Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18308 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 07/09/2011), n.18308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INFOMAP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIA RAFFAELE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

e sul ricorso 7957-2010 proposto da:

INFOMAP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIA RAFFAELE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2560/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/07/2009 R.G.N. 3850/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CIPRIANI ROMOLO per delega BIA RAFFAELE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari, la INFOMAP Srl conveniva in giudizio l’INPS perchè fosse annullato un verbale di accertamento amministrativo, redatto dagli ispettori dell’Istituto l’8/11/1993, con cui era stato accertato che i dipendenti della società dovevano essere inquadrati nel settore commercio anzichè nel settore industria e che quindi quest’ultima non aveva diritto agli sgravi degli oneri sociali ed alla fiscalizzazione previsti dalle norme in favore delle aziende industriali, con conseguente obbligo dell’azienda di versare all’INPS la somma di L. 2.585.602.159, pari ad Euro 1.335.352,07, calcolata al 7/9/1994, e perchè fosse accertata la natura industriale dell’attività esercitata con diritto agli sgravi ed alla fiscalizzazione.

Instaurato il contraddittorio, l’INPS si costituiva, contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma sopra indicata a titolo di differenze contributive e di sanzioni civili e accessori dal 1988 alla data dell’accertamento amministrativo.

Nel corso del giudizio veniva eseguita una ctu che accertava la natura industriale dell’attività esercitata dalla società ricorrente sia nella sede di (OMISSIS).

Con sentenza del 28/6/2005 la domanda veniva accolta integralmente mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale.

Avverso tale decisione proponeva appello l’INPS, con ricorso depositato il 15/11/2005, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva fatto – a suo avviso – applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, come dovuto.

Secondo l’appellante le aziende che, come quella in causa, svolgono attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione dati, in precedenza inquadrate dal Ministero del Lavoro nel settore commercio, sarebbero state inquadrate nel settore industria in conseguenza della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 10/01/1992, n. 196. A seguito di tale sentenza, l’Istituto si sarebbe adeguato con circolare 21 del 23/01/1196, senza, tuttavia, poter sanare la situazione pregressa.

La INFOMAP replicava deducendo, tra l’altro, che, nella specie, l’inquadramento era stato fin dall’origine nel settore industriale.

Con sentenza del 16 giugno-27 luglio 2009, l’adita Corte d’Appello di Bari, aderendo all’assunto dell’INPS, accoglieva il gravame ed, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla INFOMAP con ricorso del 25/3/1994; accoglieva per quanto di ragione la riconvenzionale dell’INPS e per l’effetto condannava la INFOMAP al pagamento delle differenze contributive delle sanzioni di cui al verbale ispettivo dell’8/1 1/1993 dalla data iniziale, indicata dal suddetto verbale, fino al 10/1/1992, oltre accessori come per legge;

compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale pronuncia la INFOMAP s.r.l. in liquidazione, propone un primo ricorso, cui fa seguito un secondo con cui viene integrata la produzione documentale, fondato su tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 2795/2010 e di quello n. 7957/2010, dichiarandosi, al contempo, la improcedibilità del primo -come prospettato dalla stessa società ricorrente – stante l’omessa produzione della circolare INPS n. 21 del 23.1.1996, richiamata nella motivazione della sentenza e posta a base delle argomentazioni del ricorso medesimo, ferma restando la validità del secondo, proposto nei termini di legge ed integrato con allegazione di copia di detta circolare.

Con il primo motivo la INFOMAP, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dei richiamati articoli, in quanto introduceva nel giudizio d’appello una differente causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed, in particolare, su fatti giuridici radicalmente diversi rispetto a quelli costitutivi del diritto originariamente azionato, tale da configurare un nuovo thema decidendum.

Più in dettaglio – puntualizza la ricorrente – la Corte di Appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione, ritenendo ammissibile la nuova questione proposta dall’INPS sulla base della propria circolare n. 21 del 23/1/1996 in quanto detto provvedimento era stato emanato ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 8, la cui ultima parte prevede che “le disposizioni di cui al primo e, secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”; da ciò l’applicabilità di detta disposizione alla odierna controversia, siccome pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995,.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, ed insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) lamenta che la Corte d’appello, nell’applicare la regola dettata dal menzionato comma di irretroattività dei provvedimenti generali di inquadramento, non abbia tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, non vi era stata modificazione di inquadramento, essendo stata la società sempre inquadrata nell’industria.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2195 c.c., n. 1, e dell’art. 2909 c.c, della L. n. 1089 del 1968, art. 18 della L. n. 33 del 1980, art. 22 ed della L. n. 20 del 1979, art. 1 lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto della circostanza che l’Istituto previdenziale non abbia appellato il capo di sentenza ove si riconosce la natura industriale dell’attività espletata sin dall’origine.

Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazioni, è fondato con le precisazioni che seguono.

Va preliminarmente osservato che la L. n. 1089 del 1968, art. 18, della L. n. 33 del 1980, art. 22 ed della L. n. 20 del 1979, art. 1 richiamati dalla ricorrente, concedono il beneficio degli sgravi contributivi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno d’Italia, e che siffatta normativa è stata univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce delle prescrizioni di carattere generale contenute nell’art. 2195 cod. civ., dalle quali soltanto è stato desunto il criterio necessario a stabilire la natura industriale o meno dell’attività esercitata da un’azienda (ex plurimis, Cass. n. 499/2009).

Nel caso di specie – come emerge dalla impugnata pronuncia – la sentenza di primo grado, recependo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha affermato che l’attività svolta dalla ricorrente è industriale. Peraltro, nella stessa sentenza impugnata si rileva che la INFOMAP è stata “sin dall’inizio inquadrata nel settore industriale in quanto esercente una attività diretta alla produzione di beni e servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c., n. 1, godendo perciò degli sgravi degli oneri contributivi e della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali” e che, comunque, l’espletamento di attività industriale da parte della medesima società risulta “da tutta la documentazione in atti e dalla stessa consulenza tecnica elaborata nel corso del giudizio di primo grado”.

Emerge ancora dalla contestata sentenza che l’INPS, con l’unico motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per avere omesso di fare applicazione alla fattispecie del disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 che recita: “I provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.

Nell’atto di appello l’Istituto ha sostenuto che le aziende che, come la INFOMAP, svolgono attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione dati erano state inquadrate dal Ministero del Lavoro, con D.M. 4 luglio 1983, nel settore commercio fino a quando,a seguito di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 10/1/1992, n. 196, non era stato ritenuto che le stesse svolgessero, ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi e della ed.

fiscalizzazione degli oneri sociali, attività di natura industriale, consistente nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l’elaborazione di dati non materiali.

A seguito di tale decisione l’Istituto aveva conformato il proprio convincimento e, con circolare n. 21 del 23/1/1996, aveva ritenuto che l’attività svolta dalla società appellata fosse da considerare di natura industriale, manifatturiera. Sennonchè, tale inquadramento – ha sostenuto ancora l’Istituto – non poteva valere sin dalla data di iscrizione nelle matricole INPS proprio per effetto del disposto del richiamato L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, che sanciva il principio di non retroattività dei provvedimenti di variazione di inquadramento adottati con provvedimenti ad efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro.

Così riassunto il motivo di appello dell’INPS, l’iter argomentativo, seguito dal Giudice di secondo grado, appare privo di logico fondamento, dando così ragione alle censure mosse dalla società con i motivi in esame. Invero, dovendo ritenersi definitivamente accertato, come sopra rilevato, che la INFOMAP è stata, sin dall’inizio, inquadrata nel settore industriale, la fattispecie in oggetto non rientra in quella prevista dal disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8.

Per effetto di tale accertamento, la INFOMAP ha diritto di beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi stante la natura dell’attività espletata sin dalla costituzione del rapporto previdenziale, indipendentemente dal postumo riconoscimento operato dall’Istituto sul piano generale a seguito della pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 196 del 1992, con evidente riferimento alle sole imprese che di tale classificazione non godevano.

Se dunque, non è controvertibile la classificazione della INFOMAP, quale impresa industriale, con ogni connesso e conseguente beneficio di legge in tema di sgravi e fiscalizzazione, viene meno ogni fondamento ad una statuizione di condanna al rimborso di quelle stesse agevolazioni che per legge trovano titolo e causa proprio nei requisiti pacificamente posseduti dalla società ricorrente. Il ricorso va, pertanto, accolto. In conseguenza l’impugnata sentenza va cassata e, potendo la causa essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), va confermata la sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese, mentre per le spese del grado di appello e del giudizio di cassazione, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv. Raffaele Bia, antistatario.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile quello con il n. 2795/2010 ed accoglie quello con il n. 7957/2010. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche in ordine alle spese.

Condanna l’INPS alle spese del grado di appello, liquidate in Euro 300,00, oltre Euro 1.700,00 per diritti ed Euro 8.000,00 per onorari, ed alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 8.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge, con attribuzione all’avv. Raffaele Bia.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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