Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1831 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12843 – 2015 R.G. proposto da:

B.P. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Maria Laura

Passanante ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mirandola,

n. 20, presso lo studio dell’avvocato Mario Ranucci.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia.

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 3.7/28.10.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 7.9.2012 B.P. si doleva per l’eccessiva durata della procedura fallimentare a proprio carico aperta dal tribunale di Sciacca con sentenza dell’1.10.2001 ed ancora pendente alla data di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli a ristoro dei danni subiti per l’irragionevole durata del fallimento – presupposto – un equo indennizzo indicato in misura pari ad Euro 12.000,00, con rivalutazione ed interessi e con il favore delle spese da attribuirsi al difensore anticipatario.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 3.7/28.10.2014 la corte d’appello di Caltanissetta rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.

Dava atto previamente la corte che, alla data di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001, la procedura fallimentare “presupposta” aveva avuto una durata di 10 anni ed 11 mesi.

Indi esplicitava che il fallimento “presupposto” aveva una particolare complessità in considerazione sia della molteplicità dei beni, tra cui vari immobili, acquisiti all’attivo, sia della molteplicità dei procedimenti che ne erano scaturiti; che il fallito aveva sottratto alla massa una serie di somme ed era stato condannato per bancarotta fraudolenta; che la vendita degli immobili aveva richiesto molto tempo, per il numero di aste andate deserte, in numero di sei (…), con conseguente ritardo di anno 1 e mesi 6″ (così decreto impugnato, pag. 2).

Esplicitava conseguentemente che, sommati al periodo di “ragionevole” durata della procedura concorsuale, pari nella fattispecie a sei anni e sei mesi, i periodi in cui il ritardo non era addebitabile all'”apparato – giustizia”, “ma ascrivibile, rispettivamente, alla condotta del fallito, alla necessità di attendere l’esito delle azioni giudiziarie intraprese ed all’impossibilità di trasferire i beni per mancanza di offerte di acquisto” (così decreto impugnato, pag. 2), la domanda di equa riparazione si palesava destituita di fondamento.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo B.P.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, degli artt. 6, 8 e 13 della C.E.D.U., degli artt. 2056 e 1226 c.c. e dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6; motivazione insufficiente, incongrua ed illogica.

Deduce che “la durata delle procedure pregiudiziali o collegate non va computata oltre il periodo fisiologico per il normale svolgimento della procedura” (così ricorso, pagg. 10 – 11): che la corte avrebbe dovuto “ritenere ragionevole un periodo di quattro anni dalla data del fallimento (01.10.2001) e considerare il restante periodo di sette anni come durata irragionevole” (così ricorso, pag. 11).

Deduce che i rilievi della corte non costituiscono motivazione adeguata; che invero la corte di merito non ha approfondito l’indagine sulle circostanze assunte a fondamento della sua decisione ed ha “omesso ogni sindacato sulla natura e difficoltà delle controversie civili inseritesi nella procedura fallimentare” (così ricorso, pag. 13).

Deduce in conclusione che la corte nissena ha “omesso di confrontare sulla base di una equilibrata valutazione e di esauriente motivazione l’elemento costituito dalla complessità del caso con il dato temporale della durata del procedimento fallimentare” (così ricorso, pag. 14).

Il ricorso è destituito di fondamento.

Si rappresenta che con l’addotto motivo il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte distrettuale ha disconosciuto la irragionevole protrazione della procedura fallimentare “presupposta” e, dunque, la concreta sussistenza dell’azionato diritto (la corte non “avrebbe dovuto considerare particolarmente complessa la procedura fallimentare”: così ricorso, pag. 11: la corte non ha verificato, “dandone conto con adeguata argomentazione, se le attività compiute abbiano potuto giustificare detta durata complessiva “: così ricorso, pag. 14).

Del resto questa Corte di legittimità spiega che, in tema di diritto ad un’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di “ragionevole durata” non ha carattere assoluto, ma relativo, e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, ma è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide; che difatti la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata del processo deve essere verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri da esso stabiliti, ed impone quindi di avere riguardo alla specificità del caso che il giudice è chiamato a valutare, nonchè ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (cfr. Cass. 21.4.2006, n. 9411).

Nei termini testè enunciati la censurata statuizione è – siccome dei 3.7/28.10.2014 – soggetta alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, ed applicabili alle sentenze pubblicate (in generale ai provvedimenti pubblicati) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente il vizio motivazionale che il ricorso veicola, rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

E quindi riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

Ovvero l’insegnamento secondo cui, da un canto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, dall’altro, il riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, limitatamente al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte siciliana ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito con motivazione in loto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrua e coerente sul piano logico – formale.

