Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18304 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25991-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMILIANO BARTOLOZZI;

– ricorrente –

contro

ELLEGI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 357/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame interposto da B.M. avverso la decisione di primo grado che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle spettanze di fine rapporto, aveva revocato il provvedimento monitorio e condannato il B. a corrispondere alla parte datoriale l’importo di Euro 145.247,90, pari alla differenza tra dette competenze ed il costo di cinque Kg d’oro sottratto dal lavoratore al datore di lavoro (gestore di un’impresa orafa);

a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato che, incontestato il diritto del lavoratore alle spettanze di fine rapporto, la parte datoriale aveva tuttavia provato la sussistenza di un controcredito che aveva opposto in compensazione; a tale riguardo, la Corte ha valutato le risultanze del procedimento penale nei confronti del lavoratore, conclusosi con una pronuncia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e, in particolare, le dichiarazioni, dal contenuto confessorio, rese dal predetto ai carabinieri;

la Corte di merito ha ritenuto “genuino” il contenuto delle medesime dichiarazioni, sia per la natura di pubblici ufficiali di coloro che le avevano raccolte, sia per l’assenza di elementi che rendessero plausibile l’ipotesi di una estorsione delle stesse;

in merito al quantum, ha giudicato corretta la liquidazione operata dal primo giudice avuto riguardo alla quantità di oro sottratta, come ammessa dallo stesso dipendente; in proposito, la Corte ha osservato come, ferma la contestazione sull’an (recte: ferma la contestazione in merito alla condotta di appropriazione ed alla quantità di oro sottratto), il lavoratore non avesse, invece, formulato alcuna censura specifica sui criteri di calcolo (per la determinazione del credito), indicando per esempio un diverso valore o costo unitario del metallo sottratto o, comunque, criteri alternativi rispetto a quelli già utilizzati dal Tribunale;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione B.M., affidato a due motivi è rimasta intimata la società Ellegi srl;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4-è dedotta violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 444 e 445 c.p.p.;

parte ricorrente assume che la società non avrebbe provato la riferibilità al lavoratore della condotta illecita di sottrazione dell’oro;

il motivo è inammissibile;

le censure, infatti, sub specie di violazione di legge, investono la valutazione degli elementi di prova, di esclusiva competenza del giudice del merito, sindacabile in questa sede nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qui, in radice, escluso ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 ter c.p.c., a tenore del quale il vizio di motivazione (id est: il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”, come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2017.

è, poi, solo il caso di osservare che la Corte territoriale ha dimostrato di avere ben chiari i limiti in cui, nel giudizio civile, può avere valore la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; quest’ultima, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una affermazione di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (v. Cass. n. 16505 del 2019);

nella fattispecie, i giudici hanno tenuto conto della pronuncia di patteggiamento della pena e proceduto alla affermazione di responsabilità del lavoratore con giudizio critico degli elementi assunti nell’ambito del procedimento penale, sicchè alcuna violazione delle norme indicate in rubrica è imputabile alla pronuncia impugnata;

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 è dedotta violazione degli artt. 1223,2043,2056 e 2697 c.c.; secondo la parte ricorrente, non vi sarebbe stato alcun elemento di prova a dimostrazione del quantitativo di oro sottratto, della riferibilità della sottrazione al lavoratore e, comunque, del quantum come liquidato dalla Corte di appello;

anche il secondo motivo è inammissibile;

per un verso, le censure investono l’esito dell’accertamento di fatto, in punto di ritenuta responsabilità del lavoratore e di quantitativo di oro sottratto, ed incontrano gli stessi limiti del primo motivo; per altro verso, laddove denunciano un’inesatta determinazione del quantum liquidato in ragione del criterio di calcolo utilizzato, non si confrontano, in modo specifico, con il decisum; la Corte di appello ha osservato infatti, come, in discussione solo l’an (recte: la condotta di appropriazione e la quantità di metallo), non vi fosse, invece, contestazione in ordine ai criteri utilizzati dal Tribunale per calcolare, evidentemente, il valore economico del quantitativo di oro accertato e, dunque, il risarcimento;

tali affermazioni dovevano indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito; come sviluppate, restano prive “di specificità, completezza e riferibilità”(v. Cass. n. 4950 del 2020) alla decisione impugnata e non sono pertanto esaminabili;

conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte datoriale è rimasta intimata;

deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA