Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18303 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. un., 03/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente di sez. –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4369-2020 proposto da:

F.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato CARLO TAORMINA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTRO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 4/2020 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 15/01/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2020 dal Presidente Dott. LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Carlo Taormina.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – avendo ritenuto sussistente, in relazione a sette degli otto capi di incolpazione formulati dal Ministro della giustizia, il fumus degli illeciti disciplinari contestati alla Dott.ssa F.S.M., nella qualità di magistrato addetto dal 2009 alla Sesta Sezione civile del Tribunale di (OMISSIS), competente in materia di esecuzioni immobiliari – con ordinanza del 30 aprile 2019 ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio della Dott.ssa S. nonchè il suo collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, a norma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 22 con corresponsione di un assegno alimentare nella misura di legge.

2. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza e anche avverso l’ordinanza della Sezione disciplinare del 15 luglio/1 agosto 2019 di rigetto della sua istanza di revoca della già impugnata ordinanza del 30 aprile 2019 e, in subordine, di adozione di una misura cautelare meno afflittiva, in considerazione della vigenza del provvedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche, adottato in data 21 marzo 2019.

3. Entrambi i ricorsi sono stati esaminati da queste Sezioni Unite nella sentenza 18 novembre 2019, n. 29833 e sono stati accolti per il solo profilo concernente l’inadeguatezza delle motivazioni delle ordinanze impugnate con riguardo alla collocazione temporale della “reiterazione” delle condotte ascritte all’incolpata.

In particolare, in quest’ultima pronuncia è stato rilevato che, nella vicenda in esame, alla Dott.ssa S. è stata applicata, con provvedimento del 21 marzo 2019, la misura del trasferimento d’ufficio per incompatibilità con le funzioni giudiziarie nel circondario di Catania e con le funzioni monocratiche e pochi giorni dopo, in data 30 aprile 2019, si è provveduto all’applicazione della misura cautelare massima della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, essendo stata l’incolpata giudicata “incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie in qualunque luogo o funzione”.

Tuttavia, una così radicale affermazione risultava supportata dalla sola osservazione, contenuta nelle ordinanze impugnate, secondo cui “la reiterazione di comportamenti simili è sintomo evidente di una incompatibilità con le funzioni giudiziarie”.

Una simile giustificazione è stata considerata insufficiente a collocare temporalmente i comportamenti giudicati devianti, non permettendo di comprendere se la indicata reiterazione fosse avvenuta soltanto prima – come sembrava – o anche dopo l’applicazione e l’attuazione della misura amministrativa, nel qual caso il giudice disciplinare avrebbe dovuto attualizzare la valutazione delle esigenze cautelari, tenendo conto dei comportamenti del magistrato successivamente all’attuazione e/o all’adozione della misura amministrativa del trasferimento d’ufficio.

4. In sede di giudizio di rinvio la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con ordinanza 15 gennaio 2020, n. 4, ha confermato con ampia motivazione la disposizione della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio della Dott.ssa S. nonchè il suo collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, a norma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 22 con corresponsione di un assegno alimentare nella misura di legge.

5. Il ricorso della Dott.ssa F.S.M. chiede l’annullamento della suddetta ordinanza per due motivi.

6. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 2, in relazione agli artt. 21 e 22 stesso D.Lgs. nonchè dell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, per omessa dichiarazione dell’inefficacia della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a causa dell’avvenuta deliberazione, in sede di giudizio di rinvio, oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti inviati dalla Corte di cassazione.

Si sostiene, in primo luogo, l’applicabilità nella specie delle norme del codice di procedura penale nonchè l’assoluta assimilazione alle misure cautelari del processo penale delle misure cautelari gravemente afflittive di cui si tratta e, in particolare, della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

Si aggiunge che – poichè l’art. 24 citato stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura deve essere proposto “nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale” sarebbe necessaria una previsione legislativa espressa per escludere l’applicazione dell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, norma di grande impronta garantista, con riguardo ai ricorsi per cassazione “de libertade”.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione dell’art. 623 c.p.p. per avere la Sezione disciplinare “consumato ribellione rispetto al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili da valere come legge della presente procedura ed in particolare per aver disatteso l’obbligo di stabilire se, dopo il trasferimento d’ufficio dell’odierna ricorrente, la stessa avesse tenuto un comportamento tale da far ritenere la perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ovvero della misura cautelare in atto”; b) “motivazione apparente ed eccentrica rispetto ai poteri spettanti al giudice di rinvio, per aver evocato pregressi dell’attività dell’odierna ricorrente sui quali mai si sono fondati i provvedimenti cautelari succedutisi nella presente vicenda e mai sono stati oggetto di trattazione in contraddittorio, facendone di più di una evocazione parziale ed unilaterale, limitando la evocazione medesima ai provvedimenti negativi e mai a quelli di reiterata assoluzione in sede disciplinare”; c) “travisamenti probatori, relativamente alle causali di quanto occorso, negandone una natura esclusivamente locale e legata alla contrapposizione con un determinato soggetto, così pervenendo illogicamente alla affermazione di insufficienza del disposto trasferimento d’ufficio”.