Specificamente la corte di Caltanissetta ha in via analitica puntualizzato le ragioni per cui il periodo – quattro anni e cinque mesi – eccedente l’assunta (sei anni e sei mesi) “ragionevole” durata non fosse ascrivibile all'”apparato – giustizia”.

Per altro verso, che la corte d’appello ha indiscutibilmente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa (ovvero l’asserito sofferto paterna d’animo correlato alla pretesa irragionevole durata del fallimento “presupposto”).

In ogni caso si rappresenta ulteriormente quanto segue.

In primo luogo che questa Corte ha esplicitato che, ai fini dell’equa riparazione per “irragionevole” durata del processo esecutivo, la durata dell’espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell’autorità giudiziaria; cosicchè il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (cfr. Cass. 27.4.2015, n. 8540).

Evidentemente siffatto insegnamento deve a pieno titolo essere reiterato pur sul terreno dell’esecuzione concorsuale in danno del debitore – imprenditore commerciale.

Evidentemente lo stesso insegnamento esplica appieno valenza nel caso si specie, atteso che il ricorrente si è limitato a dedurre che la corte “non avrebbe dovuto considerare il periodo di un anno e sei mesi relativo alle aste di vendita degli immobili andate deserte” (così ricorso, pag. 11), ma in nessun modo ha prospettato che gli esperimenti di vendita siano stati reiterati irritualmente ovvero tardivamente.

In secondo luogo che, se è vero – siccome è vero – che nell’accertare la violazione del termine di ragionevole durata del processo occorre acclarare quanta parte della durata “irragionevole” sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario (cfr. Cass. 17.1.2011, n. 950), è innegabile che il giudice deve imputare innanzitutto al fallito, salva dimostrazione del contrario su costui gravante, il tempo eccedente la durata “ragionevole” correlato alle iniziative, segnatamente giudiziarie, resesi necessarie onde vanificare gli atti lesivi della garanzia patrimoniale e della par conditio creditorum dal debitore commerciale posti in essere sia in pendenza della procedura concorsuale sia in epoca antecedente alla sua apertura, nel periodo “sospetto”.

Si badi, a tal ultimo riguardo, che il consolidato insegnamento giurisprudenziale reputa che la sussistenza dello stato d’insolvenza nei periodi temporali, antecedenti alla dichiarazione di fallimento, presi in considerazione dal legislatore ai fini delle “revocatorie fallimentari” è oggetto di una presunzione assoluta (iuris et de iure), sicchè il curatore non è tenuto a darne prova (cfr. Cass. 29.11.1985 n. 5953).

Ed, in pari tempo, è da reputare che la presunzione assoluta d’insolvenza nel periodo “sospetto” implica l’irrilevanza di qualsivoglia indagine in merito alla scientia damni del debitore poi fallito: in dottrina si è correttamente posto in risalto che il fallito non può non essere consapevole della propria insolvenza e chi è consapevole della propria insolvenza è ben consapevole del pregiudizio che l’atto arreca ai propri creditori.

In questi termini disconoscere che è da imputare innanzitutto al fallito la durata “irragionevole” della procedura fallimentare eventualmente connessa al compimento delle iniziative, in particolare giudiziarie, dall’ufficio fallimentare promosse onde conseguire la caducazione degli atti lesivi della garanzia ex art. 2740 c.c. e della par condicio creditorum, vorrebbe dire consentire a costui di avvantaggiarsi e lucrare in maniera del tutto abnorme della e mercè la sua indebita condotta.

Tanto beninteso salva dimostrazione del contrario ovvero a meno che il fallito non deduca specificamente, fornendone puntuale dimostrazione, che le iniziative giudiziarie, pur necessitate dal suo indebito comportamento, si sono protratte oltre misura per ragioni ascrivibili all’ufficio fallimentare ovvero all’organo giudiziario dall’ufficio fallimentare appositamente adito.

Il che non è avvenuto nel caso di specie: B.P. si è limitato a prospettare in maniera del tutto generica ed apodittica che la corte “avrebbe omesso di considerare le inerzie la neghittosità ed i ritardi della curatela fallimentare nel resistere e curare le azioni revocatorie, che non necessitano nella fattispecie di uno studio laborioso e particolare ma trattasi di normali e semplici giudizi” (così ricorso, pag. 12).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’Amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 a decorrere dall’1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, B.P., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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