Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18305 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1358-2018 proposto da:

F.G., F.M.T., F.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA

55, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IZZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUIGI PELUSO;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 54,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GARRITANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO CORVINO;

– controricorrente –

e contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIRO GAGLIARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4124/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOIA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso per cassazione è stato proposto da F.G., F.L. e F.M.T. con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata; hanno replicato con separati controricorsi F.L. e la Banca Nazionale del Lavoro SPA.

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, in controversia concernente l’illegittima negoziazione di assegni promossa da F.G. più altri nei confronti di F.L. e della banca, ha ritenuto fondata l’eccezione di adempimento di obbligazione naturale sollevata da F.L. con la memoria con cui si era costituita in giudizio in primo grado, osservando che le controparti avevano contestato in maniera del tutto generica tale allegazione entro il termine della prima udienza, utile a tal fine, riproponendola poi tardivamente con i motivi di gravame, di guisa che l’eccezione di adempimento era da ritenersi provata quale fatto non contestato.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata; i ricorrenti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 45 e 58; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., nonchè degli artt. 115,116,167 e 183 c.p.c. (quest’ultimo nella versione applica bile ratione temporis).

A parere dei ricorrenti erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto immediatamente applicabile l’art. 115 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ad un giudizio iniziato prima dell’entrata in vigore di tale riforma (4/7/2009); inoltre aveva errato nel ritenere che la contestazione dovesse essere operata “nella prima occasione utile, ovvero a verbale della prima udienza” (fol.4 della sent. imp.), avendo gli stessi provveduto a tale contestazione nel primo termine concesso ex art. 183 c.p.c., comma 5.

2. Con il secondo motivo lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio individuato nella circostanza che essi avevano provveduto a contestare la fondatezza dell’eccezione di adempimento nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, in quanto il pagamento era da riferire ad altra e diversa debitoria specificamente indicata della stessa F.L., circostanza quest’ultima che non era stata a sua volta puntualmente contestata.

3. I motivi possono essere trattatati congiuntamente in quanto intimamente connessi e vanno accolti nei termini di seguito precisati.

4. Non risulta decisivo il richiamo alla nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c. ed idoneo ad incidere sulla statuizione; invero, la Corte territoriale – come si evince dal pur sintetico percorso logico/argomentativo – alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha esattamente ritenuto applicabile il principio di non contestazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002; (cfr. Cass. n. 19896 del 6/10/2015; Cass. n. 26624 del 22/10/2018) secondo la quale il convenuto) ovvero l’attore in caso di proposizione di eccezioni o di domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.

5. Superate le questioni poste in merito all’art. 115 c.p.c., tuttavia il motivo risulta fondato laddove assume la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, rimarcando l’omessa considerazione da parte della Corte di appello delle contestazioni formulate dai ricorrenti avverso l’eccezione di adempimento sollevata da F.L., oltre che alla prima udienza, anche con le prime memorie ex art. 183 c.p.c. e non solo, come ritenuto dalla Corte di appello, con i motivi di gravame e le conclusioni in appello.

Invero, poichè i fatti costitutivi o estintivi da provare sono solo quelli specificamente contestati dalla controparte, di guisa che la contestazione serve a delimitare il thema probandum, questa non può che avvenire prima che l’istruttoria abbia inizio. Così individuata la ratio del principio relativo alla funzione della contestazione dei fatti dedotti nel processo, è conseguente l’individuazione del momento oltre il quale essa deve ritenersi preclusa, che è quello della definitiva precisazione del thema decidendum, che – ove come nella specie il giudice abbia nella prima udienza concesso alle parti i termini per memorie previsti dall’art. 183 c.p.c., comma 5, (nella formulazione all’epoca applicabile) – deve avvenire per l’attore entro la prima memoria di precisazione (art. 183 c.p.c., comma 5, n. 1). E poichè dalla trascrizione del contenuto di tale memoria contenuta in ricorso (fol.11-14) risulta che tale contestazione era avvenuta in quella sede -e non già solo in appello come affermato dalla Corte distrettuale-, deve ritenersi tempestiva la contestazione in tal modo espressa dagli attori avverso la eccezione sollevata dalla convenuta nella memoria di costituzione in giudizio.

6. In conclusione il ricorso, in difformità dalla proposta del relatore, va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese, anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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