Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18301 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri, con

provvedimento n. R.G. 50044/07 del 23.6.07, depositato il 26.6.07,

nel procedimento pendente fra:

P.G. O P.;

PREFETTURA DI TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Moncalieri, adito con atto di riassunzione del giudizio, richiede di ufficio regolamento di competenza in relazione a provvedimento con cui il Giudice di pace della medesima città si è dichiarato in suo favore incompetente in ordine a impugnazione di decreto prefettizio di sospensione del passaporto, patenti di guida e porto d’armi, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 1, emesso nei confronti dell’impugnante sig. P.G..

Questa Corte ha disposto la comunicazione alle parti costituite, a cura della cancelleria del giudice a quo, dell’ ordinanza con cui è richiesto il regolamento. Nonostante il positivo riscontro inviato da quella cancelleria, nessuna memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c. è stata depositata.

La richiesta del Tribunale appare manifestamente fondata, alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 75, comma 9, D.P.R. cit., a mente del quale: Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 … può essere fatta opposizione … davanti al giudice di pace … (salvo la competenza del tribunale per i minorenni ove l’interessato sia tale, ma nella specie ciò non risulta)”.

Diritto

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., il quale non ha presentato conclusioni; che la stessa è condivisa dal Collegio; che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie la richiesta di regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Moncalieri.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA