Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18302 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 08/07/2019), n.18302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10270-2018 proposto da:

S.O., D.M.S., D.F.R.,

D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– ricorrenti –

Contro

COMUNE DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7855/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 7855/12/2017, depositata il 26.9.2017 la CTR della Campania rigettava parzialmente l’appello proposto da

S.O., D.M.S., D.G. e D.F.R. nei confronti del Comune di Salerno avverso la sentenza di primo grado della CTP di Salerno la quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento che aveva liquidato la maggiore imposta comunale sulle aree considerate fabbricabili sul presupposto che le agevolazioni invocate ai sensi della L. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 non potessero essere applicate in quanto le stesse si riferivano ai terreni agricoli e non a quelli edificatori.

Avverso la pronuncia della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il comune di Salerno non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata perchè corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c..

La censura non è fondata.

Invero, costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Nella specie il giudice ha specificato le ragioni del suo convincimento.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è fondata.

La CTR non ha correttamente applicato la norma di legge che attiene all’esonero dall’ICI spettante ai coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, sui terreni edificabili direttamente coltivati.

La deroga è sancita dalla seconda parte del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b). La disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) attiene invero alla natura oggettiva del fondo, che deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, in quanto ricorrano tre condizioni: a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, per ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Lo sfruttamento edilizio è infatti incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri.

Nel caso di specie la CTR avrebbe dovuto accertare se l’immobile in oggetto fosse interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1, in quanto l’agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito,- lo svolgimento di attività agricola che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area,” ha carattere oggettivo anche a favore degli altri comproprietari (Cass. 13737/2018). A tanto provvederà il giudice di rinvio,

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sulla domanda delle parti private diretta al riconoscimento della qualificazione agricola dei terreni ai fini ICI, siccome posseduti e condotti direttamente da un soggetto IAP.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Campania che deciderà anche sulla spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il II motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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