Si rileva che, in base al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, il giudice del rinvio doveva stabilire se – al netto di tutto quanto coperto dal giudicato cautelare e dal disposto trasferimento d’ufficio – vi fossero gli estremi della “perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative” della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio oppure se, in alternativa, si riscontrasse la “idoneità della misura cautelare minore del trasferimento d’ufficio”, tenendo conto del comportamento tenuto dal magistrato nell’esercizio delle funzioni nella nuova sede ove è stato trasferito in via amministrativa e comunque successivamente all’adozione della misura di cui al R.D. del 1946, art. 2.

A tale ultimo riguardo si sottolinea che la Sezione disciplinare ha, invece, ritenuto di dovere accertare la “inidoneità” della misura cautelare minore del trasferimento d’ufficio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 13 o art. 22, comma 1, muovendo dalla premessa che la parola “idoneità” presente nell’ambito del suddetto principio di diritto fosse il frutto di un errore materiale e fosse quindi da intendere come “inidoneità” della misura cautelare minore medesima.

Si aggiunge che, in base alla suddetta decisione di annullamento con rinvio, la Sezione disciplinare era stata chiamata a stabilire se l’incompatibilità “con l’esercizio delle funzioni giudiziarie in qualunque luogo o funzione” posta a base della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, dovesse essere confermata o smentita all’esito di una verifica in concreto e all’attualità delle modalità di esercizio della funzione giudiziaria da parte dell’incolpata esclusivamente riferita alle “sopravvenienze cautelari” cioè all’attività svolta nella sede dove era stata trasferita d’ufficio o comunque successivamente all’adozione del provvedimento di trasferimento.

A fronte di questa situazione, la Sezione disciplinare ha considerato tamquam non esset il provvedimento di trasferimento di ufficio – sull’assunto secondo cui esso non ha avuto alcuna concreta attuazione, essendo stato seguito dalla misura cautelare maggiore in un breve lasso di tempo – mentre invece, in base alla decisione delle Sezioni Unite, a tale provvedimento non poteva non attribuirsi rilievo in quanto la valutazione del comportamento tenuto dal magistrato avrebbe dovuto considerarsi “assorbita” nella relativa emanazione. Era, quindi, necessario stabilire se vi fossero altri comportamenti idonei, in sostanza, a dimostrare l’inoperatività di ogni deterrenza della misura del trasferimento d’ufficio a causa della pervicacia del magistrato incolpato e quindi tali da imporre l’emanazione della misura cautelare più grave.

In questa ottica anche l’affermazione della Sezione disciplinare secondo cui: “non risulta alcunchè circa l’esercizio delle funzioni giurisdizionali…. nel breve periodo intercorso” tra il provvedimento di trasferimento d’ufficio e quello di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, si porrebbe in contrasto con l’indicato principio di diritto, in quanto si sarebbe tradotta nel non dare rilievo al fatto che era stata l’incolpata a chiedere il proprio allontanamento dal contesto ambientale e funzionale in cui era nato e proseguito lo scontro che è alla base della contestazione degli illeciti disciplinari – sui quali si è formato il giudicato cautelare – che hanno determinato l’assunzione delle misure cautelari in argomento (provvedimento del Presidente del Tribunale di Catania operativo dal 25 febbraio 2019).

La ricorrente contesta, inoltre, la ricostruzione della vicenda che fa da sfondo all’adozione delle misure in oggetto sostenendone l’incompletezza sotto molteplici aspetti, a partire dalla mancata menzione della sentenza del TAR Lazio – divenuta definitiva – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della sottrazione alla S. di circa mille fascicoli relativi a procedure esecutive disposta da parte della Presidente della sua Sezione e sono stati annullati tutti i provvedimenti adottati al riguardo dalla Presidente stessa.

Infine, si contesta il richiamo contenuto nell’ordinanza impugnata a lontani precedenti disciplinari della ricorrente – su alcuni dei quali, quelli più risalenti, non sarebbe stato neppure garantito il contraddittorio – effettuato senza elencare tutti i provvedimenti adottati in materia dal CSM (in particolare omettendo quelli con esito favorevole) e senza neppure menzionare le lusinghiere valutazioni di professionalità del Consiglio giudiziario di Catania, confermate anche nel 2017.

