Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18300 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13699-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

CUBONI 12, presso lo STUDIO LEGALE MACCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO PETRECCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3116/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3116/7/2017, depositata il 31.10.2017 non notificata, la CTR della Puglia – ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Dott. M.F. dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso per I’Irap versata per gli anni dal 2009 al 2013.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato resiste con controricorso illustrato con memoria.

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica effettuata al procuratore (commercialista) non abilitato al patrocinio davanti la Corte di Cassazione. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) (Cass. SU 14916/2016). Nella specie, peraltro, la notifica è stata effettuata al domicilio eletto dal contribuente ed è pertanto corretta.

2. Con il primo e il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la CTR non aveva accertato gli elementi per escludere l’autonoma organizzazione.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

L’avere la sentenza impugnata totalmente omesso l’esame delle mansioni svolte dal personale dipendente, se meramente esecutive o di segretaria e le concrete modalità d’impiego potendosi ritenere che, per l’anno in cui il professionista si è avvalso della prestazione lavorativa di due unità, ove assunte entrambe con contratto part. – time, l’attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno (cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 10 gennaio 2017, n. 383) – concretizza, dunque, il vizio denunciato dall’Amministrazione ricorrente, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, anche in considerazione del fatto che incombe al professionista, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, 25311; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2014, n. 18749).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Puglia in diversa composizione, che svolgerà, alla stregua del principio di diritto innanzi richiamato, i necessari accertamenti di fatto in ordine alla natura delle mansioni svolte dai due collaboratori e circa le modalità di espletamento dell’anzidetta attività di collaborazione nello studio medico del contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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