consulente tecnico d’ufficio al di fuori delle regole processuali sulla
formazione della prova orale, ma censura – inammissibilmente l’insindacabile esercizio del potere del giudice di merito (ex art. 116
cod. proc. civ.) di individuare le risultanze istruttorie da porre a
fondamento della propria decisione.
5.

Il quarto e il quinto motivo possono essere trattati

congiuntamente.
La Corte d’appello di L’Aquila ha escluso un rapporto di
pregiudizialità giuridica

ex art. 295 cod. proc. civ. tra la causa

risarcitoria innanzi al Tribunale di Civitavecchia intrapresa dalla Air
Columbia nei confronti della EAS European Avia Services e della
Aeroporti di Roma e l’azione promossa ex art. 1916 cod. civ. dalla
surrogante SASA – Assicurazioni e Riassicurazioni nei confronti della
stessa EAS, poiché la decisione su quest’ultima non era dipendente
dall’esito del giudizio risarcitorio, privo di portata vincolante con
effetti di giudicato.

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Tuttavia, il ricorso non rispetta il requisito di autosufficienza, dato

La Compagnia Aerea Italiana deduce che la causa risarcitoria
innanzi al Tribunale di Civitavecchia è stata decisa dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 1056 del 2008, fatta oggetto di impugnazione
da parte della Aeroporti di Roma e confermata dalla Corte d’appello di
Roma con pronuncia n. 5597 del 12 settembre 2014; avverso tale

ricorso per cassazione.
Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello
pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in
giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo
nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione
specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337
cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della
disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod.
proc. civ., e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica
la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario
di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della
sentenza di primo grado (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6207 del
18/03/2014, Rv. 630017-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21505 del
19/09/2013, Rv. 628096-01; Cass., Sez. U., Sentenza n. 10027 del
19/06/2012, Rv. 623042-01).
È infondata, dunque, la censura basata sulla pretesa nullità della
decisione impugnata per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.,
norma inapplicabile una volta che sia stata pronunciata la sentenza di
primo grado nel giudizio (che si assume) pregiudicante.
Riguardo alla pretesa applicabilità dell’art. 337, comma 2, cod.
proc. civ., il potere di disporre la sospensione (facoltativa) quando
l’autorità della sentenza, avverso la quale sia stata proposta
impugnazione, venga invocata in un diverso processo ha natura
discrezionale e spetta esclusivamente al giudice del merito (solo in
caso di disposta sospensione del processo, secondo Cass., Sez. 6-3,
9

decisione l’appellante soccombente (Aeroporti di Roma) ha proposto

Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014, è ammissibile un sindacato da
parte della Corte di legittimità, investita con ricorso per regolamento,
comunque limitato «alla verifica dell’esistenza dei presupposti
giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui solo spettante ed all’esistenza di una motivazione

Il quinto motivo è, dunque, inammissibile, perché pretende dalla
Corte di cassazione un sindacato sull’esercizio dei poteri discrezionali
attribuiti dalla predetta norma, se non addirittura una sospensione
facoltativa e discrezionale, incompatibile con la natura del giudizio di
legittimità.
6.

Il sesto motivo è inammissibile.

La ricorrente richiama l’art. 2909 cod. civ. (asseritamente violato)
non già per invocare un (inesistente) giudicato esterno, bensì per
censurare la decisione della Corte di merito sulla insussistenza del
rapporto di pregiudizialità tra le controversie.
In proposito, si osserva che la menzionata disposizione
presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che si afferma
pregiudicante, mentre, nel caso, nemmeno la Compagnia Aerea
Italiana deduce la formazione di una res iudicata sulla domanda
promossa da Air Columbia.
7.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Alla decisione di rigetto fa seguito la condanna della ricorrente
alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali
sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i
parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.
8.

Infine, sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
10

non meramente apparente»).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di
questo giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a
Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, 11 dicembre 2017.

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

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