Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18304 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18304 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 21/03/2014

SENTENZA

PU

sul ricorso 18266-2008 proposto da:
FRIULI CORAM SRL 00268100302, in persona della legale
rappresentante pro tempore dott.ssa CORDARO DAGMAR
MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e
2014

difende gusta procura in calce al ricorso;

750

ricorrente

contro

PALIN

SOLIDEA

PLNSLD60T47L8400,

elettivamente

domiciliata in ROMA, yIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

1

Data pubblicazione: 27/08/2014

lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata
e difesa dagli avvocati MARPILLERO MARCO, ERRERA
MARPILLERO SUSANNA, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricoFrente

RAMPINO ANTONIO, ZULIANI CLAUDIA, ARRIGONI ALBERTO,
FONDIARIA SAI SPA, AXA ASSIC SPA;
– intimati –

sul ricorso 18963-2008 proposto da:
ZULIANI CLAUDIA ZLNCLD47H62L483M, ARRIGONI ALBERTO
RRGLRT43P2OL195Z, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato
FELICIANI ALBERTO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MASOTTI RENATA, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrenti contro

FRIULI CORAM SRL (già FRIULI CORAM DI CORDARO PROF.
MARIO E C.
rappresentante

S.A.S.),

in persona della legale

dott.ssa CORDARO

DAGMAR MARIA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e
difende, unitamente all’avvocato CONTI MAURIZIO,
giusta procura a margine del controricorso;

nonché contro

PALIN

SOLIDEA

PLNSLD60T47L8400,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
o

lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata
e difesa dagli avvocati MARPILLERO MARCO, ERRERA
MARPILLERO SUSANNA, giusta procura a margine del

controricorrenti nonché contro

RAMPINO ANTONIO;

Intimati –

Nonché da:
RAMPINO

ANTONIO

RMPNTN43E02L213J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,
presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA
ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende, unitamente
all’avvocato CONTI MAURIZIO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

ZULIANI CLAUDIA, ARRIGONI ALBERTO, AXA ASSICURAZIONI
SPA, PALIN SOLIDEA, FONDIARIA SAI SPA, FRIULI CORAM
SRL;
– intimati –

Nonché da:
AXA ASSICURAZIONI SPA (già UAP ITALIANA S.P.A. – già
L’ABEILLE

S.P.A.),.

in

persona

del

legale

controricorso;

rappresentante pro tempore dr. MAURIZIO RAIN0′,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA
6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che
la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato
JESU GUIDO, giusta procura a margine del

– ricorrente incidentale contro

RAMPINO ANTONIO, ZULIANI CLAUDIA, ARRIGONI ALBERTO,
FRIULI CORAM SRL, PALIN SOLIDEA, FONDIARIA SAI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 23/05/2007, R.G.N.
953/03+954/03+9/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito l’Avvocato MAURIZIO CONTI;
udito

l’Avvocato

MARCO VINCENTI,

per

delega

dell’Avvocato MARCO MARPILLERO;
udito l’Avvocato CHIARA CANCIANI,
e

per delega

dell’Avvocato RENATA MASOTTI;
udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso

controricorso e ricorso incidentale;

i

per il rigetto del ricorso FRIULI CORAM S.R.L.,
raccoglimento del ricorso ZULIANI e l’accoglimento

dei ricorsi incidentali;

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione alla domanda originariamente proposta nei
confronti dei medici dr. Solidea Palin e Alberto Rampino nonché
della società Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s.
dai sigg. Alberto Arrigoni e Claudia Zuliani, di risarcimento

anticellulitico a base di ossigeno-ozono a quest’ultima dalla
Palin effettuato il 9/7/1992 presso il laboratorio di analisi e
ricerche gestito dalla predetta società, con sentenza del
23/5/2007 la Corte d’Appello di Trieste, in parziale
accoglimento dei gravami interposti dalla suddetta società
Friuli Coram ( in via principale ) e dal Rampino in via
incidentale ) e in conseguente parziale riforma della pronunzia
Trib. Udine 3/11/2003, ha escluso la responsabilità di
quest’ultimo e della Palin, e conseguentemente della chiamata
in manleva società Axa Assicurazioni s.p.a. ( avente causa
dalla società Abeille s.p.a.
Ha confermato invece la responsabilità della società
Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s., rideterminando
peraltro in diminuzione l’ammontare a titolo di risarcimento a
suo carico liquidato dal giudice di prime cure.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Friuli Coram s.r.l. ( già Friuli Coram di Cordaro
Prof. Mario & C. s.a.s. ) propone ora ricorso per cassazione,
affidato ad unico motivo.

