Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18301 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28095-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANGELA PIA MANCINI, GABRIELE DARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 643 pubblicata il 2.7.2018, ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’avvocato B.R. volta all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del connesso debito contributivo il cui pagamento era preteso dall’Inps in relazione all’attività libero professionale svolta nel 2010 dall’avvocato, iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso B.R.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26 -31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito);

5. col secondo motivo di ricorso l’Istituto ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, in merito all’eccezione di prescrizione, riproposta in sede di appello e non valutata dalla Corte territoriale perchè ritenuta assorbita;

6. nel controricorso (pag. 21 e ss.) e nelle memorie depositate l’avv. B.R. ha riproposto, tra l’altro, la questione relativa all’esistenza di un limite di reddito che, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. in L. 326 del 2003, farebbe venir meno per il lavoratore autonomo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;

7. tale questione, rilevante nel caso in esame in cui il reddito professionale dell’avv. B. per l’anno 2010 risulta pacificamente pari ad Euro 4.356,99, non è stata decisa da questa Corte con affermazione di principio avente valore nomofilattico e ciò giustifica, come sollecitato anche dall’INPS nella memoria depositata, la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la trattazione in Sezione Sesta, dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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