Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18304 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 08/07/2019), n.18304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13305-2018 R.G. proposto da:

S.G., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della disciolta INFORTUNISTICA ITALIANA FRANCHISEE

SAS DI S.G. & C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO ZITO;

– ricorrenti –

contro

INFORTUNISTICA ITALIANA DI P.S. SNC, P.S.;

– intimati –

contro

INFORTUNISTICA ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati WLATER PACELLI, VALENTINO VIALI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 368/2018 del

TRIBUNALE di PALMI, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che conclude

chiedendo dichiararsi la competenza territoriale dell’adito

Tribunale di Palmi, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi

ad esso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.G. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., notificato il 30.4.2018, contro Infortunistica italiana di P.S. s.n.c., Infortunistica italiana s.r.l. e P.S., avverso la sentenza n. 368/2018 emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.4.2018 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi a decidere per essere competente il Tribunale di Bologna nella causa in cui l’attore chiedeva venisse dichiarata la nullità, o, in via subordinata, disposto l’annullamento o pronunciata la risoluzione per inadempimento della convenuta in relazione al contratto di franchising sottoscritto dalle parti.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede (non potendosi ritenere tale l’atto proveniente dalla Infortunistica italiana s.r.l., datato 4 luglio 2018, privo di timbro di deposito e contenente la mera elezione di domicilio).

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, si dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Palmi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. S.G., in proprio e quale legale rappresentante della disciolta Infortunistica italiana Franchise s.a.s di S.G. e c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, la Infortunistica italiana di P.S., per sentir accertare e dichiarare la nullità o in subordine l’annullamento, ovvero in ulteriore subordine la risoluzione per inadempimento del contratto di franchising concluso dalle parti.

2. Il Tribunale di Palmi adito, in accoglimento della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando come competente il Tribunale di Bologna, quale foro di competenza esclusiva indicato nell’art. 19 del contratto di franchising.

3. La soluzione data dal tribunale alla questione di competenza non appare corretta va infatti rilevato che, come osservato anche dal Procuratore Generale, l’art. 19 del contratto sottoscritto dalle parti non prevede un foro convenzionale esclusivo, non potendosi concludere in tal senso sulla base della semplice espressione in esso

contenuta “per qualsiasi controversia indica competente…”, in mancanza di una chiara espressione della volontà delle parti volta ad escludere la possibilità di rivolgersi agli altri fori previsti dalla legge come competenti. Ciò in applicazione del principio di diritto già chiaramente espresso da Cass. n. 18707 del 2017 e ribadito recentemente da Cass. n. 1838 del 2018: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicchè la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”.

4. Escludendo che la clausola contrattuale richiamata abbia la funzione di individuare come unico foro territoriale individuato dalle parti il Tribunale di Bologna, sussiste per contro la competenza per territorio del tribunale adito, radicata quanto meno in relazione al luogo ove doveva eseguirsi la obbligazione dedotta in giudizio, ex art. 20 c.p.c..

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e il ricorso va accolto, con la conseguente rimessione della causa al competente Tribunale di Palmi per la prosecuzione del giudizio.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palmi. Pone a carico della parte intimata le spese del giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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