6

dei danni lamentati in conseguenza di errato trattamento

Resiste con controricorso la Palin, che ha presentato
anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con ricorso sub R.G. n. 18963/2008 propone impugnazione
altresì la Zuliani, sulla base di 7 motivi.

Coram s.r.l. ( già Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C.
s.a.s. ) e la Palin, che hanno presentato pure memoria.
Resistono con ulteriori controricorsi il Rampino e la
società Axa Assicurazioni s.p.a., entrambi spiegando ricorso
incidentale condizionato.

moTrvi
Va

DELLA DECISIONE

pregiudizialmente disposta la riunione di tutti i

ricorsi ex art. 335 c.p.c.
Con unico motivo la ricorrente società Friuli Coram s.r.l.
denunzia violazione degli artt. 1218, 2043, 2697 c.c., 115, 116
c.p.c.„ in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso
<> della Palin, argomentando dalla
«natura della azione ( extracontrattuale )>> nei confronti
della medesima proposta dalla Zuliani (e dal marito Arrigoni),
e considerando non assolto l’onere probatorio su costoro
ritenuto incombente.
Lamenta avere la corte di merito fatto «malgoverno»
delle <>, non avendo essa
tenuto in qualsivoglia considerazione la CTU disposta

7

Resistono con separati controricorsi la società Friuli

d’ufficio, in virtù del principio dell’acquisizione probatoria
invero nella specie idonea a costituire fonte oggettiva di
prova.
Con il 7 ° motivo la ricorrente Zuliani denunzia violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697, 2735,, 2043 c.c., in

di motivazione>>, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 5,
c.p.c.
Lamenta di non comprendere <> della Palin, «immotivatamente
disattendendo la CTU del dr. Nerici e le successive
integrazioni …. ed assumendo la propria decisione sulla base di
un imprecisato contrasto tra CTU del dr. Barisani e quella del
dott. Cortivo, oltre che disattendendo una prova documentale,
quale la deposizione penale della stessa dott. Palin, in cui é
descritto, con confessione stragiudiziale, il trattamento
praticato il 09/07/92>>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito
indicati.
E’ rimasto nel caso accertato che tra la società Friuli
Coram s.r.l. e la Zuliani fu stipulato un contratto avente ad
oggetto la sottoposizione di quest’ultima, presso il
laboratorio di analisi e ricerche della prima, ad <>. E che nell’<> della detta società quest’ultima fu <>, che la medesima aveva <> con la Zuliani, all’esito del quale subì
«un’embolia polmonare, un arresto cardio-respiratorio, una

un’embolizzazione cerebrale>>.
Pur essendo di <>, sulla scorta della
prima CTU disposta nel corso del giudizio di I grado il
suddetto trattamento estetico è stato dai giudici di merito
ritenuto nella specie «né congruo né adeguato>>, in quanto
effettuato <>, e benché vi fosse già stata la «preliminare
esecuzione dell’elettroliposi>>, che «non avrebbe dovuto
consentire, per ottemperanza a norme di comune prudenza, la
somministrazione della miscela ossigeno-azoto, idonea nel
favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione
di trombi embolizzanti>>.
La corte di merito è altresì pervenuta ad affermare, in
base a tale CTU, che «derivando dalla mobilizzazione dei
trombi presenti a livello di vasi pelvici e m mobilizzati dalla
controindicata ozono-ossigenoterapia>>, l’embolia polmonare
subita dalla Zuliani fu «meno probabilmente di origine
trombotica>> e «più probabilmente m di origine gassosa>>; é l
argomentando dalla <>, ne
ha tratto la derivazione «dall’uso di tecniche non congrue e
non adeguate, per dosi non corrette, e/o per modalità di
somministrazione non corrette, e/o per l’uso di macchinari non
efficienti>>.