II – Esame delle censure.

2. Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

3. Il primo motivo è infondato perchè, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la disposizione contenuta nell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, – da considerare di stretta interpretazione – si applica esclusivamente alle misure cautelari personali adottate nell’ambito del procedimento penale come risulta in modo inequivoco dall’espresso riferimento in esso contenuto all’annullamento con rinvio di un’ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309 c.p.p., comma 9. E si aggiunge che esso, nell’ambito del processo penale, neppure si riferisce alle misure cautelari reali, visto che l’art. 324 c.p.p., il quale disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5-bis citato articolo (vedi, per tutte: Cass. pen. 24 febbraio 2017, n. 9212; Cass. pen. 15 giugno 2017, n. 39259; Cass. pen. 25 maggio 2018, n. 23707; Cass. pen. 12 novembre 2018, n. 51345; Cass. pen. 1 marzo 2017, n. 27093; Cass. pen. 26 giugno 2019, n. 31281; Cass. pen. 9 luglio 2019, 42329).

In alcune delle suindicate pronunce si è altresì precisato che ciò risulta confermato dal fatto che la suddetta disposizione è stata introdotta dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 “al fine specifico di accelerare i tempi della decisione sulla richiesta di riesame anche in sede di rinvio, assicurando così il rispetto del minimo sacrificio necessario della libertà personale: finalità che il legislatore del 2015 ha ritenuto di perseguire – tutt’altro che irragionevolmente – anche nell’ipotesi in cui l’indagato, pur avendo fondatamente censurato l’ordinanza emessa in sede di riesame, ottenendone l’annullamento, rimane sottoposto alla misura cautelare in attesa del giudizio di rinvio” (cosi spec. Cass. pen. 31281 del 2019 cit.).

3.1. Ne consegue che l’interpretazione letterale e finalistica dell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, portano inequivocamente a restringerne l’applicabilità ai procedimenti de libertate (cui, del resto, si fa riferimento anche nel presente ricorso alle pagine 6 e 9) quali sono quelli riguardanti le misure cautelari personali adottate nell’ambito del processo penale, visto che tali misure comportano sempre delle limitazioni, più o meno incisive, della libertà personale.

Si tratta, quindi, di una disposizione peculiare del procedimento penale, non richiamata dal D.Lgs. n. 109 del 2006 e da ritenere non compatibile con il procedimento disciplinare e come tale ad esso non applicabile.

3.2. E’ noto, infatti, che in riferimento al procedimento disciplinare a carico di magistrati, il D.Lgs. n. 109 del 2006 non prevede una generale applicabilità delle norme del codice di procedura penale, ma limita il richiamo di tali disposizioni sotto tre profili specifici, indicati rispettivamente nell’art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare), nell’art. 18, comma 4 (per il dibattimento innanzi alla Sezione disciplinare) e nell’art. 24 (ove fa riferimento alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura penale per la proposizione del ricorso per cassazione).

In base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte tali richiami devono interpretarsi restrittivamente e soltanto nei limiti della compatibilità con la disciplina dettata dal D.Lgs., n. 109 del 2006, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile (vedi, per tutte: Cass. civ. SU 4 settembre 2015, n. 17585; Id. 15 gennaio 2020, n. 741; Id. 4 marzo 2020, n. 6074). E, in questa sede, deve essere sottolineato che, in tale ottica, è stato precisato che il disposto dell’art. 299 c.p.p., comma 4, – che prevede l’ipotesi della modifica della misura cautelare per l’aggravamento delle esigenze cautelari – costituisce una disposizione particolare e peculiare del procedimento penale non compatibile con la disciplina del procedimento disciplinare a carico dei magistrati (Cass. SU 28 ottobre 2011, n. 22570).

Alla medesima conclusione deve pervenirsi per l’art. 311 c.p.p., comma 5 bis, e in questo senso deve essere puntualizzata (ex art. 384 c.p.c., u.c.) la motivazione contenuta nella ordinanza impugnata nella quale, comunque, è stata affermata l’incompatibilità (“inconferenza”) del richiamo all’anzidetta disposizione nel procedimento disciplinare.

4. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

5. In primo luogo è inammissibile il profilo di censura con il quale si denuncia “motivazione apparente ed eccentrica rispetto ai poteri spettanti al giudice di rinvio”, derivante dalle evocazione di “pregressi dell’attività dell’odierna ricorrente sui quali mai si sono fondati i provvedimenti cautelari succedutisi nella presente vicenda e mai sono stati oggetto di trattazione in contraddittorio, facendone di più di una evocazione parziale ed unilaterale, limitando la evocazione medesima ai provvedimenti negativi e mai a quelli di reiterata assoluzione in sede disciplinare”.

A tale conclusione si perviene per plurime ragioni.

5.1. In via principale appare del tutto ultroneo il richiamo alla “motivazione apparente” che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (vedi: Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

Pertanto, non può certamente ipotizzarsi la sussistenza di un simile vizio esclusivamente a causa del richiamo in motivazione di fatti che – secondo la ricorrente – non avrebbero formato oggetto del contraddittorio processuale, tanto più che quest’ultimo profilo di censura – che implica un accertamento in fatto – non risulta in alcun modo trattato nella sentenza impugnata e la ricorrente non ha dimostrato, in conformità del principio di specificità dei motivi di ricorso (o di c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, sul quale vedi, per tutte: Cass. pen. SU 5 agosto 2010, n. 18210; Id. 24 settembre 2010, n. 20159; Cass. pen. 19 dicembre 2018, n. 57560; Id. 8 maggio 2019, n. 35164) che la questione non è nuova e, come tale non è inammissibile.

Deve, infatti, essere ricordato che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per tutte: Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020).

6. Quanto alla denuncia di “motivazione eccentrica rispetto ai poteri spettanti al giudice di rinvio”, va sottolineato che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (tra le tante: Cass. pen. 20 febbraio 2018, n. 11641; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. 2 febbraio 2018, n. 2652);

b) l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (tra le altre: Cass. pen. 16 marzo 2020, n. 10255; Cass. pen. 4 marzo 2020, n. 8733; Cass. pen. 17 luglio 2017, n. 34794; Cass. civ. 26 settembre 2018, n. 22989; Cass. civ. 6 luglio 2017, n. 16660; Cass. civ. 30 maggio 2001, n. 7379).

c) non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. Pertanto, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talchè si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (fra le tante: Cass. pen. 14 maggio 2015, n. 20044; Cass. pen. 17 luglio 2017, n. 34794 cit.; Cass. pen. 27 maggio 2019, n. 23140);

d) nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato nè condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Cass. pen. 4 marzo 2020, n. 8733 cit.).

6.1. Ne deriva che, nella specie, la Sezione disciplinare per uniformarsi principio di diritto enunciato da queste Sezioni Unite poteva, nel rispetto deì suindicati limiti, non solo riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti fasi processuali non presupposti dal principio di diritto, ma fare riferimento a fatti ulteriori.

Nell’ordinanza impugnata il giudice disciplinare ha ritenuto di soffermarsi anche su fatti e comportamenti dell’incolpata considerati analoghi tra di loro e con quelli oggetto del presente procedimento – già oggetto di cognizione sia in sede amministrativa sia in sede disciplinare, ravvisandovi una “continuità” rispetto ai fatti “attuali” che hanno determinato le misure cautelari di cui si tratta.

Questo tipo di valutazione, ampia e approfondita, era proprio quella che si chiedeva nella sentenza rescindente, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio presuppone una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi nonchè la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza, dipendendo da tali valutazioni – in applicazione del criterio di gradualità quale precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art. 275 c.p.p., commi 1 e 2) – l’irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o altra misura meno severa (vedi, di recente: Cass. SU 15 gennaio 2020, n. 741; Cass. SU 27 gennaio 2020, n. 1719 del 27/01/2020).

Ne consegue che non è ravvisabile alcuna “eccentricità” rispetto ai poteri spettanti al giudice di rinvio – e quindi alcun vizio di motivazione – nell’ampliamento dell’esame da parte della Sezione disciplinare che viene contestato dalla ricorrente, in quanto tale approfondimento, nella decisione impugnata, è funzionale a dare una completa attuazione al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente.

7. Va, peraltro, sottolineato che la necessità di una valutazione approfondita in sede cautelare corrisponde ad una maggiore tutela dei diritti dell’incolpato a partire dal diritto di difesa, tanto più che, per costante orientamento di queste Sezioni unite, il completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti è comunque riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare e l’adozione in genere delle misure cautelari nei confronti dei magistrati (e, quindi, della misura che qui interessa) è governata dal principio di gradualità, come sottolineato anche nella sentenza rescindente.

Tale principio rappresenta un’applicazione dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari e delle sanzioni che deve presiedere alla relativa applicazione in concreto, come risulta dall’art. 275 c.p.p., commi 1 e 2, secondo cui “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” e la misura scelta “deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata” (Cass. SU 18 novembre 2019, n. 29833).

L’adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari (così come delle sanzioni disciplinari) alle effettive esigenze da soddisfare in concreto, comportano non solo la graduazione ma anche la flessibilità delle misure stesse, come confermato del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 3, secondo cui la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio resta sempre revocabile anche d’ufficio in qualsiasi momento, laddove si evidenzi un mutamento in melius del quadro cautelare, il che conferma la necessità di una valutazione ampia e approfondita del comportamento dell’interessato (Cass. SU 20 luglio 2015, n. 15152).

8. D’altra parte, per quanto concerne il profilo di censura riguardante il mancato rispetto del principio del contraddittorio (in riferimento ad alcuni precedenti disciplinari richiamati) deve essere ricordato che nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il fascicolo del procedimento inviato dal P.G. presso la Corte di cassazione alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce il corrispondente di quello previsto per il dibattimento penale dall’art. 431 c.p.p. e che, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 3, lett. b), la “lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei Consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonchè delle prove acquisite nel corso delle indagini” è contemplata come attività non obbligatoria, ma rimessa alla discrezione del giudice. Pertanto, la mancata acquisizione, lettura o indicazione di risultanze istruttorie contenute nel fascicolo del procedimento non comporta la loro inutilizzabilità e, quindi, la nullità della decisione che di esse abbia tenuto conto (vedi, per tutte: Cass. SU 4 novembre 2012, n. 19829).

8.1. Ne consegue che, nella specie, è da escludere che il contestato richiamo dei precedenti disciplinari da parte del giudice disciplinare abbia violato il diritto al contraddittorio, preso in considerazione anche dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (in particolare, nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), precisandosi che comunque tale garanzia è assicurata dalla possibilità di far valere mediante ricorso per cassazione eventuali doglianze al riguardo.

8.2. In ogni caso, la relativa questione non risulta proposta in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, come si è detto (vedi sopra 5.1).

8.3. Quanto alle – lusinghiere – valutazioni di professionalità, di cui si lamenta la mancata considerazione, va rilevato che anche tale scelta rientra nelle decisioni discrezionali del giudice disciplinare, salvo restando che le ultime valutazioni di professionalità menzionate dalla ricorrente sono del 2017, mentre è incontestato che i fatti addebitati alla Dott.ssa. S. si collocano tutti in un arco temporale successivo, che va almeno dal (OMISSIS) al (OMISSIS), come risulta dall’ordinanza impugnata e non viene contestato.

9. Inammissibile è la denuncia di “travisamenti probatori, relativamente alle causali di quanto occorso” etc. in quanto è jus receptum che nel procedimento disciplinare a carico di magistrati l’accertamento compiuto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con riguardo alla materialità dei fatti contestati all’incolpato e alla loro scelta non è suscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il riesame dei fatti e del risultato istruttorio, la valutazione dei quali spetta esclusivamente al giudice disciplinare, unico giudice del merito, che ha l’obbligo di dare della propria decisione una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, come accade nella specie (ex plurimis: Cass. SU 23 luglio 2004, n. 13904; Id. 7 febbraio 2007, n. 2685; Id. 21 dicembre 2012, n. 23856; Id. 15 gennaio 2020, n. 741).

10. Alla luce delle precedenti osservazioni risulta evidente l’infondatezza del principale profilo di censura proposto con il secondo motivo, rappresentato dalla denuncia di violazione dell’art. 623 c.p.p. per avere la Sezione disciplinare “consumato ribellione rispetto al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili” e “in particolare per aver disatteso l’obbligo di stabilire se, dopo il trasferimento d’ufficio dell’odierna ricorrente, la stessa avesse tenuto un comportamento tale da far ritenere la perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ovvero della misura cautelare in atto”.

10.1. Il principio di diritto enunciato nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 29833 del 2019 è il seguente: “l’applicazione della misura amministrativa del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche, a norma del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2 modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 26 non osta alla successiva applicazione della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, a condizione che il giudice disciplinare dia conto della perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative della predetta misura o, in alternativa, della idoneità della misura cautelare minore del trasferimento d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 o art. 22, comma 1, tenendo conto del comportamento tenuto dal magistrato nell’esercizio delle funzioni nella nuova sede ove è stato trasferito in via amministrativa e comunque successivamente all’adozione della misura di cui al R.D. del 1946, art. 2”.

