Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18301 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri, con
provvedimento n. R.G. 50044/07 del 23.6.07, depositato il 26.6.07,
nel procedimento pendente fra:
P.G. O P.;
PREFETTURA DI TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
Fatto
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Il Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Moncalieri, adito con atto di riassunzione del giudizio, richiede di ufficio regolamento di competenza in relazione a provvedimento con cui il Giudice di pace della medesima città si è dichiarato in suo favore incompetente in ordine a impugnazione di decreto prefettizio di sospensione del passaporto, patenti di guida e porto d’armi, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 1, emesso nei confronti dell’impugnante sig. P.G..
Questa Corte ha disposto la comunicazione alle parti costituite, a cura della cancelleria del giudice a quo, dell’ ordinanza con cui è richiesto il regolamento. Nonostante il positivo riscontro inviato da quella cancelleria, nessuna memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c. è stata depositata.
La richiesta del Tribunale appare manifestamente fondata, alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 75, comma 9, D.P.R. cit., a mente del quale: Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 … può essere fatta opposizione … davanti al giudice di pace … (salvo la competenza del tribunale per i minorenni ove l’interessato sia tale, ma nella specie ciò non risulta)”.
Diritto
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., il quale non ha presentato conclusioni; che la stessa è condivisa dal Collegio; che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva delle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Moncalieri.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010