Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18302 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.25/07/2017),  n. 18302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26971-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II n 18, presso GIANMARCO GREZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO BARTOLINI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/05/2011 R.G.N. 398/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 4.5.2011 la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra P.S. e Poste Italiane s.p.a. accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in atto e condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in sei mensilità di retribuzione condannando la società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a., ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la P. con controricorso.

che successivamente al deposito del ricorso è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia e quindi, in prossimità dell’odierna udienza camerale, è stato depositato un atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ed è stata chiesta l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

che con rinuncia in data 7 marzo 2017 – sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal suo avvocato ritualmente notificata alla controricorrente – Poste Italiane nel dare atto del fatto che le parti con verbale in data 19.7.2012. avevano raggiunto un accordo transattivo e che pertanto era venuto meno ogni interesse alla decisione del ricorso ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto; che pertanto, nel ricorso delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. il ricorso deve essere dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio (cfr. Cass. s.u. 23/09/2014 n. 23380 in motivazione che prende in esame il caso come quello di specie in cui la rinuncia sia intervenuta in un momento in cui era stata già fissata udienza di trattazione ovvero decisione in camera di consiglio) e le spese devono essere compensate, ricorrendone giusti motivi connessi allo sviluppo processuale della controversia e all’acertamento transattivo intercorso.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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