Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18308 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato CARBONE FERDINANDO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UTG di AREZZO in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2007 del GIUDICE DI PACE di AREZZO del

20.11.07, depositata il 23/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), dell’u.c. dell’art. 23 legge cit. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il P.M. non ha presentato conclusioni scritte; che gli avvocati delle parti non hanno presentato memorie;

che il Collegio condivide quanto sostenuto nella predetta relazione;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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