Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18305 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18305 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

C onfigurabilità

SENTENZA

– Fondamento

sul ricorso 21759-2008 proposto da:

Conseguenze

D’AMICO FRANCESCO DMCFNC41M20I480E, in persona della
Sig.ra NICOLETTA D’AMICO sua procuratrice Generale,

– Chiamato
in manleva Litisconsorzio
necessario

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE
5697, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

processuale

C onfigurabilità

– Condizioni

BATTISTA, che la rappresenta e difende unitamente
Conseguenze

2014

all’avvocato BIGNONE STEFANA, giusta procura speciale

Tempestività

946

‘ a margine del ricorso;

della
notifica

– ricorrente contro

dell’appello
ad uno solo
dei

AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018, in persona del

1

litisconsorti

Data pubblicazione: 27/08/2014

Tempestività

legale rappresentante e procuratore speciale Dr.

dell’appello
nei

RAINO’ MAURILIO, elettivamente domiciliata in ROMA,

confronti di
tutti i

VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato

itisconsorti

MASSANO MARIO,

che la rappresenta e difende
onfigurabilit’

unitamente all’avvocato CAGNES SERGIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

Fondamento

– controricorrente – cron.
nonché contro

Rep.

ALIVERTI FRANCESCO;

32 g,G

Ud. 11/04/2014

– intimato – FU

avverso la sentenza n. 381/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 08/02/2008, R.G.N. 539/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato DOMENICO BATTISTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, e in subordine per
il relativo rigetto;

je :?D5

R.G.N. 21759/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/2/2008 la Corte d’Appello di Milano
ha dichiarato l’inammissibilità del gravame interposto dal
sig. Francesco D’Amico nei confronti della pronunzia Trib.
Como 15/11/2006, di rigetto della domanda dal medesimo

chiamata compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni s.p.a. di
risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro
stradale avvenuto il 10/6/2000, in località Faggeto Lario
(CO), asseritamente per il cedimento del telaio della
bicicletta da quest’ultimo vendutagli.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello
il D’Amico propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni
s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 149, 160, 291 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente
considerato inesistente la notifica all’Aliverti dell’atto di
appello, richiesta presso l’avv. domiciliatario Pasquale
Cutrone ad un indirizzo errato, e`labbia conseguentemente ti39001:
autorizzato la richiesta relativa rinnovazione ex art. 291
c.p.c., laddove era nel caso comunque sussistente un

3

proposta nei confronti del sig. Francesco Aliverti e della

collegamento con il destinatario dell’atto e la notifica
avrebbe dovuto essere considerata meramente nulla.
Il motivo è inammissibile.
Nell’impugnata sentenza si dà atto che la notifica
all’Aliverti dell’appello interposto dal D’Amico non è andata

plichi ritornati per “irreperibilità”, ed “indirizzo
inesistente” secondo quanto scritto su entrambi i plichi in
questione inseriti nel fascicolo dell’appellante- nell’aver
confuso la sede sociale della ditta dell’Aliverti con
l’indirizzo dello studio professionale del suo procuratore di
I grado, sichhé la notifica era stata chiesta per l’ “Aliverti
c/o avv. Pasquale Cutrone P.zza Mazzini n. 18 Vertemate con
Minoprio COMO”».
Orbene, emerge a tale stregua evidente come nella specie
si tratti in realtà non già di notifica comunque eseguita, pur
se in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella
norma processuale ma aventi sicuro riferimento con il
destinatario dell’atto ( come in ipotesi di notificazione
effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo
diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con
quello della parte ), che questa Corte ritiene integri
un’ipotesi di nullità sanabile mediante costituzione della
parte o in forza della rinnovazione della notifica ex art. 291
c.p.c. ( v. Cass., 25/10/2012, n. 18238; Cass., Cass.,
11/5/2005, n. 9892 ), bensì di notificazione non eseguita.

4

nella specie a <>, ma non anche
relativamente all’«appellato ( l’Aliverti )>>.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito
indicati.

5

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo
g

(v., da ultimo, Cass., 16/12/2013, n. 28063), in caso di
illecito extracontrattuale, allorquando il chiamato anziché
limitarsi a contrastare la domanda di manleva contesti anche
il titolo dell’obbligazione principale, quale presupposto

di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a
litisconsorzio necessario processuale ( v. Cass. 16/5/2013, n.
11968; Cass. 13/5/2009, n. 11055 ).
La domanda di garanzia impropria diviene inscindibile
rispetto a quella originaria di responsabilità, con la
conseguenza che la tempestività della notifica dell’appello da
parte dell’attore danneggiato soccombente in primo grado alla
sola chiamata in garanzia esclude il passaggio in giudicato
del rigetto della domanda nei confronti dell’originario
convenuto, nel caso in cui l’appello sia inammissibile per
essere come nella specie la relativa notificazione inesistente
( cfr. Cass., 16/12/2013, n. 28063, che ha cassato la
declaratoria di inammissibilità dell’appello per essere stato
l’atto notificato oltre il termine previsto dall’art. 327
.:

c.p.c. ).
Orbene, come emerge dagli atti e dalla medesima compagnia
assicuratrice odierna controricorrente invero indicato nei
propri scritti difensivi, poiché la Axa Assicurazioni s.p.a.,
chiamata in garanzia in primo grado dall’originario convenuto
Aliverti, ha in tale sede contestato anche la fondatezza in

6

della garanzia azionata nei suoi confronti, ricorre un’ipotesi

fatto e in diritto della domanda nei confronti del medesimo
spiegata dall’attore D’Amico, e pertanto il presupposto della
garanzia azionata ( pur avendo in via principale negato il
titolo della propria immediata responsabilità, deducendo la
stipulazione del contratto assicurativo successivamente al

attivazione della polizza <>.
Ancora, nella parte in cui ha ritenuto che «la mancata
instaurazione de contraddittorio per mancata notifica del
predisposto atto di appello all’appellato, ovverossia alla

dell’impugnata sentenza, implica la insussistenza del gravame
e/o l’inammissibilità dell’appello, con conseguente
assorbimento di una ipotetica manleva>>.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione
in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che
in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei
suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2 0 motivo di ricorso, inammissibile il
l ° . Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in
diversa composizione.

Roma, 11/4/2014

sola parte, nei cui confronti è stata chiesta la riforma

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