ravvisato la responsabilità della società Friuli Coram,
titolare del laboratorio ove è stato «materialmente eseguito
l’intervento>> alla Zuliani, pur non essendo la Palin legata a
tale società da alcun tipo di rapporto contrattuale.
Il giudice del gravame di merito ha al riguardo fatto
piena applicazione dei principi consolidati nella
giurisprudenza di legittimità in base ai quali il paziente che
agisce in giudizio deve provare il contratto e allegare
l’inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore
(medico e/o struttura sanitaria) l’onere di dimostrare che la
prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il
mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non
imputabile, in quanto determinato da impedimento non
prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.
In base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il
paziente-creditore ha in effetti il mero onere di provare il
contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto
adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta
rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta
improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a

10

Orbene, correttamente la corte di merito ha a tale stregua

provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la
– relativa gravità (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass.,
13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
21/6/2004, n. 11488. Da ultimo v. Cass., 11/11/2011, n. 23564;
Cass., 9/10/2012, n. 17143 ).

fortiori ove trattisi di intervento semplice o

routinario)

dare

la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non
superabile con l’adeguata diligenza che lo stesso ha impedito
di ottenere (cfr., Cass., 21/7/2011, n. 15993; Cass., 7/6/2011,
n. 12274. E già Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005,
n. 22894); provare che il risultato “anomalo” o anormale
rispetto al convenuto esito dell’intervento o della cura, e
quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale
fondata sull’esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile,
in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità
alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze
del caso concreto ( v. Cass., 9/10/2012, n. 17143 ).
In altri termini, dare la prova del fatto impeditivo ( v.
Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488 ),
rimanendo altrimenti soccombente, in applicazione della regola
generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. di ripartizione dell’onere
probatorio fondata sul principio di c.d. vicinanza alla prova o
di riferibilità (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918;

Cass.,

21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027;
Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n.

11

(a

Incombe infatti ( al medico o ) alla struttura

12103), o ancor più propriamente ( come sottolineato anche in
dottrina ), sul criterio della maggiore possibilità per il
debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante
nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto
più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione

alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del
debitore ) come nel caso specializzato nell’esecuzione di una
professione protetta.
La corte di merito ha altresì correttamente affermato che
la responsabilità contrattuale della casa di cura non rimane
esclusa in ragione dell’insussistenza di un rapporto
contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria,
operando nel caso il principio dell’appropriazione o
q
dell’avvalimentoil dell’opera del terzo di cui all’art. 1228 c.c.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di
affermare, in base alla regola di cui all’art. 1228 ( e
all’art. 2049 ) c.c. il debitore che nell’adempimento
dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche
dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n.
12362; Cass., 413/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103),
ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012,
n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n.
1855).
.

La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del
preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto

12

di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee

di lavoro subordinato, irrilevante essendo la natura del
2

rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati,

fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che
dell’opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso
nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima

diversa fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass.,
26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua
inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.
La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di
tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne
avvale riposa invero sul principio
incommoda,
O

A

culus commoda eius et

o, più precisamente, come detto,

avvalimento

o

dell’appropriazione

dell’attività altrui per l’adempimento della

propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per
i danni che al creditore ne derivino.
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base
al quale esso é chiamato a rispondere, vale distinguere tra
comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto
agente

(

che della responsabilità del primo costituisce il

presupposto ), essendo al riguardo sufficiente

(

in base a

principio che trova applicazione sia nella responsabilità
contrattuale che in quella extracontrattuale ) la mera
e

occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass.,

15/2/2000, n. 1682).

