Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18304 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 19/09/2016), n.18304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15601/2012 proposto da:

API – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., P.I. (OMISSIS), API HOLDING

S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro

tempero, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso

lo studio degli avvocati FERDINANDO CARABBA TETTAMANTI, LUCA

ALBANESE che le rappresentano e difendono, giusta procure speciali

notarili in atti;

– ricorrenti –

contro

G.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO

PROIA, MAURO PETRASSI, che lo rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato MARIA TERESA NORO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8791/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/01/2012 R.G.N. 7374/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINTS;

udito l’Avvocato ALBANESE LUCA;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega verbale Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da G.P. nei confronti di API Holding S.p.A. e di Anonima Petroli Italiana S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù delle mansioni di natura dirigenziale svolte dal (OMISSIS), del diritto all’inquadramento economico e normativo di cui al CCNL per i dirigenti di azienda industriale ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, al ricalcolo del TFR ed alla regolarizzazione contributiva, nonchè al riconoscimento dell’indennizzo calcolato in proporzione al grado di invalidità riportato in seguito all’infortunio occorso in data (OMISSIS) corrispondente alla mancata copertura assicurativa prevista dall’art. 12 del predetto CCNL.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il gravame inammissibile, per non essere i motivi di censura esposti con sufficiente grado di specificità così da risultare idonei a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice e comunque infondato in quanto ispirato ad una concezione elitaria della figura del dirigente che non trova più riscontro nella realtà aziendale, in specie nelle imprese di grandi dimensioni nè adesione da parte della giurisprudenza di questa Corte, concezione in base alla quale, peraltro, dovrebbe comunque ritenersi nella specie la sussistenza del diritto alla qualifica dirigenziale in relazione all’esercizio di un potere decisionale che eccede i contenuti professionali propri della qualifica di quadro per riflettersi direttamente sull’attuazione degli obiettivi dell’impresa valendo altresì ad impegnarla nei rapporti con i terzi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il G.. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi su cui si articola l’impugnazione proposta, il primo, inteso a denunciare genericamente i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’omessa disamina degli atti istruttori, il secondo, rubricato “Nullità dell’impugnata sentenza per manifesta insanabile contraddittorietà”, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità della pronunzia di inammissibilità del gravame dalla stessa a suo tempo proposto, ritenendola inficiata da una superficiale valutazione del contenuto dell’atto ed in particolare del riferimento alle deposizioni testimoniali su cui fondava la contestazione integrale del giudizio emesso in prime cure e, comunque, contraddetta dalla contestuale formulazione di un giudizio di infondatezza del gravame medesimo, recando la motivazione dell’impugnata sentenza l’esposizione delle relative ragioni.

La proposta impugnazione articolata sui due predetti motivi deve ritenersi inammissibile. In effetti è a dirsi come il ricorrente si limiti a contestare la contraddittorietà della sentenza in relazione alla duplice pronunzia di inammissibilità del ricorso in rito e di infondatezza nel merito dello stesso, senza avvedersi che la pronunzia della Corte territoriale risulta fondata su una doppia ratio decidendi, una in rito e l’altra nel merito, per nulla in contraddizione tra loro ed entrambe parimenti condivisibili.

Ciò in quanto la dichiarata inammissibilità del ricorso in appello è statuizione comunque sorretta da una adeguata motivazione, non scalfita dalla pretesa qui fatta valere dal ricorrente circa la desumibilità del devolutum dalla generica contestazione della valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, mentre la pronunzia di infondatezza del ricorso, riferita alla non accoglibilità della tesi più rigorosa, che vuole la figura del dirigente limitata al ruolo di alter ego dell’imprenditore non solo è in sè idonea a sostenere la decisione della Corte territoriale ma non è stata fatta oggetto di alcuna specifica censura.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000.00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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