Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18309 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12794-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 26/6/2015 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a Giovanna Penino l’assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984;

la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la contestazione circa l’insussistenza del requisito contributivo sollevata dall’Inps solo del ricorso in appello e sulla base della documentazione prodotta in quel grado, costituita dalla cancellazione della ricorrente dall’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Grottaglie per il 2004 e dalla mancata iscrizione della stessa negli elenchi relativi al 2005;

ha poi aggiunto che tanto il provvedimento di cancellazione quanto quello relativo alla mancanza di iscrizione dell’appellata negli elenchi dei lavoratori agricoli non erano stati comunicati all’interessata e che la mancanza di idonea prova circa l’iscrizione o meno dell’appellata nei detti elenchi impediva di prendere in considerazione le eccezioni dell’Inps;

la sentenza è stata impugnata per la sua cassazione dall’Inps; la P. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, del R.D. n. 1949 del 1940, art. 12 del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies conv. in L. n. 608 del 1996, nonchè dell’art. 2697 c.c.: rileva che la Corte territoriale non ha tenuto conto che l’iscrizione dei braccianti agricoli negli elenchi nominativi, gestiti prima dalle commissioni comunali poi dagli uffici provinciali SCAU, ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela; che è onere del lavoratore che chieda la prestazione previdenziale dimostrare di aver esercitato attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell’anno di riferimento e tale prova deve essere fornita attraverso il documento che dimostra l’iscrizione negli elenchi nominativi, ovvero, anche in assenza di iscrizione, provando l’effettivo svolgimento dell’attività; che, a fronte della contestazione da parte dell’istituto della mancanza di iscrizione per l’anno 2005 e della cancellazione dagli elenchi per l’anno 2004, dimostrati attraverso la produzione dell’estratto contributivo emesso il 10/1/2011, era onere della lavoratrice fornire la prova dell’esistenza dell’attività lavorativa;

con il secondo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e art. 2697 c.c., osservando che la contestazione circa la insussistenza del requisito contributivo integra una mera difesa che ha ad oggetto un fatto costitutivo del diritto, non soggiace al regime di preclusioni di cui all’art. 437 ed impone l’onere della prova in capo alla parte che tale diritto invochi;

entrambi i motivi, che si affrontano congiuntamente, sono fondati;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche d’ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come eccezione in senso proprio, ma come mera difesa, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere – dovere del giudice di rilevare di ufficio l’eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 25 febbraio 1999, n. 1655; Cass. 2/1/2002, n. 2; Cass. 12/1/2006, n. 443, in motivazione);

è altresì principio pacifico di questa Corte che per il lavoro in agricoltura, il lavoratore che domandi l’erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di aver esercitato un’attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell’anno di riferimento e tale prova deve essere fornita mediante il documento che dimostra l’iscrizione negli elenchi nominativi, pur essendo sempre possibile che la prestazione venga richiesta anche in assenza di tale iscrizione, ma in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione o chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce;

quando l’ente previdenziale contesti l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, ha l’onere di fornire la relativa prova, cui l’interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (Cass. ord. 18/3/2016, n. 5491);

nel caso in esame è incontestato che l’Inps ha prodotto l’estratto contributivo relativo all’interessata e documentazione da cui risulta la cancellazione della P. dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno 2004 e l’assenza di iscrizione per l’anno 2005; il giudizio della corte territoriale sulla tardività di tale documentazione e, comunque, sulla sua inidoneità a provare l’assenza del requisito contributivo, – così determinando una inammissibile inversione dell’onere probatorio -, è in contrasto con i principi su affermati ed impone la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice perchè riesamini la fattispecie alla luce delle su esposte considerazioni.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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