13

a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a

Nel caso in esame, il debitore ( la società Friuli Coram )
risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che
al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si
è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione
conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei

particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti
il creditore ( la paziente Zuliani ).
La struttura sanitaria è infatti direttamente responsabile
allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da
ascriversi alla condotta colposa posta in essere -quand’anche a
sua insaputa (cfr. Cass., 17/5/2001, n. 6756)- dal medico ( nel
caso, la Palin ), della cui attività essa si è comunque avvalsa
per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, pia-r -6
Jud2r
il medesimo abbiWUIfettuato un intervento di tipo diverso (nel
caso, il trattamento di ossigeno-ozonoterapia) rispetto a
quello originariamente pattuito ( nel caso, serie di
trattamenti di elettroliposi ) con la paziente.
Esclusa per altro verso, sempre all’esito della prima CTU
disposta nel corso del giudizio di I grado, l’esistenza di
<> tra i danni sofferti dall’attrice e gli
interventi di urgenza posti in essere nella sede della Friuli
Coram dall’altro medico intervenuto dopo <>, e rilevato altresì che costui non ha <>, correttamente la corte di merito ne ha escluso la

14

danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel

responsabilità, sottolineando come dalla Zuliani non siano
state invero <> al medesimo «direttamente ascrivibili>>, e che il
suo intervento d’urgenza è stato anzi << utile>> a garantirne
la <>.
si

appalesa

invece

l’esclusione della

responsabilità ( anche ) della Palin operata nell’impugnata
sentenza.
Nel dare atto che nei confronti della medesima è stata
invocata una <>, la corte di merito ha al riguardo
riformato la sentenza di I grado affermando che <>.

15

Censurabile

Orbene, risultando fondata esclusivamente su un generico
rinvio alle «emergenze di causa», la riportata motivazione,
oltre che apodittica e meramente apparente, si appalesa invero
a fortiori

contraddittoria e illogica a fronte della

responsabilità dal giudice del gravame di merito ravvisata in

argomentando essenzialmente dall’essersi la medesima avvalsa
dell’attività, caratterizzata da una condotta connotata da
accertati profili di colpa, nella specie dalla Palin posta in
essere nei confronti della Zuliani.
Vale al riguardo il rilievo che la conddtta della Palin
non può invero essere considerata idonea a

fondare

(costituendone il presupposto) la responsabilità della
struttura sanitaria nel cui ambito la medesima ha posto in
essere la sua prestazione medica de qua, e al contempo ritenuta
inidonea a consentire l’affermazione della personale
responsabilità professionale di detto medico.
Deve in proposito sottolinearsi che, così come in ambito
contrattuale, anche ai fini della configurabilità della
responsabilità extracontrattuale la colpa in realtà si
sostanzia -oltre che nell’inosservanza di leggi, regolamenti,
regole e discipline- nell’obiettiva violazione degli aspetti
della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui
rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta
(anche) nei rapporti della vita comune di relazione.

16

I

capo alla società titolare della struttura sanitaria

Ormai da tempo superata, se non addirittura tramontata, la
concezione etica della responsabilità civile ( informata sulla
concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto
penale ), va affermato che, come anche in dottrina non si è
mancato di porof.jL autorevolmente in rilievo, pure nei comuni

delle obbligazioni, la diligenza assume imprescindibile e
decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello
di condotta.
Essa vale a distinguere tra comportamenti obiettivamente
leciti ed illeciti. E, designando lo sforzo dal soggetto dovuto
per la salvaguardia dell’interesse altrui, avuto riguardo alle
circostanze concrete del caso, si pone altresì quale criterio
di responsabilità.
La diligenza segna dunque la condotta obiettivamente
dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità
civile (anche) extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei
danni derivanti dall’evento causalmente ascrivibile alla
condotta negligente, e pertanto illecita.
La diligenza va a tal fine peraltro correlata alla qualità
del soggetto, e valutata secondo criteri di normalità da
apprezzarsi in relazione alle condizioni del medesimo, avuto in
particolare riguardo alla relativa qualificazione.
Lo specifico settore di competenza in cui rientra
l’attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza
ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche

17

rapporti della vita di relazione, oltre che nell’adempimento

~~1~1~111.1

dell’attività

necessaria

per

l’esecuzione

P

dell’attività

professionale espletata.
In accordo con quanto osservato anche in dottrina, questa
Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo che il
debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata

obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto,
sicché deve escludersi che i1 debitoreprivo delle necessarie
cognizioni tecniche sia esentato dall’adempiere l’obbligazione
con la perizia adeguata alla natura dell’attività esercitata);
mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla
qualifica professionale del debitore (per il riferimento alla
necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di
diligenza particolarmente qualificato, inerentego svolgimento
dell’attività del professionista, v. Cass., 23/4/2004, n.
19133; Cass., 4/3/2004, n. 4400), in relazione ai diversi gradi
di specializzazione propri dello specifico settore
professionale (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143).
Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla
natura dell’attività esercitata (art. 1176, 2 ° co., c.c.), al
professionista ( e a

fortiori

allo specialista ) è allora

richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla
perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di
attività da espletare ( cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995 ).
A tale stregua, l’impegno dal medesimo dovuto, se si
profila superiore a quello del comune debitore, va considerato

18

al modello del buon professionista (secondo cioè una misura

viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione
alla specifica attività professionale esercitata, giacché il
professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici
adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale

standard

valendo a determinare, in conformità alla regola

misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché
del relativo grado di responsabilità ( cfr. Cass., 9/10/2012,
n. 17143 ).
Lo sforzo tecnico implica anche l’uso degli strumenti
materiali normalmente adeguati, ossia degli strumenti
comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui
rientra la prestazione dovuta ( v. Cass., 13/4/2007, n. 8826 ).
Il normale esito della prestazione dipende dunque da una
pluralità di fattori, quali il tipo di patologia, le condizioni
generali del paziente, l’attuale stato della tecnica e delle
conoscenze scientifiche (stato dell’arte), l’organizzazione dei
mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in
condizioni di normalità, ecc.
La normalità risponde allora ad un giudizio relazionale di
valore, in ragione delle circostanze del caso.
A tale stregua, il medesimo deve, da un canto, valutare
con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza
professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto (se
la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro
canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze

19

generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente

strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti
diagnostici e sui risultati dell’intervento, e laddove ciò non
sia

possibile,

deve

informare

il

paziente,

financo

.,

consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero
in altra idonea struttura (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,

16/5/2000, n. 6318).
Nei comuni rapporti della vita di relazione ( oltre che
nell’adempimento delle obbligazioni ) debbono osservarsi
altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza,
espressione del generale principio di solidarietà sociale la
cui violazione comporta l’insorgenza di responsabilità (anche)
extracontrattuale.
Il soggetto deve pertanto mantenere un comportamento
leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché
di salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti
dell’apprezzabile sacrificio-, dalla cui violazione conseguono
profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche
solo colposamente ingenerati nei terzi ( cfr., con riferimento
a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass.,
27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass.,
13/4/2007,

n.

8826;

Cass.,

24/7/2007,

n.

16315;

Cass.,

30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056;
t

Cass., 27/4/2011, n. 9404 ).

20

5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass.,

CU!

~11~11~~

ammuffimmo

)+1

D

Orbene, la condotta nel caso mantenuta dalla g -1-371Arar—-senz’altro connotata da plurimi profili di colpa ed altresì
contraria a buona fede o correttezza.
Depone in tal senso l’avere la medesima sottoposto la
Zuliani, benché reduce da un recente intervento di raschiamento

preliminarmente eseguita l’elettroliposi, ad un tipo di
intervento anticellulitico diverso da quello costituente
l’oggetto del contratto dalla paziente stipulato con la società
Friuli Coram, altresì effettuandolo presso un laboratorio di
analisi con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatesi
all’uopo carenti ed inadeguate ( «il trattamento estetico cui
si sottopose la Zuliani, benché di “facile .esecuzione”, si
presentava “né congruo né adeguato” poiché svolto nonostante la
controindicazione

derivante

dall’intervento

chirurgico

all’utero cui l’attrice si era sottoposta una decina di giorni
prima;

siffatta

controindicazione,

“acdentuata

dalla

preliminare esecuzione dell’elettroliposi, non avrebbe dovuto
consentire, per ottemperanza a norme di comupe prudenza, la
somministrazione della miscela ossigeno-azoto, idonea nel
favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione
di trombo embolizzanti>>).
Ancora, il non avere previamente avvisato la paziente di
e

tali carenze organizzative e strumentali del laboratorio,
indirizzandola ad un centro di più elevata specializzazione e