10.2. Alla formulazione di tale principio si è pervenuti muovendosi dalla premessa secondo cui l’irrogazione della misura amministrativa del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, di cui al R.D. n. 511 del 1946, art. 2 non è di ostacolo alla successiva irrogazione della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 essendo ormai acquisita in giurisprudenza l’ontologica distinzione tra le suddette due misure derivante dalla differente natura dei due procedimenti (amministrativa quella del trasferimento per incompatibilità ambientale, che non presenta alcuna natura sanzionatoria o cautelare e costituisce oggetto di un accertamento del tutto distinto logicamente e autonomo; giurisdizionale quella della sospensione cautelare) e la diversità dell’oggetto e delle finalità di essi, anche quando i fatti che li abbiano generati siano gli stessi (tra le tante: Cass. SU 28 ottobre 2011, n. 22570; Id. 11 febbraio 2003, n. 1994; Id. 19 novembre 2002, n. 16264; Id. 13 maggio 2002, n. 6876).

Di conseguenza si è rilevato che è pacifico che l’irrogazione della misura amministrativa non impedisca la successiva irrogazione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, anche per i medesimi fatti, purchè le ragioni poste a fondamento del trasferimento per incompatibilità ambientale siano diverse da quelle legittimanti l’iniziativa disciplinare, in quanto non si può pregiudizialmente escludere la considerazione del medesimo “nucleo di fatti” sull’uno e sull’altro versante, ma ciò che deve restare ben distinto è che i fatti nei rispettivi procedimenti – siano autonomamente apprezzati nella loro obiettiva rilevanza e, specificamente, in quello amministrativo, senza improprie commistioni o sovrapposizioni con la materia disciplinare, la quale è volta a garantire non già la funzionalità e l’affidabilità oggettiva dell’ufficio rivestito, bensì che la condotta individuale del magistrato non devii dal minimo deontologico-professionale richiesto dalla legge alla sua figura di magistrato-funzionario (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2019 n. 5783 e 9 marzo 2020, n. 1657).

10.3. E’ stato peraltro sottolineato che laddove sussista la suindicata identità di fatti genetici delle due misure – come accade nella specie – è necessario verificare se e in quale misura l’attuazione della misura amministrativa possa offrire elementi di valutazione rilevanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare massima della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

Ciò anche alla luce del già citato principio di gradualità che governa l’applicazione delle misure cautelari, espresso nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 quale precipitato del principio generale di proporzionalità (vedi art. 275 c.p.p., commi 1 e 2).

10.4. Nei confronti della Dott.ssa S. poco dopo l’adozione (con provvedimento del 21 marzo 2019) della misura del trasferimento d’ufficio per incompatibilità con le funzioni giudiziarie nel circondario di Catania e con le funzioni monocratiche si è proceduto all’applicazione (in data 30 aprile 2019), della misura cautelare massima della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio.

A giustificazione di tale scelta, nelle relative ordinanze, era stato precisato soltanto che l’incolpata era da giudicare “incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie in qualunque luogo o funzione” in quanto “la reiterazione di comportamenti simili è sintomo evidente di una incompatibilità con le funzioni giudiziarie”.

10.5. Pertanto, queste Sezioni Unite hanno cassato con rinvio sul punto i provvedimenti impugnati affinchè venisse chiarito, nella motivazione, se l’indicata reiterazione di comportamenti simili fosse stata riscontrata soltanto prima dell’applicazione e dell’attuazione della misura amministrativa (come sembrava, ma non era stato esplicitato) ovvero anche dopo. E solo, in quest’ultima evenienza, si sollecitava il giudice disciplinare ad attualizzare la valutazione delle esigenze cautelari, tenendo conto dei comportamenti del magistrato successivamente all’attuazione e/o all’adozione della misura amministrativa del trasferimento d’ufficio.

10.6. Com’è noto, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al “petitum” concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del “decisum” della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (vedi, per tutte: Cass. 19 febbraio 2018, n. 3955; Cass. 30 settembre 2005, n. 19212).

Ebbene, nella specie, anche alla luce della motivazione della citata pronuncia di queste Sezioni Unite, risulta in modo evidente che in essa si è censurata la carenza di motivazione delle ordinanze della Sezione disciplinare ivi esaminate in quanto in esse non risultava esplicitato in modo univoco se la “reiterazione” delle condotte ascritte all’incolpata – posta a base della misura della sospensione cautelare dovesse intendersi riferita soltanto al periodo precedente al trasferimento d’ufficio oppure potesse riguardare (anche) il periodo successivo. E si è precisato che solo in tale ultimo caso la motivazione avrebbe dovuto essere ulteriormente specificata in punto di adeguatezza e proporzione della misura cautelare adottata, con riferimento alle eventuali successive reiterate condotte e alla loro gravità.

