Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18300 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Gela, con ordinanza n. R.G. 664/06 del 29.6.07, nel

procedimento pendente fra:

C.G.;

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

PREMESSO

che con sentenza del 10 aprile 2006 il Tribunale di Caltanissetta si è dichiarato territorialmente incompetente a decidere su opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di obblighi di tenuta dei registri dei lavoratori dipendenti, sostenendo che la competenza spetti al Tribunale di Gela in quanto giudice del luogo di commissione dell’illecito, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22;

che il Tribunale di Gela, adito con atto di riassunzione, con ordinanza 29 giugno 2007 ha richiesto di ufficio il regolamento della competenza, sostenendo che, viceversa, questa si radichi, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., presso il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, e dunque nella specie presso il Tribunale di Caltanissetta;

che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’inammissibilità della richiesta di regolamento;

che nessuna delle parti private ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il conflitto di competenza è inammissibile per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, non essendo stato sollevato dal Tribunale di Gela alla prima udienza di trattazione (cfr., da ult., Cass. 11185/2008) del 9 marzo 2007 (non considerandosi la precedente del 14 dicembre 2006, di mero rinvio per la proclamata astensione degli avvocati dalle udienze), ma soltanto dopo aver trattenuto la causa in decisione alla successiva udienza del 29 giugno 2007;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il richiesto regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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