Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18303 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 25 – Scala A – Interno 4 (Ostia Lido), presso lo studio

dell’avvocato INFUSO CARMELO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO

59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2008 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 21.12.07, depositata il 05/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Caltanissetta ha rigettato l’appello del sig. L.A. avverso la sentenza di primo grado, con cui era stata accolta la domanda di riconoscimento di un diritto di passaggio proposta nei confronti dell’appellante dal sig. M.N.;

che il sig. L. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’intimato sig. M. ha resistito con controricorso;

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“I motivi di ricorso, con cui si deducono violazioni di norme di diritto, non contengono la formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria, in cui si afferma che “la specifica indicazione delle norme violate e gli specifici vizi logici e giuridici denunziati sono gia’ la formulazione dei quesiti”;

che comunque l’art. 366 bis c.p.c. e’ stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009;

che sia il controricorso sia la sua notifica sono nulli (per le:

ragioni che si esamineranno di seguito);

che tali obbiezioni vanno pero’ disattese in quanto: la formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. costituisce specifico e aggiuntivo requisito formale del ricorso (giurisp. costante);

l’abrogazione dell’art. 366 bis disposta dalla L. n. 69 del 2009 riguarda i soli ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non comportano nullita’ del controricorso ne’ il denunciato difetto di sottoscrizione della copia notificata, attesa l’avvenuta sottoscrizione dell’originale, ne’ la illeggibilita’ della firma di autentica della sottoscrizione della procura ad litem, attesa la certezza dell’identita’ dell’avvocato autenticante e il difetto di querela di falso; ne’, infine, comporta nullita’ della notifica del controricorso l’esecuzione della medesima non presso il domicilio eletto in Roma ma presso il domicilio effettivo dell’avvocato del ricorrente (in (OMISSIS));

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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