21

in anestesia locale e nonostante alla medesima fosse stata

_

con idonee dotazioni tecniche (cfr. Cass., 13/7/2011, n.
15386).
L’avere effettuato l’intervento

de quo

con <> e «più probabilmente …. di origine gassosa>> )
dalla corte di merito correttamente applicato nell’affermare la
responsabilità della società Friuli Coram, titolare del
laboratorio in argomento [ «La responsabilità dell’appellante
Friuli Coram non può invero essere revocata in dubbio (il
requisito del nesso causale è ampiamente assolto alla stregua
dei rilievi tecnici che precedono, tanto se detto nesso si

22

macchinari non efficienti>>, giusta quant0 nel corretto

-

IMMO.

riferisce all’intervento della Palin quanto se riguarda altre
.

eventuali anomalie riconducibili alle strumentazioni tecniche
dell’istituto, atteso che comunque si tratta di fatti

I,

rientranti nella sfera di disponibilità e di responsabilità
della struttura sanitaria, dal momento che in ogni caso la

che preparò due dosi da iniettare, della Friuli Coram)>> ].
Tale dato non può allora non assumere decisivo rilievo
anche ai fini della valutazione della personale responsabilità
professionale del detto medico, giacché in presenza di un
risultato anomalo rispetto a quello normalmente derivante dalla
<> ( che nell’impugnata sentenza si
sottolinea essere intervento routinarlo e di facile esecuzione
<> ) appare rispondente al criterio della
“preponderanza dell’evidenza” o “del più probabile che non”
(cfr. Cass., 11/1/2008, n. 576, e, da ultimo, Cass., 26/2/2013,
n. 4792) la causale derivazione dello stesso ( nel caso,
l’embolia subita dalla Zuliani ) dalla condotta connotata da
plurimi profili di colpa e contrarietà a buona fede o
correttezza del medico operante.
Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto
dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti gli altri
t

motivi dei ricorsi nonché quelli del ricorso incidentale del

Rampino e della società Axa Assicurazioni s.p.a., la cassazione
in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che

23

Palin si avvaleva di strutture e personale, ad ,es. l’infermiera

in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo
applicazione dei seguenti principi:
«Anche nel campo della responsabilità extracontrattuale
la colpa designa il modello di condotta, quale sforzo dovuto
per la salvaguardia dell’interesse altrui in relazione alle

mantenere nei rapporti comuni della vita di relazione.
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale
generale principio di solidarietà sociale, trova applicazione
anche in tema di responsabilità extracontrattuale, essendo
pertanto ciascun soggetto tenuto a mantenere nei rapporti della
vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in
obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla
salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile
sacrificio-, dalla cui violazione conseguono profili di
responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo
colposamente ingenerati nei terzi.
Ne consegue che è colposa e contraria a buona fede o
correttezza la condotta del medico che sottopone il paziente ad
intervento ( nel caso, trattamento di ossigeno-ozonoterapia )
presso struttura sanitaria inadeguata, senza al medesimo dare
preventivo avviso di tale situazione, ed omettendo di
indirizzarlo ad altra idonea struttura».
>

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

24

circostanze concrete del caso, che il soggetto è tenuto a

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il ricorso della
società Friuli Coram s.r.l. ( già
Prof. Mario & C. s.a.s.

Friuli Coram di Cordaro

e il 7 0 motivo del ricorso della

Zuliani, assorbiti gli altri nonché quelli del ricorso
incidentale del Rampino e della società Axa Assicurazioni

per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello
di Trieste, in diversa composizione.

Roma, 21/3/2014

s.p.a. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche

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