Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18302 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2008 del TRIBUNALE di LATINA – Sezione

Distaccata di TERRACINA, depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata e’ stata accolta l’opposizione del sig. R.F. a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa pecuniaria inflitta con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di Latina. Il Tribunale ha infatti rilevato, nella cartella, il vizio di omessa indicazione del responsabile del procedimento di riscossione, in violazione della L. 21 luglio 2000, n. 21, art. 7 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 5, comma 3.

Prima ancora di esaminare i motivi di ricorso, occorre rilevare che il giudizio di primo grado si e’ svolto nei soli confronti dell’amministrazione statale, nonostante l’opposizione contenesse anche censure di vizi propri della cartella e appunto per un vizio siffatto (sia pure diverso – secondo l’amministrazione ricorrente – da quelli effettivamente dedotti dall’opponente) essa sia stata accolta dal giudice di merito.

Poiche’ legittimato passivo necessario nel giudizio di opposizione avente ad oggetto vizi propri della cartella e’ il concessionario della riscossione, occorreva, manifestamente, integrare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo sin dal giudizio di primo grado. Il relativo vizio, comportante la nullita’ del procedimento e della sentenza, e’ rilevabile di ufficio anche in sede di legittimita’.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione;

che al giudice di rinvio e’ demandato di provvedere anche sulla spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Latina in persona di altro giudice.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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