Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18305 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18903-2013 proposto da:

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in V. NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 9370/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 28 gennaio 2013, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande proposte da P.E., docente di scuola media superiore, volte ad ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati in successione e la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ex art. 5 del e, “in via subordinata e/o aggiuntiva”, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto percepita;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la P. affidato a quattro motivi, articolati in più punti, cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonchè del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera b, della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10, 11 anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4” argomentando: che le supplenze disciplinate dalla L. n. 124 del 1999, art. 4 sono volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti dal comma 3 del richiamato art. 4 presuppongono una ragione effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati nei casi di sostituzione di personale assente; che la normativa speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, è stata da quest’ultimo abrogata, in forza della norma di chiusura dettata dall’art. 11 dello stesso decreto; che il sistema del reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva richiamata in rubrica, perchè consente la reiterazione del contratto a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei contratti;

– con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta (ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre che della direttiva eurounitaria e del già richiamato D.Lgs. n. 368 del 2001 e dell’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP del 18 marzo 1999 e sostiene: che, una volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto il personale da immettere definitivamente nei ruoli del Ministero viene individuato sulla base della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali; che nell’ambito scolastico, quindi, alla pronuncia di conversione non risulta ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacchè il reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da quest’ultimo; che la giurisprudenza della Corte di Giustizia è chiara nell’affermare che l’abuso può essere represso e sanzionato anche attraverso una misura diversa dalla conversione, purchè quest’ultima sia effettiva, dissuasiva ed equivalente ragion per cui il risarcimento del danno deve essere congruo e deve avere anche una finalità sanzionatoria;

– con il terzo motivo si deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del diritto comunitario con particolare riguardo alla Direttiva 1999/70/CE cit. nonchè dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte della norma introdotta dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con modifiche in L. 12 luglio 2011, n. 106 che ha introdotto il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis che non può avere in alcun modo efficacia retroattiva – non potendo essere ritenuta di interpretazione autentica – integrando, diversamente, una palese violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, comunque, che il menzionato art. 4 bis, deve essere interpretato in modo tale da non violare la Direttiva 1999/70/CE e cioè nel senso da consentire il ricorso alla apposizione del termine solo nei casi di assenza temporanea del personale docente ed ATA e non certo per coprire posti vacanti;

– con il quarto motivo viene dedotta violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere il giudice dell’appello disposto la compensazione delle spese di lite stanti le obiettive incertezze nella individuazione della normativa applicabile;

che, infine, viene riproposta la questione di pregiudiziale comunitaria, richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia, per violazione della Direttiva 1999/70/CE;

che le problematiche poste con i primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono state risolte da questa Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535, 23750, 23751,23866, 23867, da 24934 a 24040, da 24126, 24130, 24272, 24273, 24275, 24276, e da 24813 a 24816 (e da numerose altre successive), in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame ed ai principi affermati in dette pronunce va data continuità ragione per cui deve essere ribadito che:

– A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

– B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”.

– C. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

– D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

– E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

– F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

– G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

– H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

che, nel caso in esame, in applicazione dei riportati principi, i motivi sono infondati in quanto non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal MIUR con la P., atteso che dalla impugnata sentenza risulta che le assunzioni a termine della ricorrente erano state effettuate solo per supplenze brevi e saltuarie o per supplenze fino al termine delle attività didattiche; in relazione a siffatta tipologia di assunzioni, per le quali non è configurabile in sè alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro, non risulta, infatti, che la ricorrente abbia allegato che vi fu, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio e nemmeno che la medesima abbia allegato e provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea;

che, con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dinanzi alla CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE 1999, e della clausola 4 dello stesso Accordo Quadro la stessa va disattesa per le ragioni già espresse nelle menzionate decisioni di questa Corte (e successivamente da Cass. 10 gennaio 2017 n. 290, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate);

che anche il quarto motivo è infondato in quanto la decisione di non procedere alla compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice sottratto al sindacato di legittimità;

che le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e, soltanto dopo il deposito del ricorso, da questa Corte;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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