Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18303 del 25/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20016-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 556/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo che aveva: rigettato la domanda proposta da C.G.G. – docente presso varie scuole pubbliche in virtù di reiterati contratti a tempo determinato a decorrere dall’anno 2001 e per un periodo superiore a trentasei mesi nei confronti del detto Ministero intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei menzionati contratti e la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato; escluso la risarcibilità del danno conseguente all’asserita illegittimità dell’apposizione del termine; negato la riconoscibilità degli scatti biennali previsti dalla L. 13 luglio 1998, n. 312, art. 53 in quanto esclusi per le supplenze; riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno escludendo la sussistenza di una “ragione obiettiva per la quale un lavoratore a tempo determinato debba essere discriminato rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato” con conseguente condanna del MIUR al predetto risarcimento; respinto ogni domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che la Corte opinando che l’unica questione controversa in causa fosse quella relativa al diritto o meno del lavoratore a termine della scuola al riconoscimento degli “scatti biennali del 2,50% previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 diritto contestato dal MIUR nell’appello, rigettava il gravame;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero affidato a due motivi, che il C. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte territoriale erroneamente individuato l’oggetto del contendere nella sussistenza o meno del diritto del lavoratore al riconoscimento degli “scatti biennali del 2,50% previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53”, laddove, diversamente, l’appello del Ministero concerneva unicamente la questione dell’effettiva ravvisabilità della disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori di ruolo, negata dall’Amministrazione alla luce delle evidenti peculiarità dell’ordinamento scolastico italiano ed invece affermata dal Tribunale in base alla ritenuta violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4, punto 1 dell’Accordo Quadro 28 marzo 1999, poi trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, evidenziandosi, altresì, che la sentenza di primo grado aveva rigettato la richiesta di riconoscimento degli scatti biennali L. n. 312 del 1980, art. 53 e tale statuizione non era stata impugnata con un appello incidentale;

– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, del D.Lgs. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18 come convertito con modificazioni dalla L. n. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la L. n. 312 del 1980, art. 53 a seguito della L. 20 maggio 1982, n. 270 aveva continuato a disciplinare solo il trattamento economico degli insegnanti di religione come chiarito dall’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003 (e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 20 giugno 2013 a seguito di una ricostruzione approfondita del quadro normativo); nel motivo viene anche censurata la decisione della Corte di appello nella parte in cui il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 16 richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che il primo motivo è infondato in quanto la Corte di appello nel rigettare il gravame proposto dal Ministero ha – sia pur con argomentazioni del tutto errate – confermato la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto al C. la progressione stipendiale dallo stesso richiesta, anche se in via subordinata e, dunque, nessuna violazione del principio del “chiesto e pronunciato” è ravvisabile nel caso de quo;

che, il secondo motivo, è infondato essendo il dispositivo della impugnata sentenza conforme a diritto benchè fondato su una motivazione errata che questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., procede a correggere nei termini di seguito esposti (peraltro, vale ricordare anche il principio secondo cui la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta” – Sez. U -, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017; n. 23989 del 11/11/2014 Cass. n. 28663 del 27/12/2013). Invero, il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo – ha come obiettivo quello di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”. L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo detetiiiinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). Tale clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed affermando la esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153, n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42. La CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Orbene, la interpretazione delle norme eurounitarie riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468). Pertanto, le riportate statuizioni dalla Corte di Lussemburgo escludono la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali per il personale docente ed educativo non di ruolo era escluso il riconoscimento della anzianità di servizio, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità;

che, alla luce di quanto esposto, in dissenso con la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il C. rimasto intimato;

che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA