Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18305 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.L.A., D.L.P., A.A. nella
qualita’ di uniche eredi di Di.Li.Al., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio
dell’avvocato GALDIERI RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO GIOVANNI DI SAN LIO, che
lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3110/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
5.6.08, depositata il 17/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata e’ stata integralmente riformata la sentenza di primo grado, con cui era stata accolta domanda di risoluzione di contratto preliminare di comprevendita proposta dal dante causa degli attuali ricorrenti, sig. Di.Li.Al..
I motivi di ricorso, recanti violazioni di norme di diritto, si concludono con la formulazione di quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, oltremodo generici.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al p.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che solo l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide quanto sostenuto nella, predetta relazione;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010