Ne consegue che – diversamente da quanto sostiene la ricorrente – la rilevanza delle condotte successive (ai fini motivazionali) era soltanto eventuale e subordinata, certamente non esclusiva.

10.7. La Sezione disciplinare, nel dare attuazione al suindicato principio di diritto, ha in primo luogo precisato che la misura amministrativa del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale dell’incolpata dal Tribunale di Catania (deliberato dal Plenum del CSM, su proposta della Prima commissione referente, in data 21 marzo 2019), non ha mai avuto attuazione, poichè il 30 aprile 2019 la Sezione disciplinare ha disposto, D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio della Dott.ssa F.S. e nulla risulta circa l’esercizio delle funzioni giurisdizionali della stessa nel breve periodo intercorso tra i due provvedimenti.

Già da questa affermazione emerge con evidenza la non applicabilità della – seconda – integrazione di motivazione richiesta nel principio di diritto con riguardo a reiterazioni di condotte rilevanti “successive” al trasferimento per incompatibilità ambientale, configurata come subordinata alla prima – riguardante le condotte antecedenti il trasferimento d’ufficio – e riferita alle funzioni svolte nel nuovo ufficio, semprechè sussistenti.

Di conseguenza, correttamente, la Sezione disciplinare ha precisato che la sola condotta sindacabile agli effetti della verifica del presupposto legittimante la misura cautelare della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio (ovvero la “gravità dei fatti” e “la lesione che tale gravità arreca al prestigio e alla credibilità dell’incolpato e dell’amministrazione della giustizia”) è quella descritta ampiamente nei capi di incolpazione, rispetto alla quale, all’esito dell’impugnazione, può dirsi sussistere, con efficacia di giudicato cautelare, il fumus boni iuris della sussistenza ed anche della gravità: visto che nel vagliare i motivi di impugnazione, queste Sezioni Unite non hanno censurato le impugnate ordinanze sul punto o ritenuto la relativa motivazione carente.

Quindi, nell’arricchire la relativa motivazione, il giudice disciplinare ha specificato che nel vagliare l’idoneità della suddetta misura cautelare alla luce del principio di gradualità e proporzionalità, assumono rilievo non solo le condotte contestate nel presente procedimento, ma anche quelle contestate all’odierna incolpata in precedenza a partire dai primi anni ‘90, già oggetto di sindacato e giudizio in sede amministrativa e disciplinare.

E’ stato, infatti, sottolineato che le condotte attualmente in contestazione – verificatesi in un arco temporale piuttosto ampio, che va almeno dal (OMISSIS) (datazione dei fatti di cui al capo 8 di incolpazione) al (OMISSIS) (data della ricezione della nota pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di Catania) – si pongono, in continuità con fatti e comportamenti analoghi, già oggetto di cognizione sia in sede amministrativa sia in sede disciplinare.

Questi fatti – e, per quel che qui maggiormente rileva, le condotte oggetto di incolpazione disciplinare ampiamente descritte nei sette capi di incolpazione ritenuti fondati sulle quali si è formato il giudicato cautelare – fanno risaltare: una marcata propensione della Dott.ssa F.S. allo scontro personale e al litigio verboso ed aggressivo; la sua sistematica tendenza a ravvisare, in contesti di confronto del tutto fisiologici nel lavoro giurisdizionale, complotti e trame a suo danno; la chiara incapacità di mantenere distinta la sfera professionale da quella personale, e, dunque, in definitiva, una grave mancanza di equilibrio, ed imparzialità nell’esercizio della giurisdizione, pre-requisiti fondanti la stessa legittimazione all’esercizio delle funzioni.

A ciò è stato aggiunto, per completezza, che l’incolpata è attualmente imputata in due procedimenti penali rispettivamente pendenti innanzi al Tribunale di Enna e al Tribunale di Messina, per reati collegati allo svolgimento delle funzioni di magistrato.

10.8. La Sezione disciplinare ha, pertanto, rilevato che il quadro così delineato pare mostrare – allo stato – che la Dott.ssa F.S. presenta una radicale incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, ovunque e in qualunque ruolo svolte, come risulta da tutte le condotte richiamate che, nel loro complesso, sono all’evidenza sintomatiche di una personalità che, via via, con comportamenti che nel tempo si sono intensificati ed aggravati (come risulta da molti capi di incolpazione), ha dimostrato le suindicate caratteristiche ed in particolare l’incapacità di saper discernere ciò che può e non può essere utilizzato in un provvedimento giudiziario, ciò che può o non può essere affermato nel contesto di un rapporto professionale, sia esso riservato, come una camera di consiglio, o pubblico, come un convegno.

