Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18308 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19834-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8435/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 25/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo – che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai plurimi contratti a termine intercorsi quale docente tra T.M.G. e il Ministero dell’istruzione, università e ricerca del comparto Scuola pubblica e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno quantificato in n. 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – rideterminava il risarcimento in n. 20 mensilità, tenuto conto della gravità del danno, riconducibile ad una situazione di costante precariato;

2. che la Corte territoriale, premesso che l’eventuale illegittimità non poteva che discendere dalla violazione del diritto dell’unione ed in particolare della direttiva 1999/70/CE, rilevava che nel caso la ricorrente era stata assunta negli anni dal 2007 al 2010 ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 con tre contratti di durata annuale (dal 1 settembre al 31 agosto), e quindi per fronteggiare un’esigenza organizzativa strutturale e non meramente occasionale, sicchè doveva ritenersi l’abusività del ricorso al rapporto a termine;

3. che per la cassazione della sentenza il MIUR ha proposto ricorso; T.M.G. è rimasta intimata;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo, censurando la sentenza di merito laddove ha ritenuto l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti, la parte ricorrente denuncia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, anche in combinato con il D.M. 13 giugno 2007, art. 1 nonchè della Direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2. che come secondo motivo deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 anche in relazione all’art. 2697 c.c.. 11 motivo attinge la liquidazione del danno effettuata dalla corte territoriale con il richiamo alla L. n. 300 del 1970, art. 32;

3. che il primo motivo è fondato.

In relazione alle problematiche che esso pone, questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017 n. 9042), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;

C) ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;

D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109;

E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;

F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;

G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;

H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

4. che la decisione impugnata non è dunque conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, con motivazioni da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c., cui occorre dare continuità, laddove non ha considerato che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 (sentenza n. 187/2016) e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, deve ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 4 citato, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. organico di diritto), sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;

5. che nel caso tale ipotesi non si è verificata, considerato che si legge nella motivazione (pg. 17 e 18) che la T. è stata destinataria di tre contratti continuativi, di durata annuale, dal 1.9.2007 al 31.8.2008 per svolgere mansioni di sorveglianza e ausilio presso l’Istituto Marconi in Vetralla (VT); successivamente, dal 1.9.2998 al 31.8.2009 presso l’istituto Didattico Statale 5^ Circolo in (OMISSIS); ed infine dal 1.9.2009 al 31.8.2010 presso l’Istituto comprensivo (OMISSIS);

6. che neppure risulta che in sede di merito sia stata ipotizzata l’utilizzazione del contratto a termine, che risulta formalmente legittima, “in frode alla legge” (nel senso fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 31/05/2016 n. 11374, punti 62 ss.), utilizzazione che può comunque essere esclusa in considerazione della durata di ciascun contratto, della durata complessiva delle utilizzazioni a termine, degli Istituti scolastici sempre diversi ove la T. ha lavorato;

7. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, in relazione al primo motivo, manifestamente fondato, con assorbimento del secondo motivo;

8. che la sentenza gravata dev’essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta da T.M.G.;

9. che la complessità della questione giuridica, risolta solo di recente dai richiamati arresti di questa Corte, sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia anch’esse intervenute in corso di causa, giustifica 1′ integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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