Si è anche sottolineato che poichè tutto ciò è avvenuto, ripetutamente, in contesti territoriali differenti, appare del tutto irrilevante la considerazione del contesto territoriale, relazionale o funzionale in cui l’incolpata si trovi ad operare.

10.9. Conclusivamente, la Sezione disciplinare nell’uniformarsi al principio di diritto su richiamato, anche alla luce di Cass. SU 19 (OMISSIS), n. 4882 – da cui si desume che ai fini della sospensione cautelare facoltativa, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 il giudice disciplinare deve valutare la gravità dei fatti contestati, ai fini del giudizio circa l’esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell’incolpato tale da non essere compatibile con l’esercizio delle funzioni, mentre nessun rilievo assume la valutazione del pericolo di reiterazione delle contestate condotte illecite – ha affermato che, in considerazione dell’inutile effetto sortito dall’applicazione del trasferimento d’ufficio in via amministrativa deliberato in data 24 novembre 1993 e finanche di sanzioni disciplinari (quali la censura e l’ammonimento) e in conformità della giurisprudenza sul punto da queste Sezioni Unite, “la perdita di credibilità e il deficit registrato anche sotto il profilo dell’equilibrio non hanno limiti territoriali e non potrebbero…. essere superati con un mero trasferimento di sede” (Cass. n. 20028/2019 recte Cass. SU 27 luglio 2018, n. 20028).

In particolare, il giudice disciplinare ha sottolineato che:

a) stante la gravità della condotta, è inadeguata la più lieve misura cautelare del trasferimento d’ufficio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 13, comma 2, (c.d. trasferimento cautelare per così dire “colpevole”, sotto il profilo del fumus);

b) altrettanto inadeguato è il trasferimento provvisorio ai sensi dell’art. 22, comma 1 (alternativo alla sospensione per i casi di “minore gravità”);

c) pertanto, si impone l’applicazione della più grave misura cautelare richiesta della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 nonchè il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della Dott.ssa F.S.M. (con corresponsione in suo favore di un assegno alimentare nella misura indicata nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 10, comma 2);

d) tale misura appare l’unica adatta a salvaguardare in modo effettivo il bene protetto dell’esercizio equilibrato, imparziale, sobrio e corretto della funzione giurisdizionale.

10.10. Le suesposte considerazioni portano alla complessiva infondatezza del secondo motivo di ricorso.

11. In definitiva la Sezione disciplinare, quale giudice del rinvio, si è correttamente uniformata al principio di diritto enunciato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 29833 del 2019 cit. in quanto:

a) ha chiarito che i comportamenti considerati devianti non potevano essere successivi all’adozione della misura amministrativa del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale in quanto tale misura, nei fatti, non ha mai avuto attuazione, visto che è stata seguita dopo circa un mese dall’adozione della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e nulla risulta circa l’esercizio delle funzioni giurisdizionali della incolpata nel breve periodo intercorso tra i due provvedimenti;

b) ha quindi precisato che i comportamenti giudicati devianti sono da collocare temporalmente in epoca antecedente l’adozione del trasferimento d’ufficio ed ha approfondito le argomentazioni poste a base della scelta di adottare la misura cautelare più severa, illustrando i numerosi comportamenti dell’incolpata considerati devianti, precedenti al provvedimento di trasferimento d’ufficio anche ulteriori rispetto a quelli indicati nei capi di incolpazione di cui al presente procedimento, i quali nel corso degli anni sono stati esaminati – e, in due occasioni, anche sanzionati – in sede disciplinare e amministrativa, precisando che le condotte più recenti si pongono “in continuità” con quelle passate;

c) ha sottolineato, anche alla luce del principio di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari, l’inadeguatezza della misura del trasferimento d’ufficio (in tutte le sue forme);

d) ha viceversa posto l’accento sull’appropriatezza della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 in considerazione sia della gravità dei fatti indicati nei recenti capi di incolpazione – che denotano la perdita del prestigio e della credibilità dell’incolpata oltre ad un deficit pure sotto il profilo dell’equilibrio, elementi che non hanno limiti territoriali – sia dell’inutile effetto sortito dall’applicazione del trasferimento d’ufficio in via amministrativa deliberato in data 24 novembre 1993 e finanche delle sanzioni disciplinari irrogate, quali la censura e l’ammonimento, tutte misure originate da condotte dell’incolpata derivanti, con sempre maggiore intensificazione nel tempo e gravità, da inconvenienti analoghi.

III – Conclusioni.

12. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio, in quanto il Ministro della Giustizia non si è costituito nè ha svolto difese.

13. Risultando dagli atti che il procedimento in esame è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